:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Una proposta di legge per la neutralità della Rete

Ricevo su Facebook (da NNSquad Italia) e, molto volentieri, inoltro

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E’ stato presentato al Senato il progetto di legge “Neutralità delle reti, free software e società dell’informazione” (http://www.luigivimercati.it/uploads/2009/03/ddl_reti.pdf). Depositata dai senatori Vincenzo Vita e Luigi Vimercati (PD), la proposta consiste in un provvedimento finalizzato a promuovere il principio della neutralità della rete e una società dell’informazione più aperta.

I contenuti del documento sono peraltro in accordo con i principi e gli obiettivi promossi da NNSquad.it, il gruppo che si batte per difendere la neutralità della rete e nato come sezione italiana del progetto NNSquad.org, varato negli Stati Uniti da alcuni dei maggiori esperti di Internet, tra cui il “padre della rete” Vint Cerf.

Questi i punti fondamentali della proposta presentata al Senato e descritta nel blog Una Legge per la Rete (http://unaleggeperlarete.wordpress.com/):

* garantire un accesso neutrale alle reti di comunicazione elettronica
* promuovere i diritti di cittadinanza attiva al fine di rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico
* sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dei sistemi informativi pubblici garantendo il pluralismo informatico anche con l’uso del software libero
* diffondere l’uso delle nuove tecnologie della comunicazioni presso il sistema delle imprese
* rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle reti di comunicazione dei cittadini che versano in condizioni di disabilità, disagio economico e sociale e di diversità culturale.

Per la prima volta al mondo si propone un provvedimento che, riconoscendo la validità del principio della net neutrality, stabilisce un obbligo di interoperabilità con QoS tra operatori per evitare che la gestione del traffico venga usata in modo anticompetitivo e discriminatori.

Cambio!

Sulla questione del progetto di legge presentato dall’On. Carlucci direi che è stato scritto di tutto e di più, da tutti. Inutile che sprechi risorse telematiche con un intervento che, a questo punto, sarebbe tardo e superfluo.
Però, forse, ho trovato una cosa interessante.
Il testo sottoposto alla critica è quello che proviene dal sito dell’Onorevole (il doc, per intenderci, originato da Davide Rossi). QUI.
Sbirciando, però, nel sito della Camera, scopro che ci sono delle novità, sotto forma di cambiamenti. Almeno uno, per quel che vedo in prima battuta.
Questo è l’art. 2, comma 3, del file doc

3.  Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

Di seguito, invece, il testo della stessa disposizione nella versione ufficiale (A.C. 2195)

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Se, da un lato, scompare la competenza del Comitato circa l’attuazione di segrete “misure” (che sembra, però, riproposta nel nuovo testo, in fondo all’art. 3), le questioni di diffamazioni si fanno decisamente più chiare.
L’applicazione di tutte le regole, nessuna esclusa, della stampa non è che volesse dire un granché. Oltre tutto, era una formula ben poco elegante.
Ora, appunto, la volontà dell’On. Carlucci si fa ben più chiara (anche se non ottimale sotto il profilo dello “scrivere le leggi”). Tra le altre cose, i titolari dei siti devono essere responsabili di tutto quanto. E solo per la diffamazione, bah…
Cominciamo dal blog dell’On. Carlucci.

Ddl editoria: one more thing

Pur consapevole di trattare un tema critico, francamente non avevo previsto certi sviluppi. Mi sembra che la questione sul ddl editoria sia andata un po’ oltre non soltanto rispetto alle mie  intezioni (sarebbe il meno), quanto con riferimento all’obiettività dei fatti.
Così, nel caso interessi, preciso meglio la mia posizione, per punti:
- ogni tanto faccio le mie belle ricerchine sui siti di Senato e Camera sperando di covare qualche bel disegno di legge rilevante in tema di telematica. A giugno mi ero accorto che, come promesso, Ricardo Franco Levi aveva ripresentato il “suo” ddl, ma il testo è stato reso pubblico soltanto di recente e l’ho trovato perché stavo revisionando Il Minottino;
- bene fa Luca Spinelli a ricordare che la cosa, comunque, non riguarderebbe soltanto i blog. Infatti, pensando alle mie cose, ho anche guardato a Penale.it che ha una redazione, dei banner e un editore. E vedremo un po’ cosa fare, se si presenterà la necessità di una decisione. Comunque sia, nei miei post ho parlato soltanto di blogosfera sia perché i lettori di questo blog sono prevalentemente blogger sia perché è lo stesso Levi, nella relazione al ddl, a parlare espressamente di blog (e visto che l’anno scorso proprio i blogger l’avevano massacrato);
- ancora, non sono convinto che la mera presenza di banner o ads obbligherebbe alla registrazione al ROC, ma l’ho già spiegato;
- appartengo probabilmente alla schiera degli ingenui perché non penso che il ddl sia un atto intimidatorio e/o di censura;
- e penso ciò anche perché, contrariamente a quello che si dice in giro, il ddl di questa Legislatura non è uguale a quello della scorsa; anzi, contiene, non soltanto per quello che ci interessa, significativi aggiustamenti; penso se ne debba dare atto come è giusto dire che Berlusconi non c’entra;
- e, comunque, sono assai poco paranoico perché, malgrado quel che può far comodo pensare, la punibilità (penale o civile) della diffamazione telematica è del tutto pacifica, esiste già a prescindere da questo ddl;
- verò è che l’applicazione del regime della stampa (ma occorrerà vedere con quali modalità concrete) comporta un aggravamento di pene e un dilatarsi di alcune responsabilità (direttore - che non si sa che fine farà con l’eventuale riforma -, editore e stampatore) ai limiti dell’attribuzione oggettiva, ma non si tratta, in concreto, di effetti così deflagranti come si pensa (il che non significa che siano da sottovalutare, ovviamente);
- detto tra noi, poi, il portare tutto su un server all’estero non garantisce, di per sé, l’impunità;
- in definitiva, le mie critiche puntano sull’assenza di chiarezza, su certe ambiguità, su una “generale genericità”; ma c’è da dire che il ddl prevede anche una delega per la riforma dell’intero settore e che, pertanto, la cosa dovrebbe essere valutata nella sua completezza (lo stesso reato di “stampa clandestina” potrebbe essere rivisto perché, oggi, fa riferimento alla registrazione presso il Tribunale); e anche se non sono d’accordissimo su una delega per una riforma così delicata;
- ché, poi, come ha fatto notare qualcuno mi sembra nei commenti, non è proprio detto che passi atteso che si tratta di un ddl di un Deputato dell’opposizione; ma è giusto tenere alta la guardia.

P.S.: a questo punto, penso proprio che dell’argomento si parlerà durante la tavola rotonda di domani, a Milano. Mi riferiscono di un’ottima affluenza, ma dovrebbero esserci altri posti.

Il controllo di Internet

In Parlamento è pieno di disegni di legge contro pedofilia e pedopornografia. Basta fare una ricerchina mirata ad esempio sul sito del Senato. Ed è “inevitabile” che si parli anche di Internet.
Tra i più recenti, segnalo il ddl C-1522. E vi riporto un passaggio della relazione.

È necessario, con riguardo alla necessità di contrastare la diffusione della pedofilia, riflettere attentamente su internet e sulla diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.
      A questo proposito, non si può non ricordare che nella trasformazione epocale che il mondo a livello planetario ha vissuto alla fine degli anni ‘80 dello scorso secolo, certamente un ruolo importante, più di quello che comunemente si tende a riconoscere, hanno giocato proprio le comunicazioni e, in particolare, l’affermazione di una loro nuova caratteristica: che la gestione e la creazione di comunicazione fossero destinate a essere gestite dal singolo cittadino. La rete internet porta con sè questa particolare caratteristica: la grande possibilità che con internet la comunicazione sia gestibile, fruibile e addirittura generabile dal singolo cittadino.
      Tale nuova realtà necessita, però, di un’attenta riflessione, senza nasconderci la necessità che tale trasformazione possa e vada in alcuni casi controllata.
      È un confine labile quello su cui ci muoviamo, un confine tra l’affermazione e la difesa del principio di libertà di comunicazione e la necessità di controllarla. Comprendiamo tutti quanto sia difficile muoversi su questo confine. Eppure il legislatore ha il dovere di farlo allorquando l’individuo ha bisogno di aiuto.
      Non possiamo permettere che le nuove conquiste tecnologiche e culturali possano diventare lo strumento per la diffusione e l’espansione di crimini efferati come la pedofilia. Internet non può diventare il rifugio, lo strumento per crimini aberranti, dei pedofili. È necessario intervenire con decisione, responsabilità e misura.

Un disegno di legge in tema di dati georeferenziati e cronoreferenziati

Matteo Mecacci è un deputato PD, laureato in giurisprudenza e consulente presso organismi internazionali. Malgrado la giovane età (soprattutto rispetto alla media parlamentare) e la sua prima Legislatura, insieme ad altri si sta già rendendo attivo con un disegno di legge molto interessante. Ne ho parlato in passato, ma soltanto ora è disponbile il testo del disegno C. 257: in pdf o in html. QUI, invece, la scheda per seguire i lavori.
Cita il progetto “Winston Smith” nonché i “padri” Gianni Bianchini, Marco Calamari e Andrea Glorioso come veri promotori della proposta di riforma (e non ho motivo di dubitarne).
Molto interessante. Chissà se a Palazzo ci capiranno qualcosa…
Una prima osservazione a caldo, che non vuol essere una critica: l’art. 3 l’avrei “sincronizzato” (meglio se con un rinvio recettizio) all’art. 132 TU dati personali.
Se qualcuno dei predetti mi legge oppure glielo fate sapere…

Ancora le leggi che verranno

Altra tornata di disegni di legge che, in qualche modo, riguardano informatica e telematica. In realtà ne riporto soltanto uno perché è l’unico, tra i diversi presentati e a parte quelli sulla pedopornografia culturale di cui molti hanno già parlato, di cui sono disponibili relazione e testo.

S. 458
Sen. Stefano Pedica (IdV)
Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la lotta contro la pedofilia
09/05/2008: Presentato al Senato
22/05/2008: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Si propone l’innalzamento delle pene anche per reati di pedopornografia che possono essere commessi mediante Internet. Il che, se si prende l’esempio di casi tristemente ricorrenti e non sempre “limpidi” quanto a responsabilità (diffusione - comma 3 dell’art. 600-ter c.p.), mette a serissimo rischio la possibilità di sospensione condizionale anche per il pedopornografo primario (non recidivo). Anzi, diventerebbe praticamente impossibile nella stragrande maggioranza dei casi, anche patteggiando.
Sennonché il responsabile di questi reati (anche la mera detenzione ex art. 600-quater) potrà sempre farsi tagliare… ehm, farsi praticare la castrazione chimica (nel testo scritto “blocco andmgenico totale”, ma mi risulta corretto “blocco androgenico totale”) al fine di beneficiare della liberazione anticipata, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare (altrimenti non concedibili).

Editoria: Ricardo Franco Levi ci riprova

Non so dove l’ho letto, ma ricordo che Ricardo Franco Levi aveva detto che, malgrado la caduta del Governo Prodi e, dunque, l’impossibilità di portare a termine il suo “disegno” sull’editoria (c.d. “Levi-Prodi”), ci avrebbe riprovato con la nuova Legislatura.
E’ altamente probabile che il ddl C-1269 (di cui, al momento, non è noto il testo) sia proprio questo ritorno alla carica.

Modifiche in corso d’opera - UPDATED

Notizia per i più “giuristi”, ma, comunque, importante.
Come anticipato in un precedente post, il Parlamento si appresta ad esaminare una proposta “correttiva” alle regole introdotte dalla l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sui cybercrime), precisamente all’art. 11.
Mi riferisco, in particolare, alla creazione della “super-Procura” distrettuale (quella della circoscrizione della Corte di Appello) che, in quel momento, non ha visto il corrispettivo del GIP/GUP parimenti del tribunale del distretto.
E’ il ddl S-533.
Modifiche proposte anche per il pubblico ministero del dibattimento.
Tutto molto opportuno: ci sono fascicoli che stanno andando avanti e indietro da circondari a distretti e ritorno.
Ecco il link e, sotto, il testo copiato e incollato.

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dal comma 3-quinquies»;

b) all’articolo 328, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Aggiornamento del 25 giugno 2008, ore 17.40: In realtà, un “adeguamento” del genere è previsto nella conversione al pacchetto sicurezza. Ecco il testo della prima parte dell’art. 2 come convertito

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 3-quinquies”»;

0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”;».

Materialismo storico

Questo, in breve, il testo. Veniamo al commento, che sarà ancora più breve. La legge non passerà. Per alcuni motivi:

  1. Il mercato della pornografia genera un giro d’affari superiore a quello della vendita di armi e della telefonia e, come è noto, è uno dei settori più floridi del commercio via web.

(grande Luca)

Internet, minori e cultura

Lorenzodes è riuscito a scovare quello che io non sono stato capace di trovare. Il testo di uno dei disegni di legge elencati in un post precedente. Si tratta del ddl S 664, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
Il testo è QUI, ma lo copio e incollo comunque.
Poi, ci facciamo le nsotre riflessioni.

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Art. 1

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell’ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall’articolo 1 commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L’autorità giudiziaria dispone l’oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 3

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell’articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l’uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l’accesso ai siti di cui al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l’assistenza per l’installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l’accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l’invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente.

Art. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l’introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extrascolastico e l’inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curricolari dell’area scientifica.

Art. 5

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell’abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d’arte;

b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.