Lsdi > Niente bavaglio, ma per il web rimangono grossi problemi

Nel frattempo è cambiato qualcosa. Comunque, ripropongo qui una cosina che ho scritto per Lsdi.

(da Lsdi del 9 novembre 2012)

Alla fine, sulla “salva-Sallusti” passa la linea Berselli, grande mediatore al Senato. Disinnescata, speriamo definitivamente, una messe di emendamenti demenziali, liberticidi, giustizialisti e anche dilatori, in Aula approda un ddl sulla diffamazione abbastanza snello viste le premesse, composto da due soli articoli, sebbene complessi, vertenti su rettifica, pubblicazione della sentenza di condanna, responsabilità civile e sanzioni.

Niente legge bavaglio, ma qualche non trascurabile problema per il Web rimane, come vedremo.

Un testo, d’altro canto, che, come concordano in molti, sembra fatto apposta per il caso Sallusti, ma in ritardo: non tanto per la cancellazione delle pene detentive (di cui, se passasse la linea, Sallusti beneficerebbe comunque), ma per la più complessa disciplina sulla rettifica a suo tempo negata.

Vediamo insieme i punti salienti.

– Rimane l’obbligo delle rettifica (che non è una novità di questo ddl), ma non vi si potranno aggiungere commenti, talvolta, causa di ulteriori discussioni.

– La rettifica deve essere pubblicata anche sulle edizioni telematiche di quotidiani o periodici, ma di certo ciò non si estende ai blog, tanto meno a Wikipedia (per cui, in particolare, esiste un problema di “veridicità” della rettifica influente sulla voce dell’ enciclopedia).

– Scompare il precedente limite di trenta righe (peraltro, decisamente incoerente con il Web) e si impongono lo stesso rilievo e la medesima collocazione.

– Molto interessante anche la possibilità per l’autore di ricorrere al giudice per la pubblicazione della rettifica qualora il direttore abbia omesso di ottemperare.

– Infine, un ritocco adeguamento per le sanzioni pecuniarie (amministrative) conseguenti l’omessa pubblicazione di rettifica.

– La pubblicazione della sentenza di condanna, è ora prevista anche su un altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica e a spese del giornale ove era stata pubblicata la notizia dichiarata diffamatoria.

– Nonostante la pubblicazione possa avvenire anche per solo estratto, deve essere per esteso qualora ciò sia richiesto dalla persona offesa.

Queste regole si applicano espressamente anche alla trasmissioni televisive e radiofoniche.

In punto di responsabilità civile, si esplicitano specifici criteri per la determinazione del danno: diffusione quantitativa e geografica, gravità dell’offesa ed effetto riparatorio della rettifica. E’ cancellata, invece, la possibilità di una riparazione pecuniaria ulteriore rispetto al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

E veniamo, dunque, alle questioni sanzionatorie che, come sappiamo, hanno determinato la presentazione del ddl in quanto la cancellazione della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato (art. 13 l. 47/48) salverebbe Sallusti dal carcere.

– Dalla reclusione da uno a sei anni congiunta ad una multa non inferiore 500.000 lire, si passa alla sola multa da 5.000 a 50.000 euro con la conseguente pena accessoria della pubblicazione della sentenza. E vi è anche un effetto premiale (sconto di pena sino a due terzi) in caso di pubblicazione della rettifica richiesta dalla persona offesa.

– La stessa diminuzione di pena si applica all’autore che ha fatto pubblicare la rettifica pur nell’inerzia del direttore. Quest’ultimo,  invece, per questa sua condotta patirà un aumento di pena.

– E’ sempre disposta al trasmissione della condanna al competente ordine professionale, chiaramente a fini disciplinari (comunque, non fissati rigidamente come volevano alcuni emendamenti caduti).

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