Keywords > Decreto Pisanu

Premessa
Con questo post inizio una nuova attività del blog. Spesso guardo le statistiche: chi mi linka e anche chi arriva qui per mezzo di determinate chiavi di ricerca. A parte i fatti contingenti (di cronaca), mi sono accorto che vi sono temi molto ricorrenti. Comprendo che l’analisi di quelle keyword non riguarda le ricerche, ad esempio, di un motore di ricerca, ma soltanto ciò che conduce qui. Che, dunque, l’analisi è molto relativa e, comunque, riguarda contenuti già presenti su queste pagine e non nel Web giuridico in generale. Però, sono anche consapevole che non ho approfondito molti argomenti cercati e trovati (?). Spesso, i visitatori incappano in questo blog un po’ per fortuna (algoritmi dei motori di ricerca), ma si ritrovano sfortunati a non trovare vere risposte. Ci provo, da oggi, cominciando con il Decreto Pisanu che pare essere un evergreen.

(Attenzione: il presente post è un riassunto/approfondimento di un argomento specifico evidenziato nelle ricerche su motori che hanno condotto qui. Salvo aggiornamenti espliciti, le informazioni vanno collocate alla data del post).

Il Decreto Pisanu (che prende il nome del Ministro dell’Interno del Governo Berlusconi III) è il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155. Il testo coordinato a seguito della conversione è pubblicato QUI.
Si tratta di un provvedimenti d’urgenza (come tutti i decreti legge) mirante a contrastare il terrorismo internazionale.
Per quanto riguarda i temi trattati da questo blog, si evidenziano i seguenti interventi:
– l’art. 6 ha comportato un “congelamento”, originariamente sino al 31 dicembre 2007, della data retention relativa a traffico telefonico e telematico; sino quella data i gestori dovevano tenere traccia dei “log” che potevano essere utilizzati (oltre i termini ordinari previsti dall’art. 132 TU Privacy) soltanto per finalità antiterroristiche; il termine di cui sopra è stato successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2008, ma, infine, cancellato con l’attuazione della Direttiva UE sulla data retention; attualmente, i termini sono quelli riordinati a seguito di detta attuazione per effetto del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, mentre, di fatto, sul punto il Decreto Pisanu ha perso ogni efficacia;
– sempre l’art. 6 aveva parzialmente modificato l’art. 132 TU Privacy in tema di conservazione dei dati; dette modifiche sono state fortemente ridimensionate dalla citata attuazione comunitaria;
– l’art. 7, invece, riguarda i pubblici esercizi e i circoli privati di qualsiasi specie nei quali sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche; l’esempio più frequente (ma non esclusivo) è quello degli Internet Point; detti esercizi o circoli privati devono chiedere licenza al questore; per quelli già attivi, la licenza doveva essere richiesta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Pisanu;
– per questi esercizi, l’art. 7 impone altresì procedure di identificazione dei clienti e monitoraggio delle loro attività telefoniche e telematiche (specificate con un successivo decreto ministeriale); tali regole valgono anche per il wi-fi, per definizione accesso “non vigilato” e, dunque, si applicano, ad esempio, anche agli alberghi che forniscono, gratuitamente o a pagamento, questi servizi; per quanto riguarda il wi-fi “pubblico” (quello predisposto da enti locali come i comuni) normalmente sono adottate misure identificative come, ad esempio, l’invio del codice di accesso via sms, l’utilizzo della chip-card sanitaria o di scratch card prepagate a persona identificata;
– le misure appena elencate (licenza, identificazione e monitoraggio) sono imposte esclusivametne (e salvo ulteriori proroghe) sino al 31 dicembre 2008.

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4 Responses to Keywords > Decreto Pisanu

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  3. fraublucher says:

    Sono ignorante in materia,e siccome l’ignoranza e’ la peggiore delle malattie cerco do informarmi chiedendo a coloro che “ne sanno”.

    E quindi,rispettosamente,chiedo:

    1) Prima che fosse prodotta tutta questa copiosa legislazione,cosa avveniva delle nostre incursioni in internet una volta terminate?

    2) Se,poniamo, un utente avesse effettuato un accesso ad internet nel maggio 2004 piuttosto che nel febbario 2006, oppure l’anno scorso,che garanzia avrebbe oggi che di questi suoi movimenti non vi sia piu’ traccia?

    Chiedo scusa perche’ forse sto facendo domande poco tecniche,ma le faccio in base ai dubbi che possono annebbiare la mente di una persona che non capisce,almeno in questa materia,quali siano i diritti e quali i doveri.

    Mille grazie a tutti per l’attenzione

  4. Gabriele says:

    La normativa è stata prorogata nel 2009?
    nel caso ad es. di accesso in una sede universitaria decentrata, come si deve considerare l’accesso ad internet (non wi-fi, ma tramite pc fisso non presidiato)?

    grazie 🙂

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