Detenzione di software da parte di professionisti: non è reato (autopromozione)

Per la verità, la conclusione del titolo non è nuova perché è già stata tratta tempo fa (geometra). E, un anno dopo, è stata ribadita (studio associato di architetti). Ovvio che si può estendere ad avvocati, commercialisti, medici, ecc.

Autopromozione perché appello e ricorso li ho scritti io.

Incidentalmente, vale la pena di osservare che la Suprema Corte ritiene che la “regola tecnica” contrassegno SIAE sia stata efficacemente notificata con il discusso DPCM del 2009.

  1. Marco Scialdone:

    Ciao Daniele,

    sulla regola tecnica ti segnalo che il TAR Lazio, già a novembre 2009, aveva respinto il ricorso presentato in merito alla legittimità del DPCM 31/2009.

    Qui la sentenza http://www.siae.it/documents/BG_Documentazione_SentenzaTarLazio11590_24-11-09.pdf?165188

    A suo tempo (in modo piuttosto incomprensibile per quanto mi riguarda visto il clamore che aveva suscitato la vicenda) non ne ha parlato quasi nessuno.

  2. Daniele:

    Sapevo del ricorso (era stato annunciato con fanfare), non dell’esito (questioni di diritto amministrativo che mi sfuggono in larga parte, non avevo seguito molto).

  3. Detenzione di software da parte di professionisti: non è reato (autopromozione) | Notizie giuridiche dalla Rete:

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