Chiediamo il dissequestro? – UPDATED

AGGIORNAMENTI: Li antepongo perché sono molto importanti, sebbene anticipati.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:00
Uno stretto carteggio con Stefano Quintarelli mi ha indotto a fare qualche modifica all’atto di impugnazione e ad aggiungere qualche precisazione. Insomma, quelle cose che un avvocato dà per scontate e che, però, non necessariamente risultano di immediata comprensibilità per il “profano”. Vediamo un po’.
1) Ho aggiunto i motivi. Si potevano anche riservare (come nella prima versione), ma, in effetti, avrebbe costretto le persone a depositare, prima dell’udienza, i motivi presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano oppure a presenziare all’udienza per depositarli in quella sede (a pena di inammissibilità). Cose che si possono anche evitare se, appunto, si inserisce anche soltanto un motivo nell’atto.
2) L’unico motivo che, al momento, si può ragionevolmente indicare (visto che non conosciamo gli atti) è quella relativo al “sequestro mediante oscuramento”. Ecco perché ho riportato il passaggio dell’ordinanza di annullamento nella questione di The Pirate Bay. Il punto è quello, specie se lo vediamo nella nostra prospettiva di utenti Internet.
3) Ribadisco che si può tranquillamente eleggere domicilio in un luogo ove si ha la possibilità di ricevere gli atti. Significa, molto semplicemente, “mandatemi gli atti in questo posto”. Non arrivano gendarmi.
4) Qualcuno mi ha suggerito di farmi nominare e/o di fare eleggere domicilio presso il mio studio. Al di là delle difficoltà pratiche (anche per me), non sono qui per accaparrarmi clientela, pro bono o a pagamento.
5) Ho usato l’espressione “a vostro rischio e pericolo”. Potrebbe spaventare qualcuno. Semplicemente, non posso assumermi responsabilità per questa cosa sia perché non ho incarichi professionali specifici (e non voglio averli, v. sopra), sia perché la questione è tanto “originale” che, malgrado le mie convinzioni, tutto può succedere. Ma, alla peggio, può succedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Il che comporterebbe soltanto le spese (qualche decina di euro). Nessun pregiudizio.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:31: rileggendo un po’ alcuni atti, mi sono accorto che il GIP non ha ordinato l’oscuramente mediante inibizione, ma soltanto l’oscuramento. Dunque, è chiaro che l’inibizione è stata voluta da altri soggetti. Per questo motivo, ho leggermente corretto l’atto con precisazioni sul punto.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 14:08: ho fatto qualche ulteriore riflessione su un post successivo, questo. Al momento, il testo dell’impugnazione è invariato, ma è probabile un aggiornamento in serata.

Domenica 26 ottobre 2008, ore 21:34: piccole modifiche ai motivi anche per giustificare la legittimazione.

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 9:07: Direi che il testo dell’atto può dirsi consolidato e definitivo.

Saranno possibili ulteriori aggiornamenti nella stessa giornata di domenica.
Segue il testo del post.

*********

Premetto: è una provocazione, ma non meno di quella di chi ritiene che un sequestro preventivo possa essere “pacificamente” realizzato mediante un oscuramento di un sito collocato all’estero (con ridefinizione del DNS, direi) e di coloro che pensano (secondo me erroneamente, magari mi sbaglio) che il provider costretto ad “oscurare” sia legittimato ad impugnare.
Leggo, nel codice di procedura penale (art. 322), che soltanto “l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione” possono impugnare il decreto di sequestro definitivo.
Se vogliamo raccogliere questa “originale novità” di un sequestro disposto, in quel modo, su beni non materiali, andiamo sino in fondo, sino a riconoscere che un abbonato Internet ha diritto alla “restituzione” di quel bene. Poi, se la restituzione non può essere disposta è un altro paio di maniche, ma io, con un laido abbonamento TI, voglio quel sito, anche se non mi interessa di comprare le sigarette di “contrabbando” (questa è la contestazione). Voglio accedere, ne ho diritto. Punto.
In questa provocazione, propongo, a vostro rischio e pericolo (come spiegato nelle note) un atto d’impugnazione.

ECC.MO TRIBUNALE PER IL RIESAME DI MILANO

Richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p. 

Il sottoscritto………………………….. nato a ……………………………… il …………………………………. e residente in ………………………………………………., elettivamente domiciliato in ……………………., nella qualità di persona che ha diritto alla restituzione in quanto titolare di connessione Internet con contratto di accesso alla Rete stipulato con il provider …………………………………… (e come meglio specificato nei motivi) 

DICHIARA 

di interporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 settembre 2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dott. Andrea Ghinetti (proc. pen. nn. 42486/06 RGNR – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché 9502/06 RGGIP Tribunale di Milano) con il quale veniva disposto il vincolo, mediante “oscuramento”, dei siti Internet già raggiungibili agli indirizzi www.k2smokes.ch e www.rebelsmokes.com. 

MOTIVI 

Contrariamente a quanto assunto dal GIP, il sequestro preventivo su siti Internet non può essere “pacificamente” disposto mediante oscuramento, in particolare se detti siti sono collocati su server localizzati all’estero (come risulterà in atti) e il loro oscuramente può avvenire, come in effetti è avvenuto, soltanto mediante l’inibizione, operata dai provider nazionali su ordine dell’Autorità, di accesso da parte di utenti italiani (o che, comunque, si avvalgono di provider nazionali) e non con una materiale apprensione del server.
Ostano insormontabili ostacoli di carattere logico e giuridico.
Come, infatti, osservato da una recente ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Bergamo in un caso del tutto analogo, un decreto di tal contenuto “lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione” (Tribunale per il riesame di Bergamo, Ordinanza 24 settembre 2008 – dep. 3 ottobre 2008 pubblicata su
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1520).
D’altro canto, ad ulteriore riprova dell’impossibilità di poter ricondurre l'”oscuramento” de quo agli schemi di un sequestro preventivo, misura cautelare “reale”, va osservato che l’ordinamento conosce distinte forme di inibizione tassative, limitate nell’àmbito e di competenza di soggetti diversi dal giudice penale (es.: Decr. Min. Comunicazioni 8 gennaio 2007 in tema di pedopornografia).

Si precisa che, al fine della valutazione della tempestività dell’impugnazione, lo scrivente ha avuto notizia del ridetto sequestro soltanto a seguito dell’articolo “Italia, in arrivo nuove forme di censura” pubblicato il 17 ottobre 2008 sul quotidiano telematico Punto Informatico (http://punto-informatico.it/2442295/PI/News/italia-arrivo-nuove-forme-censura.aspx).

Si aggiunge, altresì, che, in effetti, mediante connessione con l’operatore ………………. i siti indicati risultano irraggiungibili, dunque realmente “oscurati”, e che da tale privazione di accesso discende il diritto alla “restituzione” che legittima l’impugnazione.

Se è vero, infatti, che l'”oscuramento” disposto limita il diritto del singolo utente Internet in quanto non gli consente la libera visione di quanto si è inteso “sequestrare”, lo stesso è chiaramente persona interessata alla restituzione di quanto in vincolo. 

Con riserva di ulteriori motivi, chiede sin d’ora l’annullamento del ridetto decreto. 

Elegge domicilio in …………….. 

Con osservanza.

Data 

Firma

NOTE 

– illustri Colleghi ritengono che la richiesta vada gestita con un avvocato dotato di procura speciale; secondo me no, ma navigando così a vista in questa bizzarra vicenda, sottolineo questo dubbio, dunque l’eventuale necessità di rivolgersi ad un avvocato; 

– l’impugnazione può essere depositata presso un qualsiasi tribunale o giudice di pace d’Italia (da QUI tutti gli indirizzi) che provvederà a trasmetterla al riesame milanese. Chiedete dell’apposito ufficio (di solito chiamato “ufficio impugnazioni”, appunto). Se, però, volete depositarla a Milano, dovete farlo presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano. Potete anche chiedere che, su una copia, sia apposta la certificazione dell’avvenuto deposito. Acquistate una marca da 3,10 euro; 

– portate con voi un documento, per l’identificazione;

– il termine per l’impugnazione è di dieci giorni, secondo me decorrente, per chi non ha ricevuto notifica del provvedimento, dall’articolo di Punto Informatico (che è il giorno della conoscenza del sequestro eseguito). Dunque, scadrebbe il 27 ottobre 2008, lunedì. Anche se prendessimo il giorno del post di Marco D’Itri (citato da Punto Informatico), la scadenza sarebbe la stessa (perché il 26 ottobre 2008 è festivo e si passa al giorno seguente); 

– dovete eleggere domicilio perché, altrimenti, le vostre notificazioni saranno fatte presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano e non vi si può andare tutti i giorni a vedere se ci sono delle comunicazioni; eleggere domicilio significa, molto semplicemente, scegliere un posto dove vi faranno avere, in primis, la fissazione dell’udienza; può essere anche il luogo di residenza o quello del lavoro, non c’è problema; se avete un amico avvocato presso cui eleggere domicilio, tanto meglio; 

– al domicilio eletto vi sarà inviata la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione, sempre che non considerino carta straccia questa impugnazione ;-); 

– così, potrete avere accesso al fascicolo per la visione degli atti ed estrarre copia; 

– visto che c’è tempo sino a lunedì, ai signori seriamente intenzionati a depositare la richiesta (io sono uno di quelli) suggerisco di attendere gli eventuali aggiornamenti di questo post; potrebbero esservi novità rilevanti.

ATTENZIONE: l’azione giudiziaria che si prospetta è, come detto in premessa, una provocazione che, però, deriva da un “oscuramento” che si ritiene non rientri negli schemi del sequestro preventivo. Non do alcuna garanzia di successo, dunque, ognuno si assume le eventuali conseguenze, vale a dire la condanna alle spese del procedimento che consegue all’eventuale rigetto dell’impugnazione (comunque, poche decine di euro, per la verità, e non vi macchiate di certo la fedina penale 😉

Posted in Diritti digitali, Reati informatici.

8 Responses to Chiediamo il dissequestro? – UPDATED

  1. lorenzodes says:

    @Daniele

    Un provvedimento che solo formalmente è riconducibile al sequestro preventivo, ma che in realtà non ne ha le caratteristiche e, per di più, non è impugnabile dai soggetti nei confronti dei quali realmente incide. Non è forse quello che la giurisprudenza definisce “provvedimento abnorme”? Potrebbe starci, in via teorica, un ricorso in cassazione da parte degli utenti colpiti da detto provvedimento?

  2. Daniele says:

    Presupposto del provvedimento e’ lo *spossessamento*. Ragionavo nella prospettiva dello spossessato.
    Certo, l’abnorme ci sta (secondo me), ma si complicherebbe parecchio le cose.
    Ho chiarito che si tratta di una provocazione.

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  6. raptor says:

    ma che fine ha fatto questo riesame, Daniele, tu lo sai ?

  7. Ah… cassato solennemente… Per la verita’, ho l’ordinanza che mi da’ torto marcio. C’e’ sempre poco tempo di metterla online. Facciamo cosi’… chi la vuole, me la chieda privatamente, prima che la metta online.

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