:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Fermiamo il decreto Maroni - Aggiornato

Allora, la questione è nota, ne hanno parlato tutti. Lo scopo di questo post non è quello di scroccare idee altrui e riproporle come mie. Soltanto, spero che, leggendomi, anche soltanto una persona in più si convinca che quello che vagheggia Maroni (perché soltanto domani si dovrebbe sapere qualcosa di più) è sbagliato, anzi pericoloso per la nostra libertà (non di quella di quattro imbecilli di quella o quell’altra parte). Dunque, i “saggi” che mi hanno preceduto sono tutti idealmente e cumulativamente citati.
Premessa. Certi reati (ad esempio, quelli che consistono in un’istigazione) esistono già. Saranno opinabili, ma esistono già, precisamente nel nostro codice penale.
Parimenti, la Magistratura può già disporre sequestri su siti illeciti (e lo ha sempre fatto). L’unico limite è che non si può sequestrare un sito all’estero in quanto non c’è la collaborazione internazionale necessaria.
Il problema, allora, diventa quello di rendere inaccessibili siti collocati su server all’estero. Per pedopornografia e gambling online, ciò si attua non con un sequestro stretto senso giuridico, ma con l’inibizione dell’accesso agli utenti collegati con provider Italiani, in pratica facendo modificare i DNS. Sono procedure previste dalla legge.
Recentemente, poi, si è radicata questa “moda” giuridicamente bizzarra di eseguire un sequestro (preventivo) mediante i medesimi interventi sui DNS. Ricordiamo il caso di The Pirate Bay, alla fine dissequetrato anche se, nelle settimane scorse, la Cassazione sembra aver lasciato uno spiraglio aperto per questo genere di sequestro. Altri siti di torrent e di vendita di tabacchi hanno seguito la stessa sorte.
A questa inibizione probabilmente pensa Maroni (come già, a suo tempo, il senatore D’Alia), ma vi sono almeno tre pericoli:
- se l’oggetto del provvedimento dovesse essere, ad esempio, un gruppo su Facebook, l’inibizione non potrebbe non riguardare tutto il social network;
- azioni di questo genere devono sempre passare per il vaglio della Magistratura; altre vie lascerebbero troppo spazio alla discrezionalità; e teniamo presente che qui è in gioco il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, mica bruscolini;
- l’impugnazione di questi provvedimenti diverrebbe ardua, se non impossibile, consolidando un oscuramento anche se illegittimo.
Allora, visto che a casa Facebook si sono prontamente attivati per rimuovere tutti i gruppo all’indice, viene anche da domandarsi dove stia il problema.
La Rete ha più buon senso di quello che Maroni vuol far credere.

P.S.: Vi sono politici e media che istigano più all’odio che certi gruppi Facebook da ragazzini idioti…

Aggiornamento dello stesso giorno, ma dopo cena (diciamo quasi le 22.00): Maroni, in videochat col Corriere dice, anzitutto, che non sarà un decreto (fiuuuu… s’è sempre abusato dell’urgenza che non c’é), poi anche che saranno “soltanto” strumenti in più per la Magistratura con collaborazione dei “gestori” (scheriffi privati?). La fonte è il Corriere, ovviamente. Vedremo…

Non sciopero reloaded

Tutto QUI, non c’è altro da dire.

P.S.: Il bello è che Gilioli continua - e malgrado le mie preghiere di “rettifica” - a segnalarmi come contributor del tam-tam alla manifestazione. Che è assolutamente falso. Alla faccia del mio diritto all’identità personale (peraltro, anche come giurista).

Puntualmente… - UPDATED

Puntualmente, la stampa riprende le bufale che circolano in Rete e non fa alcuna operazione di verifica (eppure, basterebbe veramente poco).
Ne parlavo nel post immediatamente precedente. L’”emendamento D’Alia” non esiste più, Berlusconi non c’entra (anzi, è stato proprio un Deputato Pdl - Roberto Cassinelli - ad affondarlo), ma temo che questa catena di Sant’Antonio ci tormenterà ancora a lungo.

Aggiornamento della sera: Mi accorgo, con ritardo (di cui mi scuso) che Vittorio Zambardino aveva già parlato della cosa. QUI. E ne riparla oggi, QUI.
Gianni, nei commenti, ci dice, invece, che la pagina  della stessa Repubblica non c’è piu’. O, meglio, non c’è più il testo nel senso che il link non dà errore, ma porta ad una pagina sostanzialmente vuota. Pare che la cache di Google non funzioni. Confidiamo nella nostra memoria…

Bufale in Rete

Nei giorni scorsi, poco prima delle elezioni (”guarda caso”, potrebbe dire qualcuno), è circolata la voce di una nuova norma bavaglio per la Rete.
A leggere meglio, si scopre, però, che si parla ancora dell’emendamento D’Alia (non sto a riassumere perché penso sia noto a tutti), dunque la notizia è vecchiotta (oltre che falsa, come vedremo).
Bene, io non so perché questa storia sia riaffiorata addirittura a mo’ di catena di Sant’Antonio (a meno che non voglia essere anche soltanto un po’ malizioso), ma le cose sono ben diverse.
L’ha denunciato, tra i pochissimi, Roberto Cassinelli. Per amor di verità, verosimilmente per motivi politici (del resto, è un politico), ma anche perché è stato il “killer” dell’emendamento in questione.
Bastava poco: dare un’occhiata alle fonti parlamentari. QUI la scheda del ddl “incriminato” (che è il pacchetto sicurezza S-733-B), QUI il testo (dove si vede chiaramente che l’emendamento D’Alia - l’art. 60 - è stato cancellato in Commissione alla Camera è così consegnato al Senato per il nuovo giro).

Internet è un frigorifero?

Ci sono cose che apprezzo molto in questo articolo di Stenio Solinas. L’inizio e la fine. Quanto alla parte centrale, dissento; e anche parecchio.
Gli ultimi numeri diffusi, che parlano di un’Italia ancora una volta indietro, di Internet come “un’occasione perduta, oppure un’occasione sprecata, la trasformazione di uno straordinario elemento di libertà in un qualcosa che sta fra il business, l’elettrodomestico e il passatempo”, non possono che condurre verso uno stato d’animo tra la delusione e il disincanto.
Allo stesso modo, va condiviso l’elogio della lentezza, nel suo tendere ad una dimensione più umana della vita, anche soltanto quotidiana, e che possa valorizzare i rapporti umani. Internet cum grano salis, dunque; anzi, anche meno. Ed è questo “anzi”, pur implicito, che non mi convince.
Come anticipato, è ciò che sta nel centro dell’articolo che non va; e non soltanto per certe tinte misoneiste. Continua..

Il 20 aprile a Genova (autopromozione)

Roberto Cassinelli mi ha onorato dell’invito ad un incontro su “La politica nella Rete - Riflessioni sul rapporto tra legge ed Internet: limiti e libertà”. Appunto, a Genova il 20 aprile 2009 alle 17.30, Hotel Plaza. Organizza il Circolo “L’Oblò”.
QUI c’e’ l’invito.
Parteciperanno: Massimo Nicolò (L’Oblò), Roberto Cassinelli (Pdl), Enrico Castanini (Confindustria), Alberto Clavarino (Soloinrete), il sottoscritto, Antonio Palmieri (Pdl), Marco Pancini (Google), Matteo Rosso (Regione Liguria), Guido Scorza, Antonio Prezioni (moderazione - RAI).

Una proposta di legge per la neutralità della Rete

Ricevo su Facebook (da NNSquad Italia) e, molto volentieri, inoltro

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E’ stato presentato al Senato il progetto di legge “Neutralità delle reti, free software e società dell’informazione” (http://www.luigivimercati.it/uploads/2009/03/ddl_reti.pdf). Depositata dai senatori Vincenzo Vita e Luigi Vimercati (PD), la proposta consiste in un provvedimento finalizzato a promuovere il principio della neutralità della rete e una società dell’informazione più aperta.

I contenuti del documento sono peraltro in accordo con i principi e gli obiettivi promossi da NNSquad.it, il gruppo che si batte per difendere la neutralità della rete e nato come sezione italiana del progetto NNSquad.org, varato negli Stati Uniti da alcuni dei maggiori esperti di Internet, tra cui il “padre della rete” Vint Cerf.

Questi i punti fondamentali della proposta presentata al Senato e descritta nel blog Una Legge per la Rete (http://unaleggeperlarete.wordpress.com/):

* garantire un accesso neutrale alle reti di comunicazione elettronica
* promuovere i diritti di cittadinanza attiva al fine di rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico
* sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dei sistemi informativi pubblici garantendo il pluralismo informatico anche con l’uso del software libero
* diffondere l’uso delle nuove tecnologie della comunicazioni presso il sistema delle imprese
* rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle reti di comunicazione dei cittadini che versano in condizioni di disabilità, disagio economico e sociale e di diversità culturale.

Per la prima volta al mondo si propone un provvedimento che, riconoscendo la validità del principio della net neutrality, stabilisce un obbligo di interoperabilità con QoS tra operatori per evitare che la gestione del traffico venga usata in modo anticompetitivo e discriminatori.

Udienza… - UPDATED

Sinceramente, non ci pensavo quasi più. Avevo depositato la richiesta di riesame a fine ottobre e sono passati circa 50 giorni.
Fatto sta che ho appena ricevuto notifica della fissazione di udienza di riesame reale per il sequestro dei siti www.k2smokes.ch e www.rebelsmokes.com. Il 19 dicembre p.v., alle 11.55, a Milano.
La cosa simpatica è che sono indicato come indagato (probabilmente per una svista) e mi hanno pure nominato un difensore d’ufficio. Eppure ho chiaramente scritto che sono persona avente diritto alla restituzione.
Purtroppo, non so ancora se potrò andare personalmente, ma vi terrò informati.

Aggiornamento del 19 dicembre 2008, ore 16:16: Come anticipato, non mi è stato possibile partecipare all’udienza. Ho nominato un Collega al quale ho chiesto di rifarsi ai motivi a suo tempo depositati. Il Collegio si è riservato. Ho anche saputo che la stessa sorte (riserva) hanno subito le discussione sulle impugnazioni presentate dai provider.
Vedremo un po’. Stay tuned.

Oops!… I Did It

Come qualcuno avrà letto, sostanzialmente in tempo reale, su FaceBook, ho depositato il riesame, a mio nome, per la questione dell’”oscuramento” dei siti di sigarette stranieri (c’è dietro una storia di contrabbando, va detto, e tre persone sono state arrestate, a quanto pare).
Ora, oltre a rimetterci la faccia (ma non potevo certo tirarmi indietro…), posso aspettarmi alcune cose, in ordine sparso:
- che considerino la cosa carta straccia senza dare alcun seguito (improbabile, ma non è questione di presunzione);
- intempestività dell’impugnazione (personalmente, ho fatto riferimento a PI e proprio in quel momento ho saputo della cosa, è la verità - e vi ho fatto riferimento);
- carenza di legittimazione (potrei non essere ritenuto persona avente diritto alla restituzione);
- questioni concernenti la difesa tecnica (non ho nominato alcun avvocato che, secondo me, non serve, in quel caso);
- rigetto nel merito per ritenuta sequestrabilità mediante oscuramento-inibizione (e sarebbe un gran problema, non soltanto per me);
- accoglimento;
- varie ed eventuali.

Vedremo.

(QUI la copia col depositato in una versione leggermente modificata rispetto quella pubblicata sul post)

Chiediamo il dissequestro? - UPDATED

AGGIORNAMENTI: Li antepongo perché sono molto importanti, sebbene anticipati.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:00
Uno stretto carteggio con Stefano Quintarelli mi ha indotto a fare qualche modifica all’atto di impugnazione e ad aggiungere qualche precisazione. Insomma, quelle cose che un avvocato dà per scontate e che, però, non necessariamente risultano di immediata comprensibilità per il “profano”. Vediamo un po’.
1) Ho aggiunto i motivi. Si potevano anche riservare (come nella prima versione), ma, in effetti, avrebbe costretto le persone a depositare, prima dell’udienza, i motivi presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano oppure a presenziare all’udienza per depositarli in quella sede (a pena di inammissibilità). Cose che si possono anche evitare se, appunto, si inserisce anche soltanto un motivo nell’atto.
2) L’unico motivo che, al momento, si può ragionevolmente indicare (visto che non conosciamo gli atti) è quella relativo al “sequestro mediante oscuramento”. Ecco perché ho riportato il passaggio dell’ordinanza di annullamento nella questione di The Pirate Bay. Il punto è quello, specie se lo vediamo nella nostra prospettiva di utenti Internet.
3) Ribadisco che si può tranquillamente eleggere domicilio in un luogo ove si ha la possibilità di ricevere gli atti. Significa, molto semplicemente, “mandatemi gli atti in questo posto”. Non arrivano gendarmi.
4) Qualcuno mi ha suggerito di farmi nominare e/o di fare eleggere domicilio presso il mio studio. Al di là delle difficoltà pratiche (anche per me), non sono qui per accaparrarmi clientela, pro bono o a pagamento.
5) Ho usato l’espressione “a vostro rischio e pericolo”. Potrebbe spaventare qualcuno. Semplicemente, non posso assumermi responsabilità per questa cosa sia perché non ho incarichi professionali specifici (e non voglio averli, v. sopra), sia perché la questione è tanto “originale” che, malgrado le mie convinzioni, tutto può succedere. Ma, alla peggio, può succedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Il che comporterebbe soltanto le spese (qualche decina di euro). Nessun pregiudizio.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:31: rileggendo un po’ alcuni atti, mi sono accorto che il GIP non ha ordinato l’oscuramente mediante inibizione, ma soltanto l’oscuramento. Dunque, è chiaro che l’inibizione è stata voluta da altri soggetti. Per questo motivo, ho leggermente corretto l’atto con precisazioni sul punto.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 14:08: ho fatto qualche ulteriore riflessione su un post successivo, questo. Al momento, il testo dell’impugnazione è invariato, ma è probabile un aggiornamento in serata.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 21:34: piccole modifiche ai motivi anche per giustificare la legittimazione.

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 9:07: Direi che il testo dell’atto può dirsi consolidato e definitivo.

Saranno possibili ulteriori aggiornamenti nella stessa giornata di domenica.
Segue il testo del post.

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Premetto: è una provocazione, ma non meno di quella di chi ritiene che un sequestro preventivo possa essere “pacificamente” realizzato mediante un oscuramento di un sito collocato all’estero (con ridefinizione del DNS, direi) e di coloro che pensano (secondo me erroneamente, magari mi sbaglio) che il provider costretto ad “oscurare” sia legittimato ad impugnare.
Leggo, nel codice di procedura penale (art. 322), che soltanto ”l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione” possono impugnare il decreto di sequestro definitivo.
Se vogliamo raccogliere questa “originale novità” di un sequestro disposto, in quel modo, su beni non materiali, andiamo sino in fondo, sino a riconoscere che un abbonato Internet ha diritto alla “restituzione” di quel bene. Poi, se la restituzione non può essere disposta è un altro paio di maniche, ma io, con un laido abbonamento TI, voglio quel sito, anche se non mi interessa di comprare le sigarette di “contrabbando” (questa è la contestazione). Voglio accedere, ne ho diritto. Punto.
In questa provocazione, propongo, a vostro rischio e pericolo (come spiegato nelle note) un atto d’impugnazione.

ECC.MO TRIBUNALE PER IL RIESAME DI MILANO

Richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p. 

Il sottoscritto………………………….. nato a ……………………………… il …………………………………. e residente in ………………………………………………., elettivamente domiciliato in ……………………., nella qualità di persona che ha diritto alla restituzione in quanto titolare di connessione Internet con contratto di accesso alla Rete stipulato con il provider …………………………………… (e come meglio specificato nei motivi) 

DICHIARA 

di interporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 settembre 2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dott. Andrea Ghinetti (proc. pen. nn. 42486/06 RGNR - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché 9502/06 RGGIP Tribunale di Milano) con il quale veniva disposto il vincolo, mediante “oscuramento”, dei siti Internet già raggiungibili agli indirizzi www.k2smokes.ch e www.rebelsmokes.com. 

MOTIVI 

Contrariamente a quanto assunto dal GIP, il sequestro preventivo su siti Internet non può essere “pacificamente” disposto mediante oscuramento, in particolare se detti siti sono collocati su server localizzati all’estero (come risulterà in atti) e il loro oscuramente può avvenire, come in effetti è avvenuto, soltanto mediante l’inibizione, operata dai provider nazionali su ordine dell’Autorità, di accesso da parte di utenti italiani (o che, comunque, si avvalgono di provider nazionali) e non con una materiale apprensione del server.
Ostano insormontabili ostacoli di carattere logico e giuridico.
Come, infatti, osservato da una recente ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Bergamo in un caso del tutto analogo, un decreto di tal contenuto “lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale - come detto ambito proprio del sequestro preventivo - a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione” (Tribunale per il riesame di Bergamo, Ordinanza 24 settembre 2008 - dep. 3 ottobre 2008 pubblicata su
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1520).
D’altro canto, ad ulteriore riprova dell’impossibilità di poter ricondurre l’”oscuramento” de quo agli schemi di un sequestro preventivo, misura cautelare “reale”, va osservato che l’ordinamento conosce distinte forme di inibizione tassative, limitate nell’àmbito e di competenza di soggetti diversi dal giudice penale (es.: Decr. Min. Comunicazioni 8 gennaio 2007 in tema di pedopornografia).

Si precisa che, al fine della valutazione della tempestività dell’impugnazione, lo scrivente ha avuto notizia del ridetto sequestro soltanto a seguito dell’articolo “Italia, in arrivo nuove forme di censura” pubblicato il 17 ottobre 2008 sul quotidiano telematico Punto Informatico (http://punto-informatico.it/2442295/PI/News/italia-arrivo-nuove-forme-censura.aspx).

Si aggiunge, altresì, che, in effetti, mediante connessione con l’operatore ………………. i siti indicati risultano irraggiungibili, dunque realmente “oscurati”, e che da tale privazione di accesso discende il diritto alla “restituzione” che legittima l’impugnazione.

Se è vero, infatti, che l’”oscuramento” disposto limita il diritto del singolo utente Internet in quanto non gli consente la libera visione di quanto si è inteso “sequestrare”, lo stesso è chiaramente persona interessata alla restituzione di quanto in vincolo. 

Con riserva di ulteriori motivi, chiede sin d’ora l’annullamento del ridetto decreto. 

Elegge domicilio in …………….. 

Con osservanza.

Data 

Firma

NOTE 

- illustri Colleghi ritengono che la richiesta vada gestita con un avvocato dotato di procura speciale; secondo me no, ma navigando così a vista in questa bizzarra vicenda, sottolineo questo dubbio, dunque l’eventuale necessità di rivolgersi ad un avvocato; 

- l’impugnazione può essere depositata presso un qualsiasi tribunale o giudice di pace d’Italia (da QUI tutti gli indirizzi) che provvederà a trasmetterla al riesame milanese. Chiedete dell’apposito ufficio (di solito chiamato “ufficio impugnazioni”, appunto). Se, però, volete depositarla a Milano, dovete farlo presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano. Potete anche chiedere che, su una copia, sia apposta la certificazione dell’avvenuto deposito. Acquistate una marca da 3,10 euro; 

- portate con voi un documento, per l’identificazione;

- il termine per l’impugnazione è di dieci giorni, secondo me decorrente, per chi non ha ricevuto notifica del provvedimento, dall’articolo di Punto Informatico (che è il giorno della conoscenza del sequestro eseguito). Dunque, scadrebbe il 27 ottobre 2008, lunedì. Anche se prendessimo il giorno del post di Marco D’Itri (citato da Punto Informatico), la scadenza sarebbe la stessa (perché il 26 ottobre 2008 è festivo e si passa al giorno seguente); 

- dovete eleggere domicilio perché, altrimenti, le vostre notificazioni saranno fatte presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano e non vi si può andare tutti i giorni a vedere se ci sono delle comunicazioni; eleggere domicilio significa, molto semplicemente, scegliere un posto dove vi faranno avere, in primis, la fissazione dell’udienza; può essere anche il luogo di residenza o quello del lavoro, non c’è problema; se avete un amico avvocato presso cui eleggere domicilio, tanto meglio; 

- al domicilio eletto vi sarà inviata la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione, sempre che non considerino carta straccia questa impugnazione ;-); 

- così, potrete avere accesso al fascicolo per la visione degli atti ed estrarre copia; 

- visto che c’è tempo sino a lunedì, ai signori seriamente intenzionati a depositare la richiesta (io sono uno di quelli) suggerisco di attendere gli eventuali aggiornamenti di questo post; potrebbero esservi novità rilevanti.

ATTENZIONE: l’azione giudiziaria che si prospetta è, come detto in premessa, una provocazione che, però, deriva da un “oscuramento” che si ritiene non rientri negli schemi del sequestro preventivo. Non do alcuna garanzia di successo, dunque, ognuno si assume le eventuali conseguenze, vale a dire la condanna alle spese del procedimento che consegue all’eventuale rigetto dell’impugnazione (comunque, poche decine di euro, per la verità, e non vi macchiate di certo la fedina penale ;-)