Nobili cause, pessimi argomenti

In concreto: se un blogger (che tragga anche un minuscolo introito grazie al suo sito, magari grazie agli adsense di Google) pubblica nel suo sito uno spezzone di un articolo di giornale, di una trasmissione tv o di un brano musicale, rischia di dover scegliere tra una lunga e costosa controversia da dirimere davanti all’Agcom o, semplicemente, l’autocensura.

Questo è il lapidario parere di Alessandro Gilioli, che si può leggere sul suo blog su l’Espresso online. In realtà, si tratta di un’affermazione profondamente sbagliata.
Premetto che la mia contrarietà alle regole volute da AGCOM è nota e ben più articolata (QUI e QUI).
Detto ciò, bisogna riconoscere che lo stesso schema di regolamento menziona le eccezioni alla riproduzione riservata (eccezioni che, comunque, avrebbero operato comunque, pure in assenza del richiamo).  Parlo dell’art. 70 l. 633/41 e ne cito i primi due commi:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

La presenza di avvisi pubblicitari sul blog, in quanto generanti “lucro”, potrebbe in effetti impedire l’operatività del comma 1-bis, ma il comma 1 sarebbe comunque pienamente applicabile perché i fini concorrenziali sono chiaramente estranei all’attività dei blogger. Idem per quanto riguarda il fine “commerciale” che non è semplicemente introitare delle piccole somme per gli ads.
E ci sarebbe anche l’art. 65, per dirla tutta.
Nessun rischio concreto di controversia, dunque, perché il diritto di riproduzione è, a certe semplici condizioni, già concesso dalla legge e i giornalisti, che ne beneficiano quotidianamente, lo sanno benissimo.
Poi, è chiaro che al mondo ci sono anche quelli dalla causa facile, ma si tratta di fenomeni patologici che possono interessare gli psichiatri, non di argomenti seri per opporsi ad una norma.
Fermo resta, peraltro, che la diffusione telematica di opere al di là delle eccezioni di cui sopra oggi è già reato, AGCOM o no, e anche in assenza di lucro: art. 171 lett. a-bis) l.d.a. A maggior ragione se il lucro c’è: art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis).
Ben venga, allora, il contenzioso davanti all’AGCOM?

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