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17 Ott 08 Blocchiamoli, anzi redirect

Come tanti, ho letto questa notizia su PI, rimbalzata da Marco D’Itri.
Dico subito – e i commentatori non si offendano – che ci vorrebbe un po’ più di rigore (che riguarda anche Marco D’Itri che dovrebbe sapere che un sequestro preventivo è disposto da un GIP e non da un PM che soltanto lo richiede) perché diverse cose non mi quadrano:
1) sequestro preventivo – vista, sul punto, la figuraccia rimediata a Bergamo su The Pirate Bay (laddove il Riesame, pur salominicamente, ha detto che un blocco non rientra negli schemi del sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.), mi riesce difficile pensare che ci sia un nuovo tentativo, anche se la giurisprudenza di merito non fa necessariamente “giurisprudenza” come la Cassazione;
2) norme violate – non sono un esperto di monopoli e tabacchi, ma mi piacerebbe conoscere la norma penale violata (contrabbando? fiscale?, boh?);
3) sembra previsto un redirect che, nei fatti, non è peggio di quello fatto per colombo-bt o TPB perché, guarda caso, la AAMS sui tabacchi ci guadagna, alla faccia dei fumatori (e io sono un fumatore).
Follia. Ed è dir poco. Qui si naviga a vista nel diritto.
L’informatica fa dare i numeri (ancora, ricordo che è una mia battuta).

P.S.: Il post va dritto nella sezione “Diritti digitali” perché al di là dell’oscuramento di singoli siti, qui c’è in gioco la liberta di noi tutti, su cui alcuni (pochi e interessati come AAMS) pare decidano per tutti.

Commenti

  1. |

    Da ignorante quale sono in materia, sul punto 2) direi che le ragioni per un blocco (non il sequestro immaginario che sembra andar di moda sui media) ci sono.

    I tabacchi sono un Monopolio di Stato, se un pacchetto non ha il “bollino” (ironia, mi viene in mente la SIAE :D ) è da considerarsi merce di contrabbando.
    [legge N°50, 18 genn. del 94', art. 1]

    Fermo il punto sopra, l’art. 5 parla di chiusura degli esercizi responsabili di vendita abusiva.
    Un sito estero non si può “chiudere” fisicamente (a volte) ma in questo caso il blocco ci sta tutto, visto che vende senza “bollino”.

    Tra l’altro lo Stato potrebbe (in modo bstrdo :D ) mettere un filtro trasparente per loggare gli utenti che acquistano, multandoli in seguito grazie all’art. 6…

    Ora non so se di recente la legge è cambiata, ma… mia opinione umile, acquistare tabacchi all’estero per pagarli meno non ha nulla a che vedere con la libertà digitale, al massimo con politiche economiche destinate alle classi deboli (tanto che non mi risulta un blocco per l’acquisto di beni alimentari o d’uso quotidiano destinato a fasce di reddito medio-basso da parte dello Stato)

    Concordo sul punto 3), ci vorrebbero regole adatte al mondo dell’informatica.
    Quelle attuali sono pensate da persone che non vedono la differenza tra la rete e quello che accade fuori da essa, in ambito pratico e legale.

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  2. |

    anche Marco D’Itri che dovrebbe sapere che un sequestro preventivo è disposto da un GIP e non da un PM che soltanto lo richiede

    Per spezzare una lancia in favore del buon Marco D’Itri, in astratto il sequestro preventivo può essere disposto anche dal p.m. e dalla polizia giudiziaria alle condizioni di cui al comma 3bis dell’art. 321 c.p.p., ferma la necessità di convalida, entro 48 ore, da parte del giudice.

    Per quanto invece riguarda l’emendamento governativo, citato da P.I, relativo al monitoraggio dell’accesso ai siti di gambling, ci si riferisce all’iter di conversione del D.L. 149/08. A me risulta che già oggi alcuni siti di gambling siano accessibili dall’Italia solo passando attraverso server facenti capo a AAMS.

    Mala tempora currunt!

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  3. |

    @Gianni

    Fermo il punto sopra, l’art. 5 parla di chiusura degli esercizi responsabili di vendita abusiva.
    Un sito estero non si può “chiudere” fisicamente (a volte) ma in questo caso il blocco ci sta tutto, visto che vende senza “bollino”.

    Quella però è una sanzione amministrativa, non penale.

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  4. |

    dalla polizia giudiziaria

    Errata corrige: dagli ufficiali di polizia giudiziaria…

    Uff, fino al terzo caffé, la mattina le mie capacita intellettive sono come quelle di un bradipo.

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  5. |

    @lorenzodes
    Certo, c’e’ anche quello convalidabile, ma, diciamoci la verita’, non accade praticamente mai (se non ricordo male, era stato disposto per Calciolibero).

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  6. |

    In sostanza, volevo puntaulizzare che e’ sbagliato rpendersela coi pm perche’ nella stragrande maggioranza dei casi c’e’ un giudice che decide.
    Purtroppo – e spesso in questa materia – i provvedimenti dal giudice sono c&p delle richieste del pm (vedi TPB).

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  7. |

    Non vedo la stessa levata di scudi come nel caso di Pirate Bay segno che come già qualcuno ha scritto queste cose sono molto influenzate da aspetti ideologici e non di sostanza. Aspettiamo per vedere se Aduc, Alcei e Altroconsumo si muoveranno con altrettanta solerzia visto che i monopoli stanno raccogliendo dati sensibili tramite il redirect, forse addirittura dati sulla salute…

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  8. |

    Questo e’ vero, c’e’ meno clamore/interesse. Personalmente, pero’, vorrei avere sotto mano qualche dato in piu’ (es.: il provvedimento di *sequestro*, se di sequestro si tratta).

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  9. |

    Salve, sono uno di quelli che ha ricevuto il decreto di sequestro e che è in generale molto preoccupato dell’andazzo (anche e soprattutto nell’interesse della giustizia inteso come valore convenzionale condiviso da tutti).
    Il testo del decreto contiene un “concetto” per me abbastanza preoccupante, trascrivo:
    “che il sequestro si siti web operati all’estero può attuarsi pacificamente attraverso il loro oscuramento”

    Messa in questi termini sembrerebbe che la pratica dell’oscuramento (oltretutto non definita da nessuna parte, non mi risulta nemmeno giuridicamente) è nota, condivisa e accetta da tutti.

    Mi sembra un andazzo abbastanza preoccupante… e mi arrivano notizie “ufficiose” che nel calderone bolle di peggio.

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  10. |

    @Antonio

    Qual è l’ipotesi di reato per cui hanno disposto il blocco? E’ un blocco, non un redirect, vero?

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  11. |

    Non sono un giurista, preferisco quindi riportare tutti gli articoli citati nel decreto: 321 c2 cpp, 240 cp, 104 cpp in quanto non mi è per nulla chiaro in base a quale dei citati articoli si dispone l’oscuramento del sito.

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  12. |

    art. 104 c.p.p.? Non ha senso.

    Non cita altre leggi?

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  13. |

    @lorenzodes
    hai ragione, è citato anche il 240cpp (mi era sfuggito, scusate). il 104 non avrà senso e’ è scritto nella sezione PQM così:
    “visti gli articoli 321 e seguenti cpp e 104 att cpp” dispone ecc ecc…

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  14. |

    att cpp != cpp
    (LOL)

    Tra l\’altro, credo che il \”filtro trasparente per loggare gli utenti che acquistano\” costituirebbe una sorta di operazione sotto copertura che non credo sia consentita in subjeta materia…

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  15. |

    Sabato scorso LK ad un seminario diceva – sarcastico – che non vedeva l’ora di vedere anche il porno censurato… così la rete chiude i battenti ;)

    Con una buona scusa, di “eccezione” in “eccezione”, si puo’ censurare bene o male tutto… e ricordando che la tecnica permette a chiunque di eludere qualsiasi misura. Censura e’ cioe’ fallimentare, costosa, controproducente. Dal mio punto di vista non serve aggiungere altro ogni volta che si passa dalla pedopornografia ai gioco d’azzardo alle sigarette alle varie&eventuali. La rete: paradossalmente censurarla complica le indagini in modo indescrivibile. E poi si… direi che c’e’ la questioncina della liberta’…

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  16. |

    @Antonio
    Indipendentemente da quello che, ad esempio, posso pensare io, il blocco come sequestro preventivo non e’ affatto pacifico. Lo dimostra il riesame bergamasco che, sul punto, e’ stato molto chiaro (al di la’ delle altre questioni).

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