:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

UK: un altro caso Peppermint?

Penso che molti abbiano letto della recente battaglia inglese contro il P2P illegale.
Cinque software house di videogiochi si sono coalizzate, affidandosi ad uno studio legale di londinese, per perseguire 25.000 “sospetti” pirati.
Pagateci 300 sterline, per 5.000 di voi i giudici ci hanno già consentito di arrivare ai vostri nomi. Altrimenti, vi trasciniamo in giudizio (Repubblica riferisce un po’ diversamente, ma la sostanza non cambia).
Non v’è chi non veda che la cosa è del tutto analoga a quella che, l’anno scorso, ha riempito le cronache nostrane.
Che, dopo una manciata di provvedimenti favorevoli a Peppermint (e Techland), ha preso la strada opposta, con alcuni rigetti. E, addirittura, è giunta la censura del Garante.
Le leggi inglesi (in tema di diritto d’autore e privacy) discendono dalle stesse direttive poste alla base delle nostre regole. Così, ci si dovrebbe aspettare il medesimo esito. Vedremo.

The Pirate Bay: il provvedimento di “sequestro”

Grazie ad una segnalazione dei commenti, informo che ICTLex ha pubblicato il tanto atteso provvedimento.
Da leggere, QUI.

In aggiornamento, segnalo anche il pronto articolo di Alessandro Longo su Repubblica. Mi sembra chiaro che, al di là del lodevole intervento di ALCEI, occorra, ora, fare qualcosa di più. Ci stanno già pensando.

Redirect di The Pirate Bay: di male in peggio

Ieri sera ero in contatto con Matteo e mi ha anticipato un suo video riguardante ulteriori effetti del redirect del traffico destinato a The Pirate Bay.
Una connessione porta, anzitutto, con sé l’IP. E questo l’abbiamo già visto. Ma c’è di più. I cookie, ad esempio, con tutto quello che ne consegue.
Ecco il nuovo post di Matteo.
Non è superfluo ribadire il nostro sconcerto, sottolineare la gravità della cosa, denunciare ancora una volta fatti inaccettabili e di vasti profili di illegalità.
Intanto, per quel che potrà valere, ALCEI ha informato il Garante.

Pubblico e privato (approfondimento)

Il titolo del post precedente non è coerentissimo con il contenuto. Volevo scrivere qualcosa in più, ma nella fretta di far girare una notizia tanto importante, ho chiuso.
Lascio il titolo e approfondisco qui.
In Italia succede sovente che le associazioni private collaborino con gli inquirenti, a volte sin dai primi passi, vale a dire con la denuncia di fatti penalmente rilevanti. Pensiamo alle associazioni di consumatori, quelle ambientaliste, quelle anti-pedofili. E via dicendo. In alcuni casi si tratta di associazioni meritorie, in altri ci si trova in presenza di sodalizi un po’ discutibili, quanto meno nei fini dichiarati. Normalmente, però, non si tratta di esponenti del mondo imprenditoriale.
Ma l’esperienza mi insegna che nessuna associazione è così “forte” come quelle legate alle major e ai produttori di sofware.
Queste associazioni lavorano in strettissimo contatto con gli inquirenti tanto che loro rappresentanti (le cui qualità professionali sono ignote) sono, molto spesso, nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria nel corso di perquisizioni.
Ad esempio, il “fiduciario” BSA vi arriva in casa la mattina alle 6 insieme alla GdF (la stessa BSA “forma” i militi) ed è il vero regista della perquisizione (e taciamo sulle inesistenti cautele di forensics). Nel computer che si porta al seguito ha già un foglio elettronico con un produttore di software scritto su ogni riga. E i produttori di software indicati sono quelli hanno fondato la BSA. Degli altri non si interessa molto.
Il foglio elettronico serve per fare i conti. Per le sanzioni amministrative correlate ad un reato (art. 174-ter l.d.a.), il legislatore ha fissato un criterio proporzionale al prezzo di mercato del software. Dunque, tot software moltiplicato “quel” valore di mercato ed ecco, calcolata acriticamente sulla scorta delle “ipotesi” dell’ausiliario, la multa, talvolta milonaria. Il problema è che il tanto autorevole ausiliario commette (per ignoranza o malafede) un errore non da poco. Supponiamo che sia ritrovata una copia del software Alfa nella versione 3.0, di cinque anni fa, e che, oggi, la versione sia la 8.0. L’ausiliario attribuisce ad Alfa 3.0 il valore della versione attualmente in commercio. Abbiamo qualche aggettivo per questa analisi di mercato che, per giunta, passa come oro colato attraverso tutto il procedimento?
Bene, questo è soltanto un esempio degli esiti dei rapporti tra pubblico e privato, tra Giustizia e imprenditori dell’opera dell’ingegno. Ma, ora, i rapporti si dimostrano ancora più stretti e gli esiti a dir poco imbarazzanti. Ce lo dimostra il fatto descritto nel precedente post. Un’inibizione “atipica” che, in realtà, è una sorta di hijacking con il cartello “chiuso” gentilmente fornito dalla GdF (e da chi, altrimenti?) a chi? Ad un privato, inglese, il cui ruolo processuale ci è ignoto e che, anzi, è probabilmente inesistente. Malgrado ciò, ha avuto l’”onore” di prestare il proprio server per esporre l’editto bergamasco, magari anche collezionando IP originariamente destinati a TPB. Una cosa mai vista. 
Quale spavalderia, quale spregio per forma e sostanza.
Tutto questo deve finire. Le major e i produttori di software si servono della Giustizia per fini privati. E ciò è inaccettabile.

Pubblico e privato: così non va

Matteo ha scoperto una cosa che può essere aggettivata in diversi modi: inopportuna, inquietante, preoccupante, intollerabile, vergognosa… financo… illegale, forse.
Che succede se uno prova a raggiungere www.thepiratebay.org? Con Alice Telecom, semplicemente non raggiungibile. E, così, mi risulta anche con Fastweb. Ho poche notizie degli altri provider, ma posso confermare la scoperta di Matteo utilizzando 3. Ho provato personalmente con quel provider con un TYTN II WM6 ed Explorer mobile.
Bene, il sistema ti spara su una pagina dell’IP segnalato da Matteo e lì potete trovare un pecettone della GdF di Bergamo che segnala “inibizione all’accesso” della Baia. Curioso, peraltro, che non si menzioni espressamente il “sequestro”.
Ma la cosa preoccupante è che l’IP risolve su… www.pro-music-org. Che è il dominio di un’associazione internazionale di discografici.
Ora, quando sequestrano un sito, normalmente vanno dal provider, smanettano sulle macchine e rendono indisponibili i materiali ritenuti illeciti. In più, fanno in modo di rendere visibile l’”avviso” di sequestro. Come sappiamo, però, in questo caso hanno proceduto con un bizzarro (e abnorme) sistema dell’inibizione (imponendo modifiche ai DNS).
Il problema è che oltre a questa procedura quanto meno “anomala” di inibizione, il deviare il traffico su un sito di terzi, privati, neppure italiani e chissà quanto affidabili visto che sono parti interessate, rende possibile, quanto meno, la registrazione degli IP dei visitatori che potrebbero essere additati come pirati. O, forse, lo scopo è proprio quello…
Che dire? Che la privacy degli utenti italiani è seriamente a rischio e di ciò dobbiamo ringraziare l’Autorità che sta operando al di fuori della legalità, di ogni buona regola giuridica e tecnica.
E’ una cosa insostenibile. Fermiamola!

The Pirate Bay: tre questioni tre - UPDATED

Per i più interessati alle questioni giuridiche, partendo dal presupposto (non certo, ma altamente probabile) che il reato contestato sia quello di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l.d.a. (a leggere la stampa, gli inquirenti riconoscerebbero il lucro nella presenza di banner), direi che le questioni giuridiche sono tre:
- giurisdizione italiana - subito, l’ho data per scontata, ma non è corretto perché, se parliamo di reati commessi mediante la Rete, è sempre la prima cosa alla quale dobbiamo guardare;
- responsabilità di un torrent tracker (che è, in sostanza, un motore di ricerca + indicizzatore di file torrent) per fatti di “comunicazioni” non consentite di opere dell’ingegno;
- riconducibilità allo schema del sequestro preventivo (ora ne sono certo, ho ricevuto una… “soffiata”) dell’inibizione dominio/IP.
Soltanto un punto di partenza, ma direi che le questioni principali sono queste. Peraltro, decisive.

Aggiornamento dell’ora di pranzo: Alessandro Longo, che ha letto il provvedimento, ci riferisce di cose che, a mio modo di vedere, rappresentano un esempio di creatività giudiziaria ai massimi livelli.

Chi sa qualcosa su The Pirate Bay? UPDATED

Sappiamo veramente poco eppure almeno due ISP hanno ricevuto un fax da Bergamo. Per inibire l’accesso a TPB. Dubito che su quel documento possa essere richiamato un qualche segreto istruttorio eppure non viene fuori.
Ora, sia come giurista che come cittadino, a me piacerebbe conoscerne il contenuto. In particolare, vorrei sapere:
- i reati contestati (facilmente immaginabili, ma ci vogliono certezza e precisione);
- i comportamenti addebitati (perché non è così immediato che un torrent track abbia più di un ruolo neutro in certe vicende);
- la forma del provvedimento (cioè, se si tratta di un sequestro preventivo come da me ipotizzato o di altro).
Anche se siamo nella settimana di Ferragosto, avete vie per contattarmi.
Grazie.

Aggiornamento del poco dopo: Grazie alle segnalazioni dei commentatori, ecco cosa dice, oggi, la stampa. Ovvio che si aspettasse un “comunicato autorevole e ufficiale”.
Eco di Bergamo
La Stampa
MyTech
Corriere
Ansa
L’Unità
Repubblica
by Alessandro Longo

(to be continued…)

Provvedimenti atipici? - UPDATED 3

Riprendo il discorso del post precedente e faccio una premessa che penso doverosa. La situazione è molto confusa, le notizie frammentarie e non necessariamente attendibili al 100%. Quindi… cautela. Diciamo che si fanno delle ipotesi. Poi, se arriva qualcosa di nuovo, si consolida e si cambia opinione, eventualmente.
Partiamo dalle testimonianze.
Il già citato Bhurro (se non funziona il link al post, andate in homepage) mi sembra il più informato.
Dice che ieri mattina si è svegliato, ha provato ad andare in Baia e si è ritrovato sul muso una di quelle classiche “pecettone” che si vedono sui siti sequestrati.
Il testo: “Guardia di Finanza. Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo. Inibizione dell’accesso al sito in esecuzione di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria P.P. n. 10322/08 RGNR - mod. 21, acceso presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bergamo. colombo-bt.org”. Segue una veloce traduzione in inglese.
Io, al momento, il “pecettone” non l’ho visto (mi dà, come a molti, semplicemente non raggiungibile) però mi riesce difficile pensare che Bhurro si inventi una cosa del genere (ma ci sono altre incongruenze, come sarà già saltato agli occhi).
Infine, riferisce di aver saputo, girando un po’ di forum, che tutto sarebbe partito da un’ordinanza del GIP di Bergamo inviata, via fax, a tutti (o quasi) i provider e volta all’inibizione dell’accesso alla Baia.
Curiosando ancora un po’ in giro, si scopre sul blog di The Pirate Bay è scritto che il “responsabile” di questo attacco alla libertà di espressione del pensiero (molti la pensano così) non sarebbe tanto Berlusconi, ma, indirettamente, Giancarlo Mancusi, come si sostiene in giro vero braccio violento del primo (sic). Il magistrato (perché si tratta di un pubblico ministero di Bergamo, peraltro il n. 2 della Procura) è, in effetti, colui che ha condotto le indagini contro colombo-bt.org. Quanto ritrovato da Bhurro, proprio perché riferito a quest’ultimo sito, potrebbe confermare, a mo’ di svista nell’inserimento del “cartello”, il coinvolgimento del magistrato. Ma, per adesso, io non ho trovato una fonte certa. Personalmente, poi, non ho alcuna notizia circa un collegamento così stretto tra Berlusconi e il dott. Mancusi. Se a voi risulta qualcosa, ci sono i commenti. E anche se fosse, non se se potremmo avanzare tesi così forti, eccessive.
Al di là di ciò, di quanto mi sembra espressione disordinata di malumore politico come accaduto per la vicenda di Matteo Flora, si traggono conclusioni che fanno prendere vie molto sbagliate e, allora, non si può pretendere alcuna soluzione al caso. Molti sono distanti anni luce dalla giusta via.
Cominciamo da alcune inesattezze, anche omettendo i nomi (non servono, a mio parere). Parliamo di ruoli e legge, magari sulla scorta del caso fotocopia riferitoci dal già linkato Eco di Bergamo.
Se c’è veramente un GIP di mezzo (e attenzione: il fatto che il “pecettone” parli di Procura significa soltanto che i provvedimenti del GIP li esegue, appunto, la Procura), con ogni probabilità si tratta, formalmente, di un decreto (non di unìordinanza) di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) emesso, nelle indagini preliminari, dal GIP su richiesta del pm. Francamente, sulla scorta delle informazioni che abbiamo, non vedo altra possibilità.
Il problema è che, come suggerito dal sempre attento lorenzodes nei commenti al post precedente, l’”inibizione all’accesso” non corrisponde ad alcuna figura tipica tra le misure cautelari reali. E, francamente, non penso che il GIP se la possa inventare.
Ma inizibione (a me, a te, agli utenti che si collegano con un ISP italiano) non è certo sequestro (che come molti sanno, si fa molto diversamente anche se la legge tace).
Allora, sbaglio io nella mia ipotesi oppure la misura è illegale. C’è una terza via possibile? Penso di no, anche se, spero, presto sapremo qualcosa di più.
Per completezza, escludo che si sia agito con gli strumenti di inibizione di siti di gambling non “convenzionati” AAMS o di pedopornografia (il provvedimento di Gentiloni di cui dicevo al post precedente). Anzittutto, come per colombo.bt.org, è sostanzalmente certo che si parla di diritto d’autore (in relazione alla cui violazione non esistono strumenti del genere), poi i provvedimenti di inibizione non spettano alla magistratura.
Vediamo un po’. Sono realmente curioso.

Aggiornamento del 10 agosto 2008, ore 19:50: Pare che Enzo Fogliani abbia già espresso le sue perplessità. Ed è molto cauto, ovviamente.

Aggiornamento dell’11 agosto 2008, ore 10:15: Dove riesce ad arrivare la mente pur di giustificare le proprie tesi. Questo blog sostiene che il dott. Giancarlo Mancusi sarebbe l’autore di questa tesi di laurea. Peccato che il dott. Mancusi a Bergamo sia Sostituto. Sarà laureato da trent’anni, probabilmente anche di più…
Ripeto che muovendosi così si perde di vista il nocciolo della questione, allontanandosi sempre di più dalla via giusta.
Quanto appena scritto (e che ho barrato) è una grossa sciocchezza. Chiedo scusa e mi correggo. Ero convinto di aver letto, da qualche parte, che Mancusi era aggiunto (e non sostituto). QUI la scheda di tesionline.

Aggiornamento dell’11 agosto 2008, ore 12:30: Pseudotecnico ci spiega molto bene perché Bhurro, provando a collegarsi a TPB, ha visto il “pecettone” relativo al colombo-bt. Che pare non essere una svista degli operanti, ma question tecnica di DNS.

Diffide - UPDATED

Un contributo molto interessante sul caso Mediaset vs. YouTube, da Radio 24. Da ascoltare tutto e se vi interessa la posizione di Mediaset, dal minuto 28, circa. QUI l’integrale.
Penso sia doveroso ascoltare tutte le posizioni, specie quando possono cambiare le prospettive, almeno per chi vuole vederci chiaro prima di dare un giudizio.
Anche questo potrebbe dimostrarsi il “caso” YouTube, non una questione di libertà.

Aggiornamento del poco dopo: Giustamente, lorenzodes, nei commenti, opina le parole dell’avv. Assumma circa il presunto furto nel diritto d’autore. Aggiungo io: è un errore macroscopico, nella realtà delle cose e nel diritto.  Putroppo, questo falso parallelo porta ad una certa legislazione. L’ho detto molte volte (non so se sono arrivato prima, ma sono molto lieto che Andrea Rossetti la pensi come me).

Il bollino che non c’è

Del futuro del bollino non ho più avuto notizie. Mi risulta che il Governo (e non SIAE, cui non spetta) abbia “notificato” un draft di regolamento (nella forma della bozza di DPCM). Come osservato a suo tempo avallando Guido Scorza, mi sembra inefficace.
Ma SIAE insiste, ovviamente quando ci sono novità a suo favore. Comprensibile, per certi versi: senza il gettito del contrassegno (pochi centesimi ma moltiplicati n volte), l’ente rischia un vero tracollo.
L’ultima novità è rappresentata ad una sentenza della Cassazione (32064/08 III Sezione, depositata il 31 luglio) che, sul valore del bollino, sembra fare un passo indietro rispetto ad una precedente pronuncia.
La sentenza è pubblicata proprio da SIAE. Quale, nel caso interessi, la mia opinione?
Sicuramente, la Suprema Corte sostiene, tra le altre cose, che il bollino è indizio dell’illecita riproduzione. Io, però, non sono d’accordo. Ciò per tre distinti motivi:
- la sentenza della Settima Sezione mi sembra decisamente più rispettosa della giurisprudenza comunitaria, equa e logica; il bollino, cacciato fuori dalla porta, non può rientrare dalla finesta, pur con potenziale ridotto; se il contrassegno non è obbligatorio, non esiste; ciò soprattutto (ma non solo) dopo la pronuncia della Corte UE (perché la più recente Cassazione vorrebbe fissare un principio valido prima, ma anche dopo); Tizio, domani, mette in commercio CD di software, senza bollino proprio perché conosce la giurisprudenza comunitaria e quella di casa nostra; subito arriva la Finanza, gli sequestra tutto e gli comunica che nei suoi confronti sarà avviato un procedimento penale perché la mancanza del bollino è “indizio” di illiceità; vi sembra giusto?
- il contrassegno non è mai stato discrimine tra lecita o illecita riproduzione; piuttosto, il legislatore aveva previsto (ma violando le regole comunitarie che hanno portato alla sentenza Schwibbert) che la semplice mancanza sul supporto portasse all’illegittimità, senza ulteriori accertamenti (scelta scellerata e non soltanto per quanto stabilito in quel di Lussemburgo);
- è la stessa Cassazione che, smentendo quando riferito sopra, ricorda quello che tutti dovrebbero sapere e, cioè, che “la presenza del contrassegno non dimostra in maniera univoca il rispetto della normativa sul diritto d’autore e viceversa la sua mancanza non evidenzia con altrettanta univocità la violazione delle norme sul diritto d’autore”; e soprattutto “il contrassegno viene rilasciato secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato  con il D.P.C.M. n. 338 del 2001 in assenza di un esame approfondito circa la titolarità dei diritti da parte di chi ne ha fatto richiesta”.
Ecco, proprio su quest’ultima citazione (ribadisco, fatto notorio), mi domando che senso abbia insistere sulla bontà del contrassegno e sulla necessaria riproposizione dopo la sentenza della Corte di Giustizia. Risposta? Per dare soldi alla SIAE, ovvio. Ma che c’entra con i diritti degli autori visti, poi, i discutibili criteri di ripartizione?
Intanto qualcuno, per non far scappare tutti i buoi, si è inventata l’”obiezione al bollino SIAE”.