Chiediamo il dissequestro? – UPDATED

AGGIORNAMENTI: Li antepongo perché sono molto importanti, sebbene anticipati.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:00

Uno stretto carteggio con Stefano Quintarelli mi ha indotto a fare qualche modifica all’atto di impugnazione e ad aggiungere qualche precisazione. Insomma, quelle cose che un avvocato dà per scontate e che, però, non necessariamente risultano di immediata comprensibilità per il “profano”. Vediamo un po’.

1) Ho aggiunto i motivi. Si potevano anche riservare (come nella prima versione), ma, in effetti, avrebbe costretto le persone a depositare, prima dell’udienza, i motivi presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano oppure a presenziare all’udienza per depositarli in quella sede (a pena di inammissibilità). Cose che si possono anche evitare se, appunto, si inserisce anche soltanto un motivo nell’atto.

2) L’unico motivo che, al momento, si può ragionevolmente indicare (visto che non conosciamo gli atti) è quella relativo al “sequestro mediante oscuramento”. Ecco perché ho riportato il passaggio dell’ordinanza di annullamento nella questione di The Pirate Bay. Il punto è quello, specie se lo vediamo nella nostra prospettiva di utenti Internet.

3) Ribadisco che si può tranquillamente eleggere domicilio in un luogo ove si ha la possibilità di ricevere gli atti. Significa, molto semplicemente, “mandatemi gli atti in questo posto”. Non arrivano gendarmi.

4) Qualcuno mi ha suggerito di farmi nominare e/o di fare eleggere domicilio presso il mio studio. Al di là delle difficoltà pratiche (anche per me), non sono qui per accaparrarmi clientela, pro bono o a pagamento.

5) Ho usato l’espressione “a vostro rischio e pericolo”. Potrebbe spaventare qualcuno. Semplicemente, non posso assumermi responsabilità per questa cosa sia perché non ho incarichi professionali specifici (e non voglio averli, v. sopra), sia perché la questione è tanto “originale” che, malgrado le mie convinzioni, tutto può succedere. Ma, alla peggio, può succedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Il che comporterebbe soltanto le spese (qualche decina di euro). Nessun pregiudizio.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:31: rileggendo un po’ alcuni atti, mi sono accorto che il GIP non ha ordinato l’oscuramente mediante inibizione, ma soltanto l’oscuramento. Dunque, è chiaro che l’inibizione è stata voluta da altri soggetti. Per questo motivo, ho leggermente corretto l’atto con precisazioni sul punto.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 14:08: ho fatto qualche ulteriore riflessione su un post successivo, questo. Al momento, il testo dell’impugnazione è invariato, ma è probabile un aggiornamento in serata.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 21:34: piccole modifiche ai motivi anche per giustificare la legittimazione.

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 9:07: Direi che il testo dell’atto può dirsi consolidato e definitivo.

Saranno possibili ulteriori aggiornamenti nella stessa giornata di domenica.

Segue il testo del post.

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Premetto: è una provocazione, ma non meno di quella di chi ritiene che un sequestro preventivo possa essere “pacificamente” realizzato mediante un oscuramento di un sito collocato all’estero (con ridefinizione del DNS, direi) e di coloro che pensano (secondo me erroneamente, magari mi sbaglio) che il provider costretto ad “oscurare” sia legittimato ad impugnare.

Leggo, nel codice di procedura penale (art. 322), che soltanto “l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione” possono impugnare il decreto di sequestro definitivo.

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