Ho appena finito di leggere l’articolo di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sulla questione del redirect di The Pirate Bay (e anche colombo-bt.org, come sappiamo).
Enucleo qualche approfondimento:
- qualità (eventuale) di ausiliario di P.G. in capo al titolare del server/IP ove le connessioni sono state deviate-terminate e sui limiti;
- trattamento di dati;
- eventuali delitti di intercettazione.
Con rispetto per Carlo, pur trovando degli spunti molto interessanti, non mi sono chiare alcune cose:
- da cosa si deduce la qualità di IFPI, perché occorre pur sempre una nomina in tal senso (consacrata in un verbale di cui, almeno io, non sono a conoscenza); va da séè che, come dice Carlo, l’ausiliario fornisce esclusivamente le proprie competenze tecniche e non i server…;
- sul trattamento di dati, siamo d’accordo; diciamo che, sotto questo profilo, le questioni non sono dissimili da quelle che hanno caratterizzato la causa Peppermint (e altre) vs. resto del mondo di condivisori; poi, ovviamente, parliamo di potenzialità di trattamento; non sappiamo se i dati siano realmente trattati (oddio… potremmo anche dire che ogni server tratta IP e altro, non foss’altro per motivi di diagnostica);
- sulle intercettazioni (a parte il fatto che, probabilmente, c’è stata una svista sulle norme richiamate), sono molto intrigato perché erano considerazioni che avevo fatto anch’io, per altri motivi; tutto sta nel capire se una “devizione-terminazione” possa costituire (spero di non scivolare in zona latinorum…) “inter-cipere” (perché l’impedimento mi sembra in linea con il decreto – formalmente valido – del GIP, sebbene giuridicamente inaccettabile).
Tags: colombo-bt, colombo-bt.org, pirate bay, the pirate bay, tpb
Diciamo anche che la questione dei dati personali trattati è ambigua a causa della legge italiana, carente in materia…
L’IP è o no un dato personale ?
Serve a tracciare l’utente, specie se incrociato con altri fattori, quindi si… ma allora anche il referer è un dato personale, cos’ come i cookies.
Potremmo dire che pure il browser a questo punto è dato personale, visto che rivela una quantità di informazioni smisurata… ?
Emblematica in questo senso la scelta di autistici.org, che ha deciso di rimuoivere gli strumenti di chi usa adsense e altri servizi di log esterni.
Ah, be’, allora non sono l’unico ad aver visto un ipotetico 617-quater nella vicenda.
premesso che sono un ignorante in materia sia giuridica che informatica- se si parlasse di competenze tecniche si dovrebbe assumere che i dati dei *rediretti* siano stati trattati in qualche modo, visto che nella redirezione in se stessa le, si fa per dire, competenze in gioco sono solo quelle dei provider e il mostrare il pecettone non necessita di particolari competenze (e neanche di server esteri, per essere precisi). sbaglio?
@ Lorenzodes
Be’, lieto che siamo in diversi.
Comunque, l’errore nell’articolo penso sia proprio una svista.
“C’è un equivoco di fondo. Si dice che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. No! La magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicini alla mafia, per essere oneste e apparire tali” – Paolo Borsellino
Ricopiato dal blog UGUALE PER TUTTI
Notte
Luciano Bubbola (e poi Daniele mi ricorda che la politica non deve comparire nel Suo blog e, intanto, non si capacita del disinteresse dei giovani per la nobile – un tempo – professione di avvocato…)
Bubbola, il giorno in cui tu posterai qualcosa effettivamente a tema, quel giorno si aprirà il Mar Rosso, pioveranno rane e l’apocalisse avrà inizio.
E il cielo sopra Cordenons si aprirà. E dal celeste discenderà la Trinità Grillo, Travaglio e Ricca per unirsi a Bubbola e volare alla volta di Arcore, per la Fine.
Troppo buono… e ancora non ho sproloquiato sul Lodo Alfano… altra ‘porcata’ alla Calderoli…
In attesa che le acque si aprano (o si rompano non su di me ma sul Divo Silvio).
Saluti
Luciano Bubbola
Definizione di Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l’Università La Sapienza di Roma. L’intercettazione è definita come “captazione segreta, ad opera di un terzo e con strumenti tecnologici, delle comunicazioni tra due o più persone”. Questa definizione comprende tutte le forme di acquisizione delle comunicazioni, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, intercettazioni informatiche, ecc. ed anche i diversi tipi di dati scambiati, siano essi conversazioni vocali, oppure testo (e-mail, chat) o anche file.
Dal punto di vista giuridico l’intercettazione telefonica non è stata definita in modo esplicito dal legislatore. L’interpretazione del Codice di Procedura Penale consente però di definirla come: “attività di ascolto o lettura e captazione di comunicazioni, che avvengono in forma diversa da quella scritta, tra due o più persone, che si trovano a distanza fra loro, e che trasmettono i loro messaggi a mezzo del telefono o di altro strumento tecnico idoneo a garantire la riservatezza del segnale inviato e ricevuto” [Ercole Aprile, Filippo Spiezia, Le Intercettazioni Telefoniche ed Ambientali, Giuffrè Editore, 2004]. Questa definizione consente di distinguere da altri casi, come ad esempio l’acquisizione dei tabulati telefonici o la localizzazione in tempo reale di un telefono cellulare, che giuridicamente sono inquadrati in modo diverso.