Il blog di Daniele Minotti

ORIGINARIAMENTE PENSATO COME LUOGO DA DEDICARE AL DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE, ALLA FINE HA PRESO VIE ANCHE UN PO’ DIVERSE… COME ACCADE IN OGNI BLOG CHE SI RISPETTI.

Sgrossature

Pianin pianino, le tesi si affinano sempre di più. Ed è una cosa molto positiva, peraltro peculiare di Internet dove la discussione, sui più disparati temi, è sempre un elemento centrale.
Parliamo della questione dei redditi online.
Guido Scorza ci è ritornato sopra, riprendendo Andrea Monti e valutando le “giustificazioni” dell’Agenzia delle Entrate.
In effetti, è diventata anche una questione di Codice dell’Amminstrazione Digitale e fa molto piacere che, continuando la discussione (sui blog, sulle mailing list, nei forum) le cose emergano al di là delle “first impressions” che, in realtà, servono da opportuna provocazione, anche per evitare di rinchiuderci in torri d’avorio.
Mi fa anche piacere constatare che, sostanzialmente, tutti (o quasi) noi giuristi siamo molto cauti nel garantire sanzioni di ogni tipo. Ecco perché lo spauracchio della privacy (di “certa” privacy), il tintinnio di manette, le class action tanto di moda sembrano, piuttosto, stratagemmi di marketing per tanti soggetti, ma non sempre corfermati da un diritto che si dovrebbe conoscere.

15 Commenti »

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15 Risposte a “Sgrossature”

  1. lorenzodes dice:

    Il Garante è di parere opposto:
    http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1512177

    La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.

    L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.

    Quello linkato e quotato è il comunicato stampa, non trovo il provvedimento.

  2. Anonimo dice:

    Che dicono ora i giuristi circa l’art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali:

    Capo II - Illeciti penali

    Art. 167. Trattamento illecito di dati
    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

    Dato per assodato che vi sia assenza di dolo, la pubblicazione illegittima dei redditi di tutti gli italiani costituisce “più grave reato” o no?
    Ci sono gli estremi per la richiesta di danni espressamente prevista dal codice?

  3. frap1964 dice:

    Ho dimenticato la firma… ;-)

  4. Gianni dice:

    Personalmente, e vista la decisione del Garante che per una volta sembra essere tempestivo, chiederò un risarcimento per quanto concerne la pubblicazione dei miei dati di reddito.
    Fosse anche simbolico di 1€ + spese per la “carta bollata”.

    Che poi ci sia chi preferisce vedersi spiattellati i fatti suoi in rete, alla mercè di tutti, senza garanzie su come (e quando) verrano utilizzati, proprio non riesco a comprenderlo.
    In un certo senso è come dare il permesso (implicito) di creare un archivio con i propri dati e farne l’uso che meglio si ritiene, trasferendo l’archivio a soggetti terzi senza darne comunicazione o chiedere l’autorizzazione.

  5. Enrica Garzilli dice:

    uhmm.. ora che è tutto in mano ai procuratori prevedo che vada per le lunghe, con i tempi cosmici della giustizia italiana.

  6. Daniele dice:

    @frap1964 (cioe’ l’anonimo ;-) Sull’illiceita’ di quella forma di diffusione, c’eravamo arrivati, piu’ o meno. D’altro canto, il provvedimento era ampiamente *annunciato.
    Ma io, ancora, non penso che, in capo all’Agenzia sia ravvisabile il 167. Manca (o e’ impossibile provare) il dolo specifico. Per chi ha ridistribuito, vedo gli stessi problemi.
    Poi, occorre vedere se c’e’ stato nocumento (da una Cassazione ritenuto necessariamente patrimoniale, anche se non condivido).
    Quanto alla responsabilita’ civile ex art. 15, occorre sempre dimostrare un danno. Non penso sia cosi’ facile, malgrado quello che dice (o da’ per scontato) Codacons.

  7. marzia dice:

    Ma i redditi non erano le uniche informazioni contenute in quegli elenchi. Ci sono anche luogo di residenza e data di nascita, altri dati sensibili che magari si vuol tenere riservati per motivi di sicurezza (il primo) o di immagine (il secondo). Inoltre si pensa solo ai redditi alti ed alle evasioni, ma ci sono anche le persone che vivono fin troppo modestamente e non vogliono che le loro difficolta’ vengano sbandierate dalle Alpi alla Sicilia. Ci sono questioni delicate interne a rapporti di coppia (come chi mantiene l’altro) che da oggi saranno di dominio pubblico in tutta Italia. Infine c’e’ la falsificazione dei dati, poiche’ gli elenchi oggi possono essere reimmessi in rete modificati, creando non pochi problemi alle vittime di eventuali ’scherzi’.

  8. Daniele dice:

    Io non discuto sull’opportunita’ o meno. Mi occupo di diritto. E sono due cose ben distinte.
    Per il resto, non so cosa ci sia, ma, sicuramente, non contengono dati sensibili.

  9. Marco dice:

    Luogo di residenza e data di nascita non sono dati sensibili.

  10. tangueiro dice:

    io ho scovato i miei redditi, c’era la mia data di nascita, e allora?
    devo nascondere per privacy il fatto che esisto solo perchè sono nato quel giorno?

  11. Gianni dice:

    Ho una domanda: possibile che “schedare” migliaia di cittadini non costituisca, non dico reato ma almeno illecito ?

    Se domani mi metto a schedare (raccolgo di fatto un archivio informatico) tutti gli abitanti della mia citta, pur inserendo dati di pubblico accesso (quindi pubblici ?) quali nome, età, reddito, possedimenti immobili, auto, barche e via di questo passo, nessuno può dirmi niente ?

    Faccio un database di 500.000 “utenti” e nessuno può obbiettare.
    Posto che lo venga mai a sapere…visto che non ho obblighi informativi.

    Tali dati ovviamente potrebbero essere ceduti a terzi “gratuitamente” (sono pubblici o no ?).
    Pensate con quali conseguenze.

    Poi aggiungo: gia ora per fare banali (fastidiose) telefonate pubblicitarie è necessario il consenso dell’intestatario della linea.
    Possibile che nessun legislatore trovi lesivo la formazione di elenchi sopradescritti ?

  12. Fripp dice:

    Daniele, sulla “sensibilità legale dei dati” non metto becco, sei tu l’esperto.
    Vorrei però sottolineare che in quegli elenchi, oltre a quanto già evidenziato (nome e cognome; data di nascita; comune di residenza, reddito imponibile), sono anche indicate: 1) le imposte pagate; 2) le modalità di dichiarazione; 3) la natura del reddito prevalente; 4) il codice di attività (ove applicabile); 5) il reddito di lavoro autonomo conseguito (ove applicabile); 6) il volume di affari (ove applicabile).
    Ora può anche darsi che ogni singola informazione, di per sè non sia sensibile, ma l’insieme di queste informazioni permette di ottenere un profilo di ogni singolo contribuente italiano più completo ed esaustivo di qualsiasi altro sinora ottenibile: io non so se la legge ci protegga su questo, ma sinceramente lo vorrei tanto e credo che tu e ogni altro giurista dovreste trovare il modo di concretizzare questa protezione.

  13. Daniele dice:

    @Fripp
    La profilazione (che e’ piu’ di un semplice dato e meno di uno sensibile) si poteva fare anche prendendo i dati in Municipio.
    Poi, ripeto, se la legge e’ sbagliata (quella che prevede l’accessibilita’ fisica presso i Municipi) dobbiamo rivederla.

  14. Fripp dice:

    Daniele, d’accordissimo che i dati erano disponibili presso i municipi, ma per profilare tutti i contribuenti italiani (o anche solo per scegliere solo quelli intressanti per il profilatore) quanti secoli di lavoro sarebbe stato necessario?
    E’ questa la questione.

  15. Claudio dice:

    Il provvedimento del Garante è incongruo e contraddittorio.
    Prima dice che le modalità di pubblicazione in internet degli elenchi è illegittima perché la legge (quale? Non certo quella sulla privacy) non consentirebbe una simile forma di diffusione indiscriminata dei dati (a cani e porci) e, poi, ammette che c’è bisogno di un intervento del Legislatore per disciplinare l’accessibilità via internet a quei dati.
    Inoltre, il Garante sorprendentemente non cita e non tiene conto del noto Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale obbliga la P.A. a rendere massimamente accessibili, attraverso le tecnologie informatiche, i dati che non siano, per ragioni stabilite dalla legge, destinati ad essere nel rispetto di certe garanzie.
    I dati contenuti negli elenchi in questione, COME LO STESSO GARANTE STATUI’ prima che gli arrivasse in mano questa “patata bollente”, sono per legge destinati ad essere liberamente conosciuti da chiunque li voglia conoscere e la loro comunicazione non è assoggettata ad alcuna restrizione soggettiva od oggettiva.
    Se c’è una norma di legge (come effettivamente c’è) che prevede la libera ed incondizionata accessibilità da parte di tutti degli elenchi in questione e se c’è un’altra legge (come effettivamente c’è) che impone alla pubblica amministrazione di agevolare la conoscibilità da parte del cittadino delle informazioni destinate al pubblico attraverso l’inserimento in internet delle medesime informazioni, vuol dire che va modificato il quadro normativo e non che la pubblica amministrazione ha commesso un illecito.
    Altra assurdità: si sostiene che l’illecito consisterebbe nel fatto che l’agenzia delle entrate non ha
    previsto la consultabilità via internet dei redditi attraverso sistemi di preventiva identificazione degli interessati. L’inconsistenza di questa argomentazione dovrebbe essere evidente nel momento in cui si considera che quel sistema non impedirebbe in ogni caso a chiunque di accedere ai dati in questione, dato che la conoscenza di essi dovrebbe comunque essere garantita a tutti, anche se subordinatamente all’inutile condizione che i richiedenti si facciano identificare dal sistema.
    Concludendo: fate pure causa al Fisco per ottenere i lauti risarcimenti che associazioni e combriccole varie bisognose di accrescere consenso ed adesioni, ma sappiate che, alla fine della fiera, vi ritroverete col classico pugno di mosche in mano e qualche soldo da pagare ad avvocati ed allo Stato.

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