Quando facevo pratica (e anche dopo) mi hanno sempre detto che una mezza verità è una falsità. Che è anche vero (mi si scusi il bisticcio).
Oggi, distrattamente, ho letto un titolone su Il Giornale: “Corte di Cassazione, clandestini incesurati: no attenuanti generiche”. E prosegue: “Le nuove disposizioni in materia di sicurezza in vigore dallo scorso luglio escludono che un immigrato clandestino – rimasto in Italia nonostante l’ordine di espulsione – possa avere le attenuanti generiche perchè non ha precedenti penali”.
Considerata anche l’evidenza dalle notizia (di per sé banalotta, per chi conosce la legge), penso che l’italiano medio abbia ragione di intendere che l’incensuratezza sia ostativa esclusivamente per il “clandestino”. E non è così, anche perché, se veramente così fosse, farebbe a botte con l’art. 3 della Costituzione (che fissa un ineludibile principio di eguaglianza, evidentemente non immediato per certa stampa).
La verità, dunque, è un’altra. Premesso che non ho letto la motivazione della sentenza, il sospetto che si tratti di una mezza verità è troppo forte. Anzi, è proprio fondato.
Il “divieto” di circostanze generiche (ex art. 62-bis c.p.) non riguarda soltanto i clandestini, ma tutti, italiani in primis.
Chi lo dice? L’art. 1, lett. f-bis) del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. QUI.
Gli italiani (non soltanto i clandestini) sono avvisati.
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