Bollino e Cassazione: un’importante precisazione

Sto leggendo un po’ di reazioni sulla vicenda del bollino SIAE, definitivamente bocciato dalla Cassazione Penale.
Ho trovato questo breve articolo di BitCity che fa bene a fare una precisazione:

La stessa sentenza però prosegue dichiarando anche che : “in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione”.

Mi permetto di precisare la precisazione. Lo stroncamento del bollino ha ricadute esclusivamente sulle fattispecie che ruotano intorno allo stesso. Non ha alcun riflesso, ad esempio, quando è stata contestata l’illecita duplicazione.
Il fatto è che un legislatore stupido ha privilegiato, come ho scritto per PI, l’aspetto formale (il contrassegno) e non quello sostanziale (l’abusività). Dunque, anche se un giudice dovesse avere la certezza della copia illecita (effettuata da altri diversi dal detentore del supporto), non potrebbe condannare per un fatto-reato che si fonda, invece, sul contrassegno.
La Cassazione, con quel chiarimento, voleva riferirsi, tra le altre ipotesi, alla lett. c) dell’art. 171-ter l.d.a. comma 1, non alla lettera d) della stessa norma (che, sul punto, ha infatti puntualmente determinato l’annullamento della condanna).

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