Category Archives: Cronaca e Diritto

Giornalettismo > Stupro, giustizia e informazione

(da Giornalettismo del 15 marzo 2012)

Sui difficilissimi rapporti tra cronaca e diritto, ‘ché la prima del secondo non riesce proprio a parlare correttamente.

Scandalismo e sensazionalismo. Ancora una volta suscitati dalla già nota sentenza della Corte di Cassazione che ha dato una coerenza con la Costituzione ad una legge che, in caso di stupro di gruppo (ma anche per altri casi di violenza), prevedeva l’unica misura della custodia cautelare in carcere senza alcuna possibilità di graduare con altre misure.

Ed oggi, i media parlano già, nei titoli, di prima scarcerazione per effetto dalla pronuncia come se le porte delle carcere italiane si fossero spalancate per far uscire i peggiori maniaci sessuali. Come in questo servizio del TG3 che soltanto all’interno spiega qualcosa di più. Fortunatamente, come anticipato, non è iniziata alcuna evasione legalizzata di branchi di stupratori. In primis perché chi è dentro in forza di una condanna passata in giudicato non beneficia in alcun modo di quella sentenza che, infatti, vale soltanto per chi è in attesa di giudizio o, comunque, di una condanna definitiva. Non si tratta di un particolare di poco conto

In secondo luogo, le persona scarcerate sono proprio quelle di cui si è occupata la Cassazione. Difficile che il tribunale per il riesame – cui la Suprema Corte ha restituito gli atti – potesse decidere diversamente, vista la quasi “dettatura” per il caso concreto. Dunque, nessun reale pericolo per la giustizia. Nella pratica, difficilmente, un presunto stupratore in attesa di giudizio potrà subire qualcosa di più leggero degli arresti domiciliari. D’altro canto, è improbabile che i condannati definitivamente per certi reati potranno scontare la pena fuori del carcere.

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Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più “popolare” (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false.
Come quella dell’altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l’impossibilità del carcere per gli stupri del “branco”.
Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell’articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un’altra fonte.
Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni.
Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia.

(da Giornalettismo del 3 febbraio 2012)

La notizia, riportata da molte fonti nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa.

Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari.
In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte.

Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela.

Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari.

E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure.

Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27).

La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo.

Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.

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Massimatio precox

Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.
E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.
Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo

ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario.
Chi avrà ragione?

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Se ti sequestro la stampa telematica – UPDATED

La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile),  i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce

In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.

Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.

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Realmente virtuale

Anche l’ultimo dei praticanti avvocati sa che non sempre i giornalisti sono in grado di fare cronaca giudiziaria e che, allora, bisogna un po’ guidarli, prendendoli per mano per quella materia un po’ esoterica che è il diritto.

Strafalcioni giuridici come “reato penale” (un reato è già un illecito penale, non c’è bisogno di ribadirne la natura) oppure la prescrizione che diventa assoluzione sono, tutto sommato, peccati veniali, se commessi in buona fede.

Il problemi emergono e si aggravano non poco quando si ricostruiscono male i fatti di un processo oppure si stravolge il senso di una sentenza. E accade sovente quando non si leggono le motivazioni perché ad aspettarle la notizia si sgonfia.

A fine novembre 2010 era uscita la notizia di una sentenza del tribunale di Milano, prima in Italia ad occuparsi di pedopornografia virtuale. QUI una stringa di ricerca su Google, per farsi un’idea.

Apparentemente, la notizia era stata data in prima battuta da TGCOM e Sky TG 24 (testata che ci ha messo del suo sostenendo che la sentenza era del tribunale dei Minorenni – sic).

Il 25 novembre commentavo la notizia: con cautela (non conoscevo la motivazione, verosimilmente non ancora depositata), ma con qualche perplessità, perché la cronaca lasciava intendere la punizione anche per cartoni animati. Senza falsa modestia: ci avevo azzeccato.

Recentemente, si è potuta leggere la sentenza per esteso e si è capito che la condanna, per il reato di cui all’art. 600-quater. 1. c.p., non riguardava immagini realistiche o, peggio, semplici cartoni animati, ma “immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente”.

Non sono qui a discutere di morale, bensì soltanto di diritto, quello vigente: la sentenza, conformemente alla legge, esclude la rilevanza penale di prodotti come manga e anime raffiguranti minori. E questo era uno dei dubbi (sinceramente non miei) di molti.

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Il diritto all’oblio, oggi

(da ZeusNews del 26 marzo 2011)

L’esercizio del diritto di cronaca online prevale rispetto alla riservatezza del singolo soltanto se a termine. Scaduto quest’ultimo, deve ritenersi illecito.
E’ questa, secondo una mia estrema sintesi, la conclusione del Tribunale di Ortona in una vicenda segnalatami da un amico (ma vedo che la Rete è già in subbuglio).
Primadanoi è un quotidiano online molto noto in ambito abruzzese. Anni fa, aveva pubblicato la notizia degli arresti domiciliari imposti a due coniugi per fatti di presunta tentata estorsione.
Successivamente, i coniugi erano stati scagionati e gli atti archiviati. Puntualmente (ma sappiamo tutti che non succede spesso), il quotidiano ha provveduto diligentemente ad integrare quello stesso articolo con la notizia dell’archiviazione e, addirittura, con l’annuncio, fatto dal legale dei due, della richiesta di un risarcimento per l’ingiusta detenzione patita.
Beh, ai coniugi pare non sia bastato. Dopo essersi rivolti al Garante (il quale ha ritenuto la liceità del comportamento del quotidiano), i due hanno provato anche la carta della giustizia ordinaria (civile), ottenendo soddisfazione: risarcimento, cancellazione dell’articolo, vittoria di spese legali.
Giuridicamente, il punto è il bilanciamento tra diritto di cronaca (sotto il profilo del trattamento di dati personali per scopi giornalistici) e diritto all’oblio che, in effetti, in Internet si fa particolarmente sentito.
Lo sanno bene a livello europeo dove proprio in questo’ultimo periodo si è iniziato a parlarne con maggiore concretezza, ma già dal 2009 c’è una proposta di legge presentata alla Camera (e che va proprio ad intervenire tra l’altro, proprio sull’art. 11 d.lgs. 196/2003, v. sotto).
Attualmente, tutto potrebbe ruotare intorno agli artt. 11 e 25 d.lgs. 196/2003 (proprio quelli menzionati dal tribunale di Ortona) secondo cui, in buona sostanza, le attività di comunicazione e diffusione dei dati sono lecite soltanto entro un certo limite temporale (non rigidamente specificato, ma correlato alle finalità). Tuttavia è chiaro che si tratta soltanto di un abbozzo di un diritto all’oblio e che, anche in considerazione della legge in fieri, il giudice abruzzese potrebbe essere andato oltre, per giunta enunciando un principio che, se dovesse consolidarsi, metterebbe in crisi non poche attività telematiche.
Di certo, per una realtà che non può essere paragonata, così semplicemente, alla carta stampata, occorrerebbero norme più chiare e ad hoc.

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Bufale adulterate

Penso che tutti abbiano appreso, sin dalla settimana scorsa, la notizia  (poi ampiamente ridimensionata, se non corretta) della presunta  (comunque involontaria) abrogazione di alcune norme scritte a suo tempo volute, tra l’altro, per colpire le adulterazioni alimentari. Repubblica, per tutti, che non ha mancato esprimere il proprio sdegno bacchettando Calderoli (Ministro, in effetti, responsabile delle semplificazioni consistenti anche nell’abrogazione di vecchie norme obsolete o, comunque, inutili).
In realtà, lo stesso giorno  il Fatto Alimentare aveva negato, argomentando, l’abrogazione, ma i media dominanti non se ne sono accorti subito ed hanno ridimensionato il tutto soltanto il 17 gennaio.
“Vera bufala”? Beh, non proprio. Tutto è bene quel che finisce bene, ma questo notevole scritto giuridico (ahivoi, in “legalese puro”), a firma Alessio Scarcella, Magistrato del Massimario della Suprema Corte, ci fa capire quanto la questione non fosse tanto lineare nemmeno ad alti livelli.

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Il decalogo del giornalista

Stavo cercando materiali sul “decalogo del giornalista” (che, per noi giuristi, è un’importante sentenza pronunciata negli anni ’80 dalla Cassazione civile), quando mi sono imbattuto in questo “decalogo” non giuridico, ma molto interessante. La fonte prima parrebbe Repubblica.

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Puntualmente… – UPDATED

Puntualmente, la stampa riprende le bufale che circolano in Rete e non fa alcuna operazione di verifica (eppure, basterebbe veramente poco).
Ne parlavo nel post immediatamente precedente. L'”emendamento D’Alia” non esiste più, Berlusconi non c’entra (anzi, è stato proprio un Deputato Pdl – Roberto Cassinelli – ad affondarlo), ma temo che questa catena di Sant’Antonio ci tormenterà ancora a lungo.

Aggiornamento della sera: Mi accorgo, con ritardo (di cui mi scuso) che Vittorio Zambardino aveva già parlato della cosa. QUI. E ne riparla oggi, QUI.
Gianni, nei commenti, ci dice, invece, che la pagina  della stessa Repubblica non c’è piu’. O, meglio, non c’è più il testo nel senso che il link non dà errore, ma porta ad una pagina sostanzialmente vuota. Pare che la cache di Google non funzioni. Confidiamo nella nostra memoria…

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Cinquecentosedicimilaeuro???

Leggo, un po’ dappertutto, della liquidazione per ingiusta detenzione riconosciuta a Patrick Lumumba, il finto carnefice (come, invece, additato da tutta la stampa) di Perugia.
Leggo anche i commenti alla notizia, per esempio sul Corriere.

Leggo di molti che vorrebbero prendere il posto dell’ingiustamente detenuto per vedersi liquidare 8.000 euro (ok, prima vi fate 14 giorni di carcere al buio, nella prospettiva del carcere a vita, senza sapere se e quando uscirete, poi ne riparliamo).
Leggo di molti che giudicano, anche soltanto implicitamente, una sparata la richiesta di 516.000 euro.
Due chiarimenti, il secondo non tanto ai lettori, ma a chi scrive gli articoli di giornale senza avere la benché minima cognizione:
– come anticipato, prima fatevi 14 giorni di carcere, nella prospettiva di un ergastolo, e’ poi, realizzate che siete su Scherzi a parte; comunque, penso che, sempre per evocare la nostra bassa cultura televisiva, un giorno in carcere “non ha prezzo”;
– quella cifra (poco più, in considerazione dei decimali del cambio dell’euro) è quella massima (peraltro innalzata nel 1999) prevista dalla legge (che vale anche per detenzioni, ingiuste, pluridecennali, salvo altre voci di danno non facilmente azionabili perché esiste una legge che sanziona il magistrato soltanto in caso di dolo o colpa grave); trattasi dell’art. 315, comma 2, c.p.p. Naturale che il difensore abbia fatto riferimento ad essa. Ci saremmo augurati, da parte della stampa, questa precisazione. La stampa deve informare, anche in questi particolari.

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