:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Le societa’ patteggiano???

Certo, rispetto alla rilevanza politica giudiziaria della vicenda e’ profilo sicuramente minore, ma non ho capito chi avrebbe patteggiato davanti alla dott.ssa Forleo. La banca (BPI) gia’ di Fiorani? Ma che dice il Corriere?
No, le persone giuridiche non possono patteggiare semplicemente perche’, secondo la nostra Costituzione, la responsabilita’ penale e personale anche nel senso che penalmente rispondono soltanto le persone fisiche (a parte le diverse conseguenze derivanti dal d.lgs. 231/2001). Ecco, mi piacerebbe sapere chi - persona fisica - ha patteggiato. E il Corriere non lo dice. Lo chiarisce meglio (anche se non del tutto correttamente) il Giornale. Si’, ha patteggiato Fiorani, non BPI.
Allora, ditelo meglio.

Lavavetri: Sindaco vs. Stato?

La questione dei lavavetri di Firenze è diventata puramente politica. E ci sono fondate ragioni perché, secondo me, è giusto che un problema di sicurezza sia gestito a livello centrale anche se, come sempre, non entro nel merito del singolo caso.
Ritornerò a breve sul punto, intanto occupiamoci sempre dei titoloni dei giornali che parlano di lavavetri “arrestati”. Sfido chiunque a provare che qualcuno di questi signori sia stato arrestato (in flagranza o quasi) dopo l’ordinanza del Sindaco di Firenze ed in conseguenza di essa. Non è possibile semplicemente perché l’unico reato che si può eventualmente contestare a chi violi detta ordinanza è quello di cui all’art. 650 c.p. Che è una contravvenzione e per le contravvenzioni non è previsto l’arresto. L’arresto di cui si parla (senza sapere di cosa si tratti) è la pena detentiva prevista alternativamente a quella pecuniaria (che si chiama ammenda). Se, poi, la pena dovesse andare definitiva, ovviamente è un discorso diverso.
Ma torniamo al reato espressamente richiamato dall’ordinanza (ma non ce n’era bisogno). Ecco cosa dice l’art. 650 c.p.: “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
Si dice che i Sindaci non possono prevedere ipotesi penali perché ciò spetta allo Stato. E’ vero, c’è una riserva di legge (statale). Peccato, però, che il “buco” stia proprio nella legge dello Stato. L’art. 650 c.p. è la più classica delle norme penali “in bianco” che si può riempire con ordini di autorità non statali. Esiste da sempre, è criticata da sempre, è applicata da sempre. Soltanto ora ci si accorge che è il cavallo di troia per far legiferare, in penale, soggetti diversi dallo Stato. Basta una ragione prevista dalla norma e il gioco è fatto.

Garlasco: l’aggravante che non c’è

Con questo post inauguro la sezione Cronaca e Diritto dedicata, appunto, alle considerazioni giuridiche riguardanti i fatti di cronaca anche se non di criminalità informatica.
Mi sono accorto, infatti, che i giornalisti non sempre riportano i fatti in modo giuridicamente corretto. Spesso enfatizzano e, ovviamente, ne perde la fedeltà.
Io penso che a qualcuno possa interessare un’analisi più puntuale. Poi, l’occasione è propizia anche per me, per farmi un po’ di ripasso, per riaprire certi tomi. Non basta mai.
Garlasco, brutta storia anche per merito dei cronisti che hanno scritto di tutto, spesso senza alcuna pertinenza con le indagini, spesso trasformando un pettegolezzo in indizio. Investigatori dilettanti allo sbaraglio.
Negli ultimi giorni il “notizione”: la Procura contesta all’unico indagato le aggravanti della crudeltà (art. 61, n. 4), c.p.) e di motivi abietti o futili (art. 61, n. 1), c.p.). Sempre più noir, sempre più trucido o splatter, come ormai si dice. Atto dovuto, dicono gli inquirenti, ed io mi permetto di essere d’accordo anche se capisco che la cosa può non far piacere a chi si ritiene ingiustamente accusato (ma che, paradossalmente, si trova tutelato proprio in virtù della sua iscrizione sul registro degli indagati).
La notizia, comunque, si sgonfia in poco tempo. Non entro nel merito perché, non conoscendo gli atti, nessuno è autorizzato a farlo. Sulla crudeltà forse ci si riferisce alle modalità deducibile da riscontri obiettivi. Sui motivi… beh… anche un bambino capisce che se il movente è sconosciuto lo stesso non può essere aggettivato in qualche modo (futile). Movente e motivi sono sinonimi. Sta nella nostra lingua.

Cracker blasonati (?)

Mi spiace per la magistatura, ma i fatti, come riportati dalla cronaca, non sono credibili ;-)
“Non si sa ancora quale reato viene contestato, al rampollo di casa Savoia. Ma dagli atti dell’inchiesta risulta che insieme al padre organizzò un attacco informatico contro un sito che pubblicava conutenuti a loro sgraditi, www.pravdanews.com.”
Da Repubblica.