Carlo Ruta: i motivi della sentenza

Sta girando il testo della motivazione della sentenza di condanna contro Carlo Ruta.

Io ce l’ho, ma, al momento, non ho fonte prima su web (che vorrei segnalare).

Comunque, eccolo qui, in calce.

I commenti (anche giuridici senso stretto per una pronuncia molto discutibile) verranno.

TRIBUNALE DI MODICA

SENTENZA

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti

n. 46                                                                     Libero Assente

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.

In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.

Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.

del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.

Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..

MOTIVAZIONE

Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.

All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..

Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.

All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.

In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.

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