Sulla definizione di pedopornografia

La Cassazione si è recentemente soffermata su un tema assai delicato che, peraltro, ho trattato in almeno un paio di processi che ho curato: quello della definizione di pedopornografia.
Il nostro legislatore, infatti, ha omesso di fornirla. Nondimeno, non si può prescindere da una definizione giuiridica sufficientemente delineata.
Ecco, c’è quanto scritto nella Decisione Quadro 2004/68/GAI menzionata dalla Suprema Corte.
C’è anche l’occasione per ricordare quanto è vincolante il diritto comunitario, contrariamente a quello che molti giudici italiani continuano a fare.
Questa volta a farne le spese è stato il “fotografo di bambini” di cui si narra in sentenza. Probabilmente non uno stinco di santo, quasi sicuramente vittima di pregiudizio e ignoranza (della legge, beninteso).

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