Se nel pubblico non c’è privacy

Mi era sfuggita e ringrazio la lista “dataprotection” di Alessandro Monteleone nella quale la cosa è stata segnalata.
Molti avranno sentito parlare della “legge Brunetta” per il “riordino” del pubblico. Si tratta, per la precisione, della legge 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata QUI.
All’art. 4, comma 9, leggo

All’articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

Anche il non giurista percepisce che l’art. 1 del codice privacy è una norma fondamentale. Dice,molto semplicemente eppure fermamente

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Dunque, quella voluta da Brunetta è un’eccezione, non da poco. Non soltanto perché riguarda il settore pubblico, ma perché potrebbe applicarsi a chiunque esercita una funzione pubblica, non necessariamente dipendente, appunto, pubblico. Vero è che si parla, diffusamente, di amministrazione pubblica, ma il termine usato in quella disposizione appare più ampio.
Ora, tra le altre cose, mi viene da pensare cosa sarebbe successo a Le Iene per il servizio sui parlamentari tossici…

Posted in Privacy e dati personali.

6 Responses to Se nel pubblico non c’è privacy

  1. frap1964 says:

    Francamente mi sembra un’ottima cosa, se il principio è quello enumerato al comma 7 del medesimo articolo, ovvero “la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet … allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità.”

    Probabilmente si è voluto evitare a priori un ricorso strumentale al codice della privacy per indicatori di performance che dubito saranno mai definiti “ad personam” per il singolo dipendente, con nome, cognome e votazione finale.

  2. Daniele says:

    Frap, sui principi non si discute, forse mi sono spiegato male.
    I miei, piuttosto, sono timori.
    Staremo a vedere.

  3. nome says:

    Buon andamento e privacy non sono la stessa cosa. La privacy incide su diritti soggettivi, il buon andamento è una questione amministrativa che solo in maniera larga tange posizioni di interesse.

  4. Daniele says:

    Si’, siamo d’accordo. Ma quella e’ un’eccezione da un lato inutile, dall’altro pericolosa. Meritava qualche chiarimento in piu’.

  5. Gianni says:

    Ma le prestazioni al pubblico, così come gli atti, non sono già “esenti” dalle catene sulla privacy?

    Per “svolgimento delle prestazioni” si intende questioni inerenti al lavoro, che ovviamente non attengono alla sfera privata (orari, mansioni).

    Tra l’altro Daniele non capisco come questa noticina di Brunetta possa incidere sulla divulgazioni di eventuali informazioni a carattere medico: vero che se un dipende risulta in malattia la sua assenza è “pubblica”, ma da qui a diffondere dati sulle analisi del sangue ce ne passa direi.

    Poi siamo sinceri: se sei un tossicomane e ti rechi al SERT te lo scrivono pure sulla patente e hai l’obbligo di esibirla a perfetti estranei quando guidi, altro che privacy.

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