Pay-tv, circoli ricreativi e la Consulta

Mi era sfuggita perche’ ho la pessima abitudine di leggere le sentenze e non le ordinanze.
Certo, e’ un’ordinanza e, dunque, non ha (non puo’ avere) gli effetti dirompenti della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, ma e’ comunque molto interessante.
Su un tema giuridico che, negli ultimi anni, ne ha passate veramente di tutte (sviste del legislatore comprese), direi che il provvedimento dice una cosa importante: che l’uso di un abbonamento pay-tv privato in ambito pubblico non costituisce necessariamente e automaticamente reato.
Nelle ultime righe della motivazione appare, infatti, evidente il pensiero della Consulta e, cio’, l’insufficienza della mera violazione contrattuale (privato destinato al pubblico) e la necessita’ di guardare agli altri elementi e, cioe’, uso non personale e scopo di lucro.
Quest’ultimo, aggiungo io, deve essere considerato nell’ambito concreto: un circolo ricreativo, verosimilmente no-profit. Ergo, il reato non dovrebbe sussistere (appunto, perche’ non c’e’ lucro).
Ovviamente, se sbaglio, scatenatevi nei commenti.

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