Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.
E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.
Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo
ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario.
Chi avrà ragione?
La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile), i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce
In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.
Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.
Anche l’ultimo dei praticanti avvocati sa che non sempre i giornalisti sono in grado di fare cronaca giudiziaria e che, allora, bisogna un po’ guidarli, prendendoli per mano per quella materia un po’ esoterica che è il diritto.
Strafalcioni giuridici come “reato penale” (un reato è già un illecito penale, non c’è bisogno di ribadirne la natura) oppure la prescrizione che diventa assoluzione sono, tutto sommato, peccati veniali, se commessi in buona fede.
Il problemi emergono e si aggravano non poco quando si ricostruiscono male i fatti di un processo oppure si stravolge il senso di una sentenza. E accade sovente quando non si leggono le motivazioni perché ad aspettarle la notizia si sgonfia.
A fine novembre 2010 era uscita la notizia di una sentenza del tribunale di Milano, prima in Italia ad occuparsi di pedopornografia virtuale. QUI una stringa di ricerca su Google, per farsi un’idea.
Apparentemente, la notizia era stata data in prima battuta da TGCOM e Sky TG 24 (testata che ci ha messo del suo sostenendo che la sentenza era del tribunale dei Minorenni – sic).
Il 25 novembre commentavo la notizia: con cautela (non conoscevo la motivazione, verosimilmente non ancora depositata), ma con qualche perplessità, perché la cronaca lasciava intendere la punizione anche per cartoni animati. Senza falsa modestia: ci avevo azzeccato.
Recentemente, si è potuta leggere la sentenza per esteso e si è capito che la condanna, per il reato di cui all’art. 600-quater. 1. c.p., non riguardava immagini realistiche o, peggio, semplici cartoni animati, ma “immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente”.
Non sono qui a discutere di morale, bensì soltanto di diritto, quello vigente: la sentenza, conformemente alla legge, esclude la rilevanza penale di prodotti come manga e anime raffiguranti minori. E questo era uno dei dubbi (sinceramente non miei) di molti.
Tags: anime, manga, pedopornografia virtuale, pedopronografia
(da ZeusNews del 26 marzo 2011)
L’esercizio del diritto di cronaca online prevale rispetto alla riservatezza del singolo soltanto se a termine. Scaduto quest’ultimo, deve ritenersi illecito.
E’ questa, secondo una mia estrema sintesi, la conclusione del Tribunale di Ortona in una vicenda segnalatami da un amico (ma vedo che la Rete è già in subbuglio).
Primadanoi è un quotidiano online molto noto in ambito abruzzese. Anni fa, aveva pubblicato la notizia degli arresti domiciliari imposti a due coniugi per fatti di presunta tentata estorsione.
Successivamente, i coniugi erano stati scagionati e gli atti archiviati. Puntualmente (ma sappiamo tutti che non succede spesso), il quotidiano ha provveduto diligentemente ad integrare quello stesso articolo con la notizia dell’archiviazione e, addirittura, con l’annuncio, fatto dal legale dei due, della richiesta di un risarcimento per l’ingiusta detenzione patita.
Beh, ai coniugi pare non sia bastato. Dopo essersi rivolti al Garante (il quale ha ritenuto la liceità del comportamento del quotidiano), i due hanno provato anche la carta della giustizia ordinaria (civile), ottenendo soddisfazione: risarcimento, cancellazione dell’articolo, vittoria di spese legali.
Giuridicamente, il punto è il bilanciamento tra diritto di cronaca (sotto il profilo del trattamento di dati personali per scopi giornalistici) e diritto all’oblio che, in effetti, in Internet si fa particolarmente sentito.
Lo sanno bene a livello europeo dove proprio in questo’ultimo periodo si è iniziato a parlarne con maggiore concretezza, ma già dal 2009 c’è una proposta di legge presentata alla Camera (e che va proprio ad intervenire tra l’altro, proprio sull’art. 11 d.lgs. 196/2003, v. sotto).
Attualmente, tutto potrebbe ruotare intorno agli artt. 11 e 25 d.lgs. 196/2003 (proprio quelli menzionati dal tribunale di Ortona) secondo cui, in buona sostanza, le attività di comunicazione e diffusione dei dati sono lecite soltanto entro un certo limite temporale (non rigidamente specificato, ma correlato alle finalità). Tuttavia è chiaro che si tratta soltanto di un abbozzo di un diritto all’oblio e che, anche in considerazione della legge in fieri, il giudice abruzzese potrebbe essere andato oltre, per giunta enunciando un principio che, se dovesse consolidarsi, metterebbe in crisi non poche attività telematiche.
Di certo, per una realtà che non può essere paragonata, così semplicemente, alla carta stampata, occorrerebbero norme più chiare e ad hoc.
Penso che tutti abbiano appreso, sin dalla settimana scorsa, la notizia (poi ampiamente ridimensionata, se non corretta) della presunta (comunque involontaria) abrogazione di alcune norme scritte a suo tempo volute, tra l’altro, per colpire le adulterazioni alimentari. Repubblica, per tutti, che non ha mancato esprimere il proprio sdegno bacchettando Calderoli (Ministro, in effetti, responsabile delle semplificazioni consistenti anche nell’abrogazione di vecchie norme obsolete o, comunque, inutili).
In realtà, lo stesso giorno il Fatto Alimentare aveva negato, argomentando, l’abrogazione, ma i media dominanti non se ne sono accorti subito ed hanno ridimensionato il tutto soltanto il 17 gennaio.
“Vera bufala”? Beh, non proprio. Tutto è bene quel che finisce bene, ma questo notevole scritto giuridico (ahivoi, in “legalese puro”), a firma Alessio Scarcella, Magistrato del Massimario della Suprema Corte, ci fa capire quanto la questione non fosse tanto lineare nemmeno ad alti livelli.
Tags: alimenti
Stavo cercando materiali sul “decalogo del giornalista” (che, per noi giuristi, è un’importante sentenza pronunciata negli anni ’80 dalla Cassazione civile), quando mi sono imbattuto in questo “decalogo” non giuridico, ma molto interessante. La fonte prima parrebbe Repubblica.
Tags: decalogo del giurista
Puntualmente, la stampa riprende le bufale che circolano in Rete e non fa alcuna operazione di verifica (eppure, basterebbe veramente poco).
Ne parlavo nel post immediatamente precedente. L’”emendamento D’Alia” non esiste più, Berlusconi non c’entra (anzi, è stato proprio un Deputato Pdl – Roberto Cassinelli – ad affondarlo), ma temo che questa catena di Sant’Antonio ci tormenterà ancora a lungo.
Aggiornamento della sera: Mi accorgo, con ritardo (di cui mi scuso) che Vittorio Zambardino aveva già parlato della cosa. QUI. E ne riparla oggi, QUI.
Gianni, nei commenti, ci dice, invece, che la pagina della stessa Repubblica non c’è piu’. O, meglio, non c’è più il testo nel senso che il link non dà errore, ma porta ad una pagina sostanzialmente vuota. Pare che la cache di Google non funzioni. Confidiamo nella nostra memoria…
Tags: roberto cassinelli
Leggo, un po’ dappertutto, della liquidazione per ingiusta detenzione riconosciuta a Patrick Lumumba, il finto carnefice (come, invece, additato da tutta la stampa) di Perugia.
Leggo anche i commenti alla notizia, per esempio sul Corriere.
Leggo di molti che vorrebbero prendere il posto dell’ingiustamente detenuto per vedersi liquidare 8.000 euro (ok, prima vi fate 14 giorni di carcere al buio, nella prospettiva del carcere a vita, senza sapere se e quando uscirete, poi ne riparliamo).
Leggo di molti che giudicano, anche soltanto implicitamente, una sparata la richiesta di 516.000 euro.
Due chiarimenti, il secondo non tanto ai lettori, ma a chi scrive gli articoli di giornale senza avere la benché minima cognizione:
- come anticipato, prima fatevi 14 giorni di carcere, nella prospettiva di un ergastolo, e’ poi, realizzate che siete su Scherzi a parte; comunque, penso che, sempre per evocare la nostra bassa cultura televisiva, un giorno in carcere “non ha prezzo”;
- quella cifra (poco più, in considerazione dei decimali del cambio dell’euro) è quella massima (peraltro innalzata nel 1999) prevista dalla legge (che vale anche per detenzioni, ingiuste, pluridecennali, salvo altre voci di danno non facilmente azionabili perché esiste una legge che sanziona il magistrato soltanto in caso di dolo o colpa grave); trattasi dell’art. 315, comma 2, c.p.p. Naturale che il difensore abbia fatto riferimento ad essa. Ci saremmo augurati, da parte della stampa, questa precisazione. La stampa deve informare, anche in questi particolari.
Quando facevo pratica (e anche dopo) mi hanno sempre detto che una mezza verità è una falsità. Che è anche vero (mi si scusi il bisticcio).
Oggi, distrattamente, ho letto un titolone su Il Giornale: “Corte di Cassazione, clandestini incesurati: no attenuanti generiche”. E prosegue: “Le nuove disposizioni in materia di sicurezza in vigore dallo scorso luglio escludono che un immigrato clandestino – rimasto in Italia nonostante l’ordine di espulsione – possa avere le attenuanti generiche perchè non ha precedenti penali”.
Considerata anche l’evidenza dalle notizia (di per sé banalotta, per chi conosce la legge), penso che l’italiano medio abbia ragione di intendere che l’incensuratezza sia ostativa esclusivamente per il “clandestino”. E non è così, anche perché, se veramente così fosse, farebbe a botte con l’art. 3 della Costituzione (che fissa un ineludibile principio di eguaglianza, evidentemente non immediato per certa stampa).
La verità, dunque, è un’altra. Premesso che non ho letto la motivazione della sentenza, il sospetto che si tratti di una mezza verità è troppo forte. Anzi, è proprio fondato.
Il “divieto” di circostanze generiche (ex art. 62-bis c.p.) non riguarda soltanto i clandestini, ma tutti, italiani in primis.
Chi lo dice? L’art. 1, lett. f-bis) del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. QUI.
Gli italiani (non soltanto i clandestini) sono avvisati.
“È omicidio anche se si vede cadere qualcuno o se si sa che è in pericolo di vita e non si fa nulla“.
Questa parole sarebbero state pronunciate dalla dott.ssa Angela Rosa Nettis, presidente del collegio del Riesame di Bari che ha valutato, a suo tempo, l’originaria ordinanza di custiodia per il padre dei poveri bambini di Gravina. Lo dice il Corriere, virgolettandole in un constesto piu’ ampio.
Non sto a fare speculazioni su una storia cosi’ triste, ma voglio dire con certezza che l’affermazione e’ falsa. Semmai, e’ omissione di soccorso. Sulla gravita’ in concreto possiamo discutere, ovviamente, ma giuridicamente non e’ omicidio.
Siccome non posso pensare che un magistrato di quel livello abbia detto una cosa del genere, non posso che concludere per l’errore (comunque gravissimo) del cronista.