Cronaca e critica uti civis
Pubblicato da Daniele
Valeria Falcone mi invia una nuova infornata di sentenze da lei commentate. Ovviamente, in tema di stampa. So che l’argomento interessa, non soltanto a Carlo Felice. Trovate tutto a partire da QUI.
In particolare, ne segnalo una riguardante Internet. La Cassazione - nel caso qualcuno ne avesse sentita la necessità - ribadisce che anche in telematica occorre rispettare i classici termini di cronaca e critica: rilevanza sociale, verità e continenza (il “mitico” decalogo del giornalista - evidentemente non soltanto del giornalista). Ma i diritti di cronaca a critica esistono, per tutti e con qualsiasi mezzo.
Cito: “I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente - e senza bisogno di mediazione alcuna - dall’art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sia anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque - nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) - può “produrre” critica e cronaca“.
Rispondendo a Quinta
Pubblicato da Daniele
Stefano fa il classico “mumble-mumble” sull’ordinanza (non sentenza, mi si permetta la precisazione) del riesame bergamasco, quella su The Pirate Bay. Provo a dire la mia, riprendendo i suoi punti.
- la sentenza non e’ chiara
Personalmente, invece, la trovo chiarissima. E’ sbagliata, ma è un altro discorso. Per punti, dice che il reato c’è (in capo a Suede & Co., in concorso con ignoti), che il giudice italiano può decidere (c’è giurisdizione) perché Alexa dice che ci sono tantissimi utenti italiani che hanno visitato la Baia dei Pirati (queste statistiche sono state fornite da FPM, giusto per dirlo, e a GdF, PM e GIP sono state benissimo). Che, soprattutto, c’è il reato.
Anche se, necessariamente, è tutto a livello indiziario, non mi sembra poco.
- il reato “mettere a disposizione”, ammesso che si configuri con i file in questione, e’ stato commesso all’estero dove non c’e’ competenza italiana, in piu’ basate su nessun concreto reato rilevato ma su statistiche
Il reato prevede la messa a disposizione con immissione nella rete, giusto per chiarezza. A parer mio non c’è, però, la minima prova che vi sia stato qualcosa di penalmente rilevante tale da rientrare in ipotesi come quelle di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a-bis) o 171-ter, comma 2, lett. a-bis). Per le misure cautelari (reali nel nostro caso, ma anche per quelle personali) basta molto meno di una prova. Fumus, indizio, chiamiamolo un po’ come vogliamo. Ma quello è, per legge. Malgrado ciò, ragionare soltanto sulla base di accessi italiani (ammesso che il fatto sia rilevante), mi sembra sbagliato e, come tale, neppure rientrante nel fumus.
- secondo i giudici il fatto che TPB presenti una licenza di 5000eur+ costo banda per il download a scopo di profitto, fa perdere a TPB il ruolo di mero intermediario tecnico (*)
Una cosa simile la dice il GIP copiano e incollando la richiesta del PM. Ma, nell’ordinanza del riesame, non ve n’è menzione, forse perché scavalcata da altre questioni.
In realtà, quei 5.000 + costo banda rappresenterebbero, secondo TPB, una sanzione per uso non conforme dei propri servizi. Il GIP (e, prima, il PM) da ciò hanno dedotto il lucro che caratterizzerebbe l’iniziativa (oltre alle questioni di pubblicità).
- la GdF di bergamo ha inciampato disponendo un redirect verso un sito estero afferente i discografici, cosa non stabilita dai giudici
Più che inciampare, ha fatto qualcosa di illegale. Sfido chiunque. Se il mio capo mi dice di impedire l’accesso ad un luogo, io non sono autorizzato a deviare i visitatori verso un altro posto, per giunta senza possibilità di scelta (e, comunque, in modo non trasparente). Basta una metafora, non occorre essere Pisapia (padre). Sembra proprio una delle solite cose all’italiana. Tant’è…
Alcei, Altroconsumo e ADUC si sono rivolti al Garante. Il Partito Pirata ha fatto qualcosa di più depositando un esposto diretto alla Procura di Bergamo. Vedremo, ma non sono così ottimista.
Mazza, difendendo la posizione FPM, dice che non è colpa dei discografici che si sono limitati a mettersi a disposizione su richiesta della GdF. Sta di fatto che, come tutti sappiamo, sul decreto di sequestro non si parla minimamente di redirect che è cosa ben diversa dall’inibizione. Dunque, il problema sta in chi, malgrado un certo ordine, l’ha eseguito in modo essenzialmente diverso. Gli accertamenti del caso sveleranno chi ha deciso questa cosa, spero.
- il tribunale del riesame ha detto che “sequestro” non equivale a “filtraggio”, ma non ha valutato l’insussistenza della giurisdizione italiana; inoltre confermando la validita’ dell’impostazione del PM ha affermato la responsabilita’ dei motori di ricerca
Il riesame di Bergamo ha detto che il blocco non può rientrare nello schema di una misura cautelare “reale” (tale è il sequestro preventivo) che necessita dell’apprensione della res, ma, a mio modo di vedere, non ha generalizzato dichiarando la responsabilità dei motori.
Contrariamente, però, a quanto si legge in giro (e che ho scritto anch’io in un primo momento) il riesame ha dichiarato (pur senza particolari argomenti) la sussistenza della giurisdizione italiana. Alexa, come ricordato sopra, dice che ci sono visitatori italiani (da ISP italiani), dunque c’è giurisdizione. Peccato che visitare un sito non sia reato (neppure nel pedoporno, giusto per fare un esempio più scottante).
- un errore di interpretazione della legge configura per gli ISP l’obbligo di diventare “sceriffi della rete”.
No. O, meglio, non proprio così. Per i motivi appena visti e anche perché il riferimento all’art. 14 d.lgs. 70/2003 è stato oltremodo superficiale. Quel richiamo deriva dalla denuncia FPM, ma nessuno dei soggetti coinvolti (FPM, PM, GIP e Riesame) ha saputo andare al di là di un apodittico “applicabile”. Il fatto è che, come detto da altri saggi in altri ambiti, le leggi nostrane non possono essere lette senza dare un’”occhiatina” ai considerando delle direttive da cui derivano. E’ il solito problema della grande ignoranza del diritto comunitario (di cui non sono immune).
(*) come la mettera’ youtube a sostenere che e’ solo un intermediario se adesso cambia il business model ?
Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG) abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.
e poi nel testo della decisione c’e’ questa frase:
…che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall’Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;…
Mi scrive Paolo Nuti:
Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG) abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.
Credo che l’osservazione di Nuti sia teneramente ingenua, di una persona (buon per lui) che non frequenta i tribunali. Ognuno è sospetto. Questa è l’impostazione di ogni buon investigatore.
Blocchiamoli, anzi redirect
Pubblicato da Daniele
Come tanti, ho letto questa notizia su PI, rimbalzata da Marco D’Itri.
Dico subito - e i commentatori non si offendano - che ci vorrebbe un po’ più di rigore (che riguarda anche Marco D’Itri che dovrebbe sapere che un sequestro preventivo è disposto da un GIP e non da un PM che soltanto lo richiede) perché diverse cose non mi quadrano:
1) sequestro preventivo - vista, sul punto, la figuraccia rimediata a Bergamo su The Pirate Bay (laddove il Riesame, pur salominicamente, ha detto che un blocco non rientra negli schemi del sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.), mi riesce difficile pensare che ci sia un nuovo tentativo, anche se la giurisprudenza di merito non fa necessariamente “giurisprudenza” come la Cassazione;
2) norme violate - non sono un esperto di monopoli e tabacchi, ma mi piacerebbe conoscere la norma penale violata (contrabbando? fiscale?, boh?);
3) sembra previsto un redirect che, nei fatti, non è peggio di quello fatto per colombo-bt o TPB perché, guarda caso, la AAMS sui tabacchi ci guadagna, alla faccia dei fumatori (e io sono un fumatore).
Follia. Ed è dir poco. Qui si naviga a vista nel diritto.
L’informatica fa dare i numeri (ancora, ricordo che è una mia battuta).
P.S.: Il post va dritto nella sezione “Diritti digitali” perché al di là dell’oscuramento di singoli siti, qui c’è in gioco la liberta di noi tutti, su cui alcuni (pochi e interessati come AAMS) pare decidano per tutti.
Sequestro The Pirate Bay: le motivazioni dell’ordinanza di annullamento - UPDATED
Pubblicato da Daniele
Le pubblica il Circolo dei Giuristi Telematici. Così, finalmente, sappiamo di più.
Brevissime considerazioni a caldo:
- l’annullamento non è conseguito ad un “cavillo” (problemi di avviso al difensore) che era stato denunciato dai difensori (e che poteva anche essere un validissimo motivo, senza, però, andare al vero nocciolo della vicenda);
- il riesame di Bergamo ha ritenuto che sussista il “fumus” del reato contestato, cioè una sorta di “indizio” (dico così per evitare il legalese troppo stretto) che, eventualmente, in futuro potrà diventare prova;
- gli stessi giudici, però, dicono che quell’inibizione (che, poi, come sappiamo è stato anche un redirect…) non rientra nello schema del sequestro preventivo - misura cautelare reale; insomma, è una misura sui generis che, in quanto non tassativamente prevista, non può essere applicata.
Mezza vittoria o mezza sconfitta, difficile dirlo. Si sostiene che il reato potrebbe esserci, ma non può essere bloccato in quel modo. Certamente, però, il provvedimento pone un fermo paletto su tutta l’indagine in concreto (per non parlare del problema della giurisdizione che il tribunale ha ritenuto assorbita, dunque da non trattare).
Aggiornamentini della sera: Anzitutto, come fa giustamente notare Sandros nei commenti (e Mario Sapri che mi era sfugito), il riesame ha deciso anche sulla giurisdizione. Ditemi voi, però, se la seguente frase non rappresenta un triplo carpiato con avvitamento “che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all’affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana” (perché, visto che parliamo di Internet, ci vorrebbe qualcosa di più…).
Poi, ho anche capito-scoperto chi ha chiesto quel bizzarro sequestro (seppure giustificato con altre norme). Che la dice lunga sull’imbarazzante (per così dire) filiera dal denunciante-querelante per arrivare al giudice che dispone il “sequestro”. Mi sembra di averlo detto in passato: l’informatica fa dare i numeri.
Va detto
Pubblicato da Daniele
Grazie agli approfondimenti di lorenzodes, abituale e attento commentatore di questo blog, è venuta fuori una cosa molto interessante. Che riprendo in questo post per comodità.
Sicuramente, il “sequestro” di colombo-bt.org non ha goduto della ribalta concessa all’analogo provvedimento che ha colpito The Pirate Bay (malgrado gli sviluppi degli ultimi giorni).
Questione di comunicazione? Maggiore importanza della Baia dei Pirati? Non lo so.
Fatto sta che, a fine luglio, su P2P Forum Italia avevano già scoperto il giochetto del redirect di colombo-bt.org su un server riferibile a pro-music.org, peraltro abbozzando una serie di problematiche legali.
A maggior ragione, però, non riesco a comprendere il post di Marco D’Itri che parla di disposizioni recenti. Ne abbiamo discusso in un post precedente, ma io sono ancora dubbiso perché mi mancano i chiarimenti della fonte prima.
Per la cronaca, attualmente (verifica di ieri pomeriggio) colombo-bt.org non è ridirezionato da tutti i provider. Anzi, quelli che lo fanno sono una stretta minoranza. Peraltro, l’IP incriminato ora non fa più capo a pro-music.org, ma, genericamente, ad un provider UK. Ma che strano…
Redirect anche per colombo-bt!!! - UPDATED
Pubblicato da Daniele
Un commentatore anonimo mi segnala che anche per colombo.bt.org gli ISP avrebbero ricevuto ordine di eseguire un decreto di sequestro con le stesse modalità di redirect utilizzate per The Pirate Bay.
La notizia appare sul blog di Marco D’Itri (e l’aveva segnalata anche Quinta).
In realtà, come spiega lo stesso D’Itri, non si trattarebbe di un nuovo decreto di sequestro, ma dello stesso che ha colpito colombo-bt nei a fine luglio. Soltanto che, ora, agli ISP si chiederebbe il reindirizzamento su un serve straniero.
In questo momento sono connesso con H3G (che per TPB faceva il redirect) e per colombo-bt c’è sempre la solita pecetta GdF, ma sul dominio originale. Dunque, almeno per questo provider, al momento nessun redirect.
Sono, però, gradite segnalazioni.
Aggiornamento del poco dopo, molto importante, e grazie allo scaltro lorenzodes: E’ assolutamente vero: anche per colombo-bt.org c’è un redirect (sembrerebbe disposto negli ultimi giorni, come ci informa D’Itri). Se, da un provider italiano (io ho provato con H3G, per il momento), digitate il dominio, vi ritrovate davanti la pecetta GdF, la solita di luglio. Ma, a differenza di quanto accaduto per The Pirate Bay (che svelava il redirect mostrando un IP e non il dominio www.thepiratebay.org), il dominio sembra essere ok, al suo posto. Insomma, se non scavate avrete la netta impressione di trovarvi tranquillamente sul server originale, pur “sigillato” con l’avviso di cui sopra.
Non è così e questa mossa è realmente subdola, direi illegale. Mi stupisce, peraltro, la sfacciata pervicacia di chi ha disposto quel redirect (e io non so chi sia, al momento) dopo la polemica che c’è stata per TPB. Come se fosse tutto a posto, come se fosse del tutto normale deviare il traffico telematico, in modo non trasparente anzi lasciando intendere una normalità che non c’è, verso server non garanti dell’imparzialità. Putroppo, chi ci deve rendere conto tace. Ci sarà un perché.
Comunque, per verificare, fate una prova molto semplice (anche per vedere cosa fa il vostro provider). Per Windows. Andate sul prompt di DOS e digitate questa stringa (senza virgolette, chiaramente) “nslookup www.colombo-bt.org”. Vi verranno fuori alcune informazioni tra cui l’IP associato: 217.144.82.26. Che, guarda caso, è lo stesso server su cui era reindirazzata la Baia dei Pirati (era 217.144.82.26/pb - dove pb stava evidentemente a significare una directory dedicata). L’IP appartiene ad un provider UK (Reactive). E’ facile immaginare il resto.
P.S.: La mia è soltanto un’analisi senza grosse pretese. Faccio l’avvocato, non l’informatico. Se qualcuno avesse altro da aggiungere o correggere…
Libertà fasulle
Pubblicato da Daniele
Marco Scialdone è uno dei pochi (forse l’unico) che, senza avere un interesse da una parte o dall’altra, dice le cose per quello che sono.
The Pirate Bay: sequestro annullato - UPDATED
Pubblicato da Daniele
Al momento non si conoscono le motivazioni dell’ordinanza (potrebbero essere questioni meramente formali), ma non posso non complimentarmi con i Colleghi della difesa Sunde: Giovanni Battista *GB* Gallus e Francesco *Kikko* Micozzi, from Cagliari.
Aggiornamento del verso sera: Mi dicono (in realtà già alo sapevo, ma i diretti interessati non mi avevano confermato) che il tecnico della difesa Sunde è Matteo Flora.
Fermo resta - e tengo a sottolinearlo come ogni avvocato farebbe - che, al momento, si conosce il dispositio che dice, semplicemente, “annulla il decreto” (e non l’ordinanza come ho letto in giro…). Il motivo potrebbero essere anche il classico “cavillo” (che, comunque, va bene) non un’approfondita analisi nel merito. Ciò non vuole sminuire l’opera dei Colleghi (e loro lo sanno), ma la notizia va data così. Diffidate di chi vi dice, prima delle motivazioni, che TPB è legale, ecc.
trojan : redirect = Germania : Italia (?)
Pubblicato da Daniele
Questo pomeriggio, un amico mi aveva segnalato la cosa, ma ero un po’ impegnato (grazie comunque, Simone…
).
Insomma, pare che le autorità tedesche (si può scrivere in minuscolo, a volte…) abbiano fatto le furbette, alla faccia del diritto, giusto per il *sacrosanto* diritto di spiare, non si sa mai, con lo spauracchio del terrorismo.
E il nostrano redirect di The Pirate Bay?
(Circa il titolo, sono un po’ a digiuno di certe cose, perdonatemi eventuali imprecisioni matematiche, devo riallinearmi a mio figlio che attualmente fa la prima media…).
Keywords > Carlo Ruta
Pubblicato da Daniele
Carlo Ruta è uno storico siciliano, ce lo dice anche Wikipedia.
Al di là (di fa per dire) delle sue scomode inchieste sulla mafia (lo scriviamo volentieri minuscolo), mi sono occupato di lui in questo blog (dedicato al diritto delle nuove tecnologie) perché è stato condannato, da un giudice siciliano e con una sentenza discutibilissa, per stampa clandestina. Non nero su bianco, inchiostro su carta, ma per aver curato un sito Internet. Dunque, la cosa riguarda tutti gli scritti telematici, almeno astrattamente.
Oltre a pubblicare la sentenza, ho scritto un po’ di post. Questo, questo, questo e anche questo.