Sta girando il testo della motivazione della sentenza di condanna contro Carlo Ruta.
Io ce l’ho, ma, al momento, non ho fonte prima su web (che vorrei segnalare).
Comunque, eccolo qui, in calce.
I commenti (anche giuridici senso stretto per una pronuncia molto discutibile) verranno.
TRIBUNALE DI MODICA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti
n. 46 Libero Assente
IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.
In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.
Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.
Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.
del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.
Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..
MOTIVAZIONE
Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.
All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..
Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.
All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.
In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.
Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione.
La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.
D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.
Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.
Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione.
Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.
Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.
Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione
Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948″.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».
Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416″, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria.
Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi.
Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.
Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.
D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi.
Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.
Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico.
Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.
Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica.
In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.
A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.
L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.
Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.
A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.
In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.
Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).
Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.
Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.
Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.
Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.
In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.
Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).
In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).
In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione.
L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”.
L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato.
L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.
Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.).
All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;
fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.
Modica 8.05.2008
IL GIUDICE
Patricia Di Marco
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Quando le leggi sono scritte a membro di segugio, qualsiasi decisione è possibile.
Mi soffermo solo su un punto della sentenza:
<>
Se non sussistesse la necessità di registrarsi per i blog “periodici” si potrebbe configurare una disparità di trattamento a vantaggio di questi ultimi? Non credo, i blog non godono delle garanzie per la stampa, insequestrabilità degli stampati in primis. E’ un ragionamento che non regge.
Me la leggo con calma prima di addormentarmi e poi ti faccio sapere cosa ne penso. La pubblicherò anche sul mio blog, poiché ad una prima lettura mi sembra interessante…forse un pò fuorviante…
Bella questa, mi ha tagliato il quoting.
L’ho letta, anche se velocemente, e probabilmente la metterò anche io sul blog con un mio commento. Quello che mi sento di dire, in questo momento, è che il ragionamento sviluppato soprattutto sulla nozione e sulle caratteristiche di un blog mi pare totalmente illogico e privo di ragionevolezza. Mi viene in mente che, in base a questa sentenza, potenzialmente potremmo essere tutti identificati come criminali, e mi faccio tante domande sulla libertà di informazione e sulla casta dei giornalisti, ma questo forse è un altro discorso. Che pena…
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
Quindi un blog in cui “appare evidente” che l’impostazione è giornalistica ha diritto a chiedere i fondi pubblici riservati alla stampa ?
Per esempio, se ora lui volesse “mettersi in regola” avrebbe diritto a fondi pari al numero di lettori giornalieri ?…
Dopotutto si parla di diritti e doveri, no ?
‘Reporter Sans Frontières’ sul sito http://www.rsf.fr pone l’Italia al 40° posto (dopo Cile e Corea del Sud) per la libertà di stampa: mica male?!
E di sicuro anche questa classifica, poco onorevole, è opera dei soliti comunisti…come ‘dixit Silvius’…
Saluti
Luciano Bubbola
Caro Bubbola, sarà colpa di Berlusconi, come del 90% dei disastri naturali che accadono sul pianeta, ma è indubbio che certe prese di posizione di alcuni magistrati aiutano.
@Asdrubale
non è tanto un problema con “alcuni magistrati” (c’è un eco berluskoniana in tutto ciò
?) ma di leggi fatte male nel 2001 e modificate (non bene) nel 2003 …..
La sentenza può essere criticata, ma come nota Guido Scorza, non è “sballata”
Questa:
“blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito,” è la definizione di Blog? La mera gestione dei commenti? mah
mi chiedevo una cosa. anni fa, tanti, troppi anni fa, quando veniva pubblicato ‘Il Male’, alle 8 di mattina arrivavano i carabinieri e sequestravano le copie in edicola. non venivano sequestrati i mezzi di stampa, ma solo le copie stampate.
se viene chiuso lo spazio web dove è pubblicato il blog, non è la stessa cosa che sequestrare i locali dove viene stampato un giornale cartaceo?
@Icekent: non credo sia così. A rigor di logica, per proseguire il tuo paragone, dovrebbero sequestrare lo spazio web (= le “copie”, anzi la copia unica in tal caso, del blog) ma lasciar stare il PC utilizzato per aggiornare il blog (= i “locali” dove viene stampato il giornale). Tuttavia appare evidente come il paragone non regga: giornali e blog sono due cose differenti, non è possibile applicare le stesse logiche alle due situazioni – se non per semplificare enormemente, come spesso si fa.
@ Bubbola
dire, “non è così sballata” è molto vicino al dire che l’hanno stiracchiata proprio nel verso “giusto”. Se si usasse un pò di buon senso a certe interpretazioni non ci si dovrebbe arrivare.
[...] Su Friendfeed si discuteva ad esempio di responsabilità del blogger mentre da altre parti sulla definizione di blog. La confusione è tanta e, nonostante il non chiaro carattere di alcune iniziative, poche sono le [...]
[...] appena state pubblicate le motivazioni della sentenza, disponibili sul Blog di Minotti. Su queste motivazioni dovremmo riflettere tutti, visto che si tenta una prima possibile [...]
In linea di massima sono d’accordo col Dok (e quando mai no?). I problemi di questa legge ciclicamente tornano a galla.
Ma mi convince realmente poco, per esempio, quando dissertato sulla successione di leggi. Veramente poco…
Resta il fatto, che il processo e’ stato ad personam. Non si spiega, infatti, perche’ analoghe sentenze non siano state emesse per tutti i blog simili a quello.
[...] mante la motivazione, Via Minotti la [...]
Scusami Daniele, capisco che in certi casi sia saggio usare un minimo di equilibrio e cercare di presentare una critica costruttiva a principi ermeneutici sballati della giurisprudenza, magari concentrandosi sulle carenze presenti nelle norme. Ma qui quello che non funziona è proprio l’ interpretazione della regola che non funziona. Il passaggio in cui si evidenzia che la preventiva valutazione da parte di Ruta per la pubblicazione nel blog di un articolo costituisce “prova” del fatto che non si ricade nella fattispecie “blog” ma in quella di “giornale” è debole e soprattutto illogico. Se così fosse qualsiasi blog sarebbe un giornale perché non risponde al vero il fatto che su di un blog chiunque può postare la propria opinione senza preventiva valutazione (… pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile…) così come non risponde al vero il fatto che sui blog che presentano testate giornalistiche non si possa “liberamente” postare le proprie opinioni negli spazi riservati ai lettori che pur costituiscono parti del giornale online (è sufficiente nella maggior parte dei casi la registrazione, non la preventiva valutazione di quello che si scrive). Ma questo è solo un passaggio. E mi stupisco, ma lo dico sinceramente, che si possa scrivere che il giudice nel caso de qua ha interpretato rigorosamente la vigente disciplina editoriale, con qualche leggerezza, rispetto alle possibili soluzioni interpretative..
Vorrei leggermela meglio, Alessandro. Tutto qui.
Al momento posso dire soltanto due cose:
che chi si aspettava una sentenza sballata come quella di Aosta (sbeffeggiata anche sulle riviste giuridiche) si e’ sbagliato di grosso (mi ci metto anch’io)
che la legge, in effetti, permette certi scarti dalla retta via (e questo dovrebbe farci capire che la legge va perfezionata, proprio per evitare certe conclusioni).
P.S. l’ultimo riferimento del mio stupore non era rivolto a te, chiaramente…
in ogni caso, la leggerò meglio anche io per un commento “sereno”
Caro Asdrubale,
non è tanto un problema ‘Berlusconi sì, Berlusconi no’, si tratta di ben altro: libertà di informazione e ciò è molto, molto importante… comunque dal 40° posto si può sempre risalire al 39° posto o no?
Sei per caso parente di Annibale?!?
“Carthago delenda est!”
Tanto ci rimane Arcore… vuoi mettere?
Saluti
Luciano Bubbola
Di più Bubbola, di più, è un problema sulla natura del sistema giuridico italiano, sempre meno “civil law” e più “common law”, affidato cioè all’interpretazione del giudice di turno.
Sono pronto a scommettere che, alla fine, ci sarà un giudice che metterà le cose a posto, facendo chiarezza su tutto, ma non si può continuare a seguire per anni le invenzioni di qualche magistrato che vuole essere protagonista.
D’accordo con Te su tale punto; però devi riconoscere che il virus del protagonismo ha anche colpito la nostra Casta politica e, forse, gli effetti sono peggiori…
Saluti
Luciano Bubbola
Premesso che potete dire quello che volete, vi pregherei di mantenere la discussione sul nocciolo. Che non c’entrano Berlusconi, Veltroni o Veltrusconi. Secondo me, cosi’ facendo, si perde un po’ il senso della cosa, dunque il bandolo di una critica efficace (sempre che vi interessi).
[...] pubblica le motivazioni della sentenza verso Carlo Ruta dove, fra le altre cose, il magistrato Patricia di [...]
Quoto parti della sentenza:
“il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole”
“Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti”
“Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito…”
Un posto dove “chiunque” (dove per “chiunque” personalmente intendo persone diverse dal titolare) può scrivere ciò che vuole io lo definisco “forum”. In un blog il titolare scrive e gli altri, se autorizzati, commentano a tema.
Ad un’occhiata rapida comunque sembra che la discriminante sia stato il fatto che Ruta pubblicava a propria discrezione testi inviati da altri. Ma allora addio “guest post” e pubblicazione di lettere altrui?
Ma anche una sentenza di un Tribunale della Repubblica Italiana è, ora, ‘extra moenia’ dal contesto storico e politico nel quale viene pronunziata?
Anche su ciò si basa la libertà d’informazione e di critica: a decontestualizzare troppo si fa il gioco a favore di facili protagonismi e di pericolosi revisionismi (Ti ricordi il ‘casus’ Almirante, caro Daniele?)
Saluti
Luciano Bubbola
Fai quello che vuoi, come detto. Stai soltanto distranedo (ancora una volta) l’attenzione dal nocciolo dellq questione.
A meno che tu non mi dimostri che questo magistrato e’ mandatario di Berlusconi, Veltroni o Veltrusconi in persona.
Be’, per giudicare la sentenza, e la sua motivazione, bisognerebbe conoscere il sito in questione. In diritto, a parte qualche palese forzatura, il discorso sta in piedi (ho già scritto che il D.Lgs. 70/2003 è una polpetta avvelenata?). Sarebbe interessante sapere qualcosa di più sulla moderazione… sempre che fose moderazione e non qualcosa di diverso.
p.s.: sono l’unico a trovare il discorso sulla periodicità liquidato in maniera superficiale?
Ma leggere tra le righe e interpretare una sentenza sulla base della società nella quale è maturata è andare ‘fuori tema’?
Se vogliamo, invece, fare esercizi da Azzeccagarbugli tra ‘grida’ più o meno simili a questa, allorà sì , rischiamo di essere off-topic, non tanto da tale post, ma dal nocciolo vero di una ‘sentenza’ che può divenire esemplare (nel bene e nel male) per tutto ciò che può derivare sul tema informazione e libertà o no?
Saluti
Luciano Bubbola
Allora, mettiamola cosi’:
o ci dimostri, prove alla mano (senza illazioni) che questa sentenza e’ figlia di Berlusconi, Veltroni o Veltrusconi
oppure taci e ci lasci parlare, senza interruzioni OT, di diritto.
Scusami, ma con queste tue continue incursioni fanta-politiche (che non ci interessano) stai disturbando parecchio.
Non te ne rendi conto e te lo dico ora.
@ Daniele. Ho letto e pubblicato su Infodirittopenale la sentenza del Tribunale di Modica. Devo secondo te cominciare a preoccuparmi dato che non sono registrato e con il mio blog (o testata giornalistica?) quotidianamente dò aggiornamenti in materia penale? E così altri miei colleghi di Padova che – con i loro blog – fanno altrettanto, magari in altre branche del diritto?
“ogni sito di informazione (cosa non è informazione nella Società dell’informazione?) deve essere registrato perché il suo titolare non corra il rischio di incorrere in una condanna analoga a quella inflitta a Carlo Ruta”.
Guido Scorza avalla le mie preoccupazioni…
Eh… di questo, magari, preoccupiamoci (lasciando ad altri disquisizioni OT su Berlusconi, Veltroni, Veltrusconi anzi… Berlsuka soltanto, il diavolo).
Mi fa piacere che, alla fine, badiamo ad essere pragmatici.
Come detto in altro commento, mi risulta anomalo che qualcuno se la sia presa con questo singolo blog laddove mille e piu’ realta’ telematiche fanno la stessa cosa.
Forse, una spiegazione sta in questi atti pubblicati che, secondo me, sono utili per una corretta lettura giuridica (e non soltanto) della cosa
http://www.giornalismi.info/vocilibere/articoli/art_1092.html
Mi sa che Daniele si arrabbiato con me non per disquisizioni di fantapolitica (chi ha mai citato Veltroni & Co.?), ma per il Suo brutto scivolone su Almirante di alcune settimane fa…
Notte
Luciano Bubbola
Ok, la motivazione della sentenza, in merito alla periodocità, fa riferimento a date diverse per gli aggiornamenti del sito rispetto a quelle riportate nel link da te indicato.
In ogni caso non puoi valutare la periodicità di aggiornamento in quel modo, non ha senso.
Bubbola, io posso fare gli scivoloni che potete anche ritenere.
Cio’ non ti autorizza, pero’, a disturbare. Perche’ tu stai soltanto disturbando (non soltanto me).
E, per il futuro, ti prego di essere un po’ piu coerente col tema del blog che e’ il diritto delle nuova tecnolgie. Di questa sentenza si sta parlando in buona parte della blogosfera. Ti prego di accomodarti dove si fa politica o fantapolitica.
Hai veramente disturbato oltre il segno.
@luciano
Abbi pazienza, qui la politica c’entra poco, a meno che tu non ritenga che il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui parliamo abbia sconfinato dallo iuris dicere allo iuris facere.
Ah, per inciso, i politici si possono permettere di fare i protagonisti, i giudici proprio no.
Chiaro, Lorenzo, che io non so se quelli siano *tutti* gli atti del processo. Pero’ uno spunto ce l’abbiamo, contrariamente a quello che succede spesso dove ci ritroviamo con una sentenza mestamente motivata.
Be’, mi convince poco comunque.
Abbiamo un blog che è stato on-line per almeno un anno (stando a quello che ci dice la motivazione della sentenza) ed il giudice rileva la periodicità giornaliera degli aggiornamenti riferita solo ad un mese. Dirò di più, perfino nel periodo preso in esame dal giudice esistono dei buchi che mal si conciliano con l’idea di “quotidiano” che si vuole dipingere.
In ogni caso mi piacerebbe sapere come funzionava il sito, non posso credere che la scriminante fra prodotto editoriale e blog sia la moderazione preventiva, anche se questa è sempre da sconsigliare per mille ragioni.
Sai, Webarchive viene usato spesso (insieme alla pancia di Google), sia dalla PG che dai difensori. Ammetto, pero’, la non scientificita’ del mezzo.
Quanto alla moderazione preventiva, andiamo oltre. Chi pubblica a propria discrezione materiale inviato da terzi? E penale.it?
Ah, Lorenzo, puoi scrivermi in privato se ti va?
Mi sono autoproclamato (col mio ultimo post) blogger abusivo… Daniele, accetti di difendermi?
Buona notte
Accadeinsicilia più che un blog canonicamente inteso era un sito (diciamo web 1.0, toh). Di sicuro non era un giornale, come afferma la demenziale sentenza di cui sopra.
In effetti… webarchive ci dice cosi’…
http://web.archive.org/web/*/http://www.accadeinsicilia.net
Ma chi l’ha scritta tale “demenziale sentenza”, come dice harlot?
Un giudice italiano di questa Terra nell’A.D. 2008 o un extraterrestre?
[...] dottrinali. Insomma, il nodo non si può sciogliere con un argomento secco. Già nei commenti al post precedente sono emersi dei buchi, ma mi permetto di ribadire: – che chi si aspettava una sentenza motivata un [...]
1)mmm… forse non ho capito bene il problema, comunque su web.archive non ci sono per forza tutte le pagine pubblicate, anzi spesso se ne perde parecchie 2)da quel che ho capito io i commenti non c’entrano, piuttosto i contributi inviati da terzi e postati (quindi approvati, un po’ come fa un direttore responsabile) da Ruta. In questo senso una logica la sentenza ce l’ha. saluti
[...] http://www.minotti.net/2008/08/31/carlo-ruta-i-motivi-della-sentenza/ [...]
[...] dall’art. 16 della l. 47/1948. Bene, cioè male: da qualche giorno in rete circolano le motivazioni della [...]
[...] Per il resto della sentenza: qui [...]
La stessa logica che descrivi sul Minottino a proposito dei blog con moderazione ex-ante… se non sbaglio… (“la polpetta avvelenata” di cui parla lorenzodes puntando ad una legge del 2003?)
Daniele, capisco che tu sei concentrato sull’aspetto giuridico della cosa… e capisco che e’ importante… ma Bubbola non ha tutti i torti eh… eventuali commissioni da parte dei politici saranno pure iuris dicere… ma le parentele del giudice (incluse quelle professionali; tu hai avuto un mentore nella tua professione? E’ un legame diverso ma forte come quello con il padre!)… e’ “piu’ facere” di quanto voi giuristi possiate trovare in un codice.
@mfp ho qualche dubbio: un giornale puo essere considerato responsabile per le lettere dei lettori pubblicate? i commenti non sono una cosa del genere piuttosto che degli articoli approvati dal direttore? sto solo cercando di capire come ha ragionato il giudice, eh…..
@vongoloid
Si’ il direttore risponde anche delle lettere pubblicate.
Ma non e’ quello il punto, la questione non verte, secondo me, su approvato – non approvato.
Le questioni giuridiche, almeno relativamente al reato contestato, sono altre.
a me sembra abbastanza palesemente una “ritorsione”: non da parte del giudice, ma da parte del querelante
e un ben congegnato “precedente penale”: speriamo che qualche sentenza successiva lo smonti da questo punto di vista !
“Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.” …perchè per il giudice evidentemente in un blog può pubblicare chiunque. Cioè… se Tizio vuole scrivere un post nel mio blog…io non posso nè vietarlo nè autorizzarlo. Tizio può fare quello che vuole perchè se io esercitassi un qualche potere circa la bontà o meno del testo allora sarebbe evidente la natura di giornale. E, ancora, sarebbe evidente il ruolo da me svolto: quello di editore responsabile.
…e dato che giornale significa “periodico d’informazione”…beh… a sugello e conferma…. allora … deve essere…. e in quanto lui chiama il suo blog “giornale d’informazione civile”…. allora…. deve essere…. Insomma… io studio giurisprudenza… e questa sentenza mi pare vuota.
Questo giudice ha preso uno scivolone imbarazzante e pericoloso. Se i giudici pagassero per sbagli come questi avrebbero il buon senso di informarsi prima di emettere sentenze su ciò che non conoscono. Questa sentenza è attaccabile da così tanti punti che invece di scriverli qua si fa prima ad andare direttamente in giudizio!
Qui facciamo un sacco di chiacchiere da pettegole.
La giusta sede sara’ sicuramente quella giudiziaria. Vedremo.
Blogfest 2008: Mai Partecipato Ad Un Barcamp? Ti Racconto Che Succede…
ci sono molti blogger che non hanno mai partecipato ad un barcamp e si chiedono come funzioni: glie lo racconto io….
[...] al diritto delle nuove tecnologie) perché è stato condannato, da un giudice siciliano e con una sentenza discutibilissa, per stampa clandestina. Non nero su bianco, inchiostro su carta, ma per aver curato [...]
[...] padri, il servizio non garantisce alcunché (QUI i vari disclaimer), occorre ricordare che la sentenza di Modica si fonda, tra le altre cose, su degli accertamenti di PG che avrebbero dovuto provare la [...]
[...] il 27 settembre 2006 Ruta viene condannato a otto mesi di carcere dal Tribunale di Messina. La sentenza, che trovo sul blog di Daniele Minotti,
[...] il 27 settembre 2006 Ruta viene condannato a otto mesi di carcere dal Tribunale di Messina. La sentenza, che trovo sul blog di Daniele Minotti,
[...] 7/3/2001 siamo tutti in situazione di illegalità e di clandestinità.Tutti noi come Carlo Ruta possiamo essere condannati per stampa clandestina ed il nostro sito/blog può essere [...]
[...] legge N° 62 del 7/3/2001 siamo tutti in situazione di illegalità e di clandestinità. Tutti noi come Carlo Ruta possiamo essere condannati per stampa clandestina ed il nostro sito/blog può essere oscurato. [...]
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[...] paradossale, ma è la realtá. Anche il tuo sito/blog puó essere oscurato e tutti noi come Carlo Ruta possiamo essere condannati per stampa clandestina. Infatti esiste una legge (N° 62 del 7/3/2001) [...]
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[...] sono dunque state inutili come lo saranno quelle di oggi e di domani. Tutti i bloger italiani, come Carlo Ruta, possono essere condannati per stampa clandestina ed il sito/blog può essere [...]
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E’ comunque una sentenza di merito di primo grado. Non è una Cassazione, e sarebbe interessante vedere cosa ne pensano proprio i giudici di legittimità.
Visto che la questione investe più il profilo di diritto che il fatto, sarebbe interessante impugnare per saltum direttamente in Cassazione…
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Frasi criptiche: con certi tizi che vanno in vacanza con cert’altri, tutto è prevedibile. Anche come si concludera’ hot money
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