Dicono di noi
Pubblicato da Daniele
The Register parla del caso Ruta. Pur con qualche inesattezza, ci meritiamo la berlina internazionale.
Metafore sbagliate
Pubblicato da Daniele
Nei giorni scorsi mi sono trovato, un paio di volte, a suggerire ai tecnici di ultizzare lo strumento della metafora per spiegare le questioni tecniche ai giuristi (siamo un po’ tonti e ignoranti, sul punto… è noto…).
Vedo, però, che i giuristi fanno lo stesso, pensando, in sostanza, di essere tecnici che devono spiegare le cose a noi ignoranti.
Leggo dal Corriere:
“Ma secondo il pm Mancusi il sito svedese favorisce comunque la violazione della legge: “Si comporta come il ‘palo’ in caso di furto”. “.
Che è una metafora sbagliatissima, penso sia chiaro a tutti. E non poteva essere altrimenti perché il pm (come il sottoscritto) non è un tecnico che ha gli strumenti necessari. Sino a prova contraria, ma la presunzione vale.
The Pirate Bay: sequestro annullato - UPDATED
Pubblicato da Daniele
Al momento non si conoscono le motivazioni dell’ordinanza (potrebbero essere questioni meramente formali), ma non posso non complimentarmi con i Colleghi della difesa Sunde: Giovanni Battista *GB* Gallus e Francesco *Kikko* Micozzi, from Cagliari.
Aggiornamento del verso sera: Mi dicono (in realtà già alo sapevo, ma i diretti interessati non mi avevano confermato) che il tecnico della difesa Sunde è Matteo Flora.
Fermo resta - e tengo a sottolinearlo come ogni avvocato farebbe - che, al momento, si conosce il dispositio che dice, semplicemente, “annulla il decreto” (e non l’ordinanza come ho letto in giro…). Il motivo potrebbero essere anche il classico “cavillo” (che, comunque, va bene) non un’approfondita analisi nel merito. Ciò non vuole sminuire l’opera dei Colleghi (e loro lo sanno), ma la notizia va data così. Diffidate di chi vi dice, prima delle motivazioni, che TPB è legale, ecc.
Spagna e responsabilità per link - UPDATED
Pubblicato da Daniele
PI riferisce degli esiti di appello di una vicenda spagnola su link eDonkey riportati da Sharemula.com. Caso molto simile alla nostrana (e bizzarra) vicenda che ha coinvolto The Pirate Bay.
Grazie ad un uccellino, segnalo che la decisione e’ scaricabile QUI (se non fosse visualizzabile nel browser, scaricatevela cliccando su downloading in quella pagina, ovviamente).
La decisione di primo grado (confermata) è già linkata da PI.
P.S.: Non per prendermi i meriti (che non ho, che non mi sono mai preso quando non li ho, ma non ho capito se potevo fare il nome dell’uccellino. Mi faccia sapere, i canali li ha).
Aggiornamento del 22 settembre 2008, in mattinata: Correggomi. PI linka anche la decisione di appello, mi era proprio sfuggita.
Lettera aperta ad Enzo Mazza
Pubblicato da Daniele
Caro Mazza,
leggo con costanza i tuoi commenti e dissento totalmente. Per usare i termini di altre dispute che avrai letto in giro in questi giorni, mi sembra che tu non voglia capire.
Mi sembri offeso, più della tua FIMI e, nei commenti ad un mio precedente post, non hai risparmiato bordate a destra e a manca (nonché, in altri àmbiti, minacce di querele condite di epiteti tipo “buffoni” rivolti a chi sosteneva, documentandole, tesi imbarazzanti per le major e non solo).
Chi legge può ritrovare tutto QUI, nei commenti ad un mio post. Giudicheranno i lettori.
Io, che non so bene come siano andate le cose (a parte quello che ho letto in giro tipo l’Eco di Bergamo e che ho puntualmente riferito, linkando) anche perchè, da cittadino-suddito, non ho diritto a nulla, dico che:
- se c’è stata una richiesta di blocco ciò non significa reindirizzamento, è lingua italiana, elementare (hai una laurea…);
- che quando la GdF (fonte Eco di Bergamo supra) parla di redirect sul server UK soltanto per un problema tecnico siccome il sito FPM era già stato attaccato da “echer” (virgolettato mio), fa sorridere perché l’affermazione è palesemente un’ingenua confessione che non sposta di un millimetro la questione, anzi l’aggrava (visto che il Giudice aveva ordinato il blocco, non il redirect, giova ribadirlo);
- che affermare “cosa che riteniamo avvenuta secondo le regole e con le garanzie della PG operante” contrasta frontalmente con un “invito-ordine” che parla di blocco e non di redirect, dunque a nulla vale in quanto contraria ai fatti;
- che se, addirittura, parliamo di un ordine, soccorre sempre l’art. 51 c.p. (soccorre per modo di dire, anche per chi esegue l’ordine, vedremo).
Riporto l’articolo del Codice, forse ce n’è bisogno, anche a tuo beneficio che pur vanti innumerevoli incarichi da ausiliario di PG avendo preso parte anche a numerosi procedimenti nella qualità di testimone:
“51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell’ordine”.
Ora, dobbiamo verificare alcune cose:
- se si trattasse di ordine o richiesta (che, per la verità, nel secondo caso sarebbe ancora più demenziale);
- se l’ordine fosse legittimo (uhm…. se il decreto dice blocco, il redirect non c’entra molto con la nostra ligua, eh…);
- se l’ordine illegittimo sia stato comunque eseguito per errore di fatto (non errore di diritto che non scusa, ma errore di fatto, vale la pena di differenziare);
- se vi fosse la possibilità di un sindacato.
Mazza, puoi fare quello che vuoi, anche qui. Però, sei pregato di difenderti con argomenti in fatto e in diritto, senza provocare. Perché qui non troverai querelabili.
Noi vogliamo verità e giustizia, con forza.
P.S.: Guarda che quelli che commentano qui non sono ragazzini sprovveduti che voglio piratare tutto… Ti assicuro che ci sono giuristi di un certo calibro…
No al bollino anche per il software (e molto di più)
Pubblicato da Daniele
Ennesima sentenza in tema di contrassegno SIAE, post Schwibbert (quasi non se ne può più, ma serve anche per SIAE che continua a dire pretendere soldi contro la legge perché, sino a nuovo ordine, il contrassegno è fuorilegge) .
Il sunto:
- assoluzione anche per alcune condotte relative al software (non soltanto per gli audiovisivi);
- assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”;
- revocabilità (i.e. cancellazione) delle condanne patite per quei fatti.
FIMI si è offesa…
Pubblicato da Daniele
… e minaccia denunce.
Al di là degli scricchiolii giuridici del comunicato riportato da Alessandro Longo (e gentilmente segnalatomi nei commenti), penso sia da ricordare che il redirect è un fatto obiettivo (imputabile a chi bene non si sa, ma Fastweb già si è tirata indietro, in modo un po’ fumoso) e che il fatto telematico è già stato “congelato” dalle consulenze di almeno tre qualificati informatici. Varranno qualcosa.
FIMI, invece di minacciare, visto che assume di conoscere la verità (ad esempio, che i discografici non sono responsabili, che può anche essere), dovrebbe spiegarci qualcosa sul redirect stesso. Se intende farlo, ovviamente. Parte svantaggiata, minacciando denunce per rispondere a fatti obiettivi. Un comportamento che si commenta da sé.
Qualche spiegazione sul redirect di TPB - UPDATED
Pubblicato da Daniele
Chez Massimo Mantellini trovate notizie interessanti diffuse da Simone Gambirasio.
Peccato che, almeno per 3, non si spieghi la presenza del pecettone di sequestro su un sito di un privato straniero (verificata ora).
Che, personalmente, conforta i miei sospetti: che gli ISP hanno ricevuto ordini dalla GdF (PM e GIP sono soltanto pedine inconsapevoli) e tra le stellette vanno cercati i colpevoli.
Aggiornamento del poco dopo: A due commentatori (che ringrazio per l’attenzione) i conti non tornanano. E, anch’io, avevo qualche dubbio. Ci si riferisce a questa frase della risposta di Fastweb.
“Ci preme infine precisare che l’architettura di rete che FASTWEB utilizza per la fascia residenziale della propria clientela è basata sul concetto di NAT (tecnica che consiste nel modificare, mediante router e firewall gli indirizzi IP dei pacchetti in transito, assegnando loro un altro indirizzo IP che viene utilizzato per le connessioni dirette al di fuori della rete FASTWEB): si può avere visibilità solo degli IP di navigazione (appunto IP di NAT), e pertanto non risulta tecnicamente possibile risalire ai dati anagrafici dell’utente FASTWEB che ha effettuato la navigazione“.
Ora, io, coi miei buoni limiti, l’ho capita così: che la rete Fastweb (residenziale) assegna un solo IP per tutte le connessioni che escono da un dato sistema che implementa la tecnica NAT. Qualcosa del genere, al suo tempo, mi era stato detto da un investigatore. Poi, però, io ho visto procedimenti (per roba su P2P) dove gli utenti sono stati immediatamente compiutamente identificati proprio grazie ai log di Fastweb. Peraltro, le ultime modifiche in tema di data retention introducono un vero e proprio obbligo di conservazione (con corrispondente sanzione amministrativa per l’omissione) specificando molto bene quali sono i dati da conservare.
Dove sbaglio? C’è qualcuno che può aiutare?
Condivisioni
Pubblicato da Daniele
Molto fiero del fatto che le mie riflessioni a caldo sul caso The Pirate Bay (peraltro, prima di leggere il provvedimento, ma confermabili anche se bisognerebbe leggere tutti gli atti) siano state completamente condivise dal collegio difensivo, compreso il carattere “creativo” della decisione bergamasca.
Questo blog è più frequentato di quanto pensassi.
UK: un altro caso Peppermint?
Pubblicato da Daniele
Penso che molti abbiano letto della recente battaglia inglese contro il P2P illegale.
Cinque software house di videogiochi si sono coalizzate, affidandosi ad uno studio legale di londinese, per perseguire 25.000 “sospetti” pirati.
Pagateci 300 sterline, per 5.000 di voi i giudici ci hanno già consentito di arrivare ai vostri nomi. Altrimenti, vi trasciniamo in giudizio (Repubblica riferisce un po’ diversamente, ma la sostanza non cambia).
Non v’è chi non veda che la cosa è del tutto analoga a quella che, l’anno scorso, ha riempito le cronache nostrane.
Che, dopo una manciata di provvedimenti favorevoli a Peppermint (e Techland), ha preso la strada opposta, con alcuni rigetti. E, addirittura, è giunta la censura del Garante.
Le leggi inglesi (in tema di diritto d’autore e privacy) discendono dalle stesse direttive poste alla base delle nostre regole. Così, ci si dovrebbe aspettare il medesimo esito. Vedremo.