Il lato oscuro della giustizia

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27, comma 3, Cost.)

Io, probabilmente, sono un naif: credo che lo Stato abbia una funzione pedagogica, in particolare quella di insegnarci la legalità, con il proprio esempio.

E, invece, mi fanno notare che non è così. Ci rimango un po’ male.

Pochi giorni fa. Un dì di festa la madre di un bambino ucciso viene portata in caserma, dopo cena, e sentita come “persona informata sui fatti” quando tutti, inquirenti in primis, avevano sospetti su di lei. Nessun avvocato, perché la persona informata sui fatti non ne ha diritto.

La sera, per 6 o 7 ore di seguito (così riferiscono i media), essere pressati di domande, a casa della Polizia. Come chiamiamo questa cosa? Audizione, colloquio, interrogatorio o tortura? Fate voi.

Io, dopo aver ricordato quanto dice la Costituzione, vorrei citare anche il testo dell’art. 63 c.p.p.

Art. 63.

Dichiarazioni indizianti.

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Personalmente, credo proprio che la persona dovesse essere sentita sin dall’inizio come indagata, con un avvocato (il diritto di difesa è fissato in Costituzione, all’art. 24), donde l’inevitabile inutilizzabilità. Ma, oramai, la frittata è stata fatta, la persona è in prigione anche per effetto di un’attività illegale (contra legem) posta in essere dallo Stato.

Pochissime voci di condanna sul punto, cito la Camera Penale di Milano.

Domani potrebbe capitare anche a noi.

Altra chicca.

Il fermo di una persona può essere disposto esclusivamente sulla base di gravi indizi relativamente a reati di una certa rilevanza (e l’omicidio lo è sicuramente) e “quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga” (art. 384 c.p.p.).

Ecco uno screenshot dell’atto del Pubblico Ministero che sarà valutato dal Giudice entro stasera e che, comunque, sta tenendo in galera una persona da diversi giorni.

10690312_10152565768278723_6736316712985775012_nIl nulla e non occorre essere giuristi per giungere a questa conclusione.