Pericoli concreti

Una sentenza che fara’ discutere, specie per questo passaggio (relativo a produzione di materiale pedopornografico – art. 600-ter, comma 1, c.p.)

In base a questa impostazione, i Giudici hanno concluso che, per il perfezionamento della fattispecie, necessita che la condotta dello agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; la norma mira ad impedire la visione del minore ad una cerchia indeterminata di pedofili e, di conseguenza, non configura la ipotesi di reato la produzione pornografica destinata a restare nella sfera strettamente privata dello autore“.

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6 Responses to Pericoli concreti

  1. Gianni says:

    Non sono un legale e quindi magari ho capito male:

    In pratica chi fa un filmetto pedofilo in casa e se lo riguarda non commette reato, purchè si accerti che nessuno possa venirne in possesso ?…

    Sempre che per produzione si intenda crazione di contenuto e non “riproduzione” di contenuto già acquisito in altri ambiti.

  2. Daniele says:

    Sembrerebbe di si’… ma io non sono d’accordo, proprio no. La legge mi sembra molto diversa e non mi sentirei di dare *patenti* che, anche moralmente, non voglio dare.

  3. Rebus says:

    Avrebbe senso se l’autore di cui si parla nella sentenza fosse il minore stesso, ovvero nel paradossale caso in cui, per l’interpretazione che ha prevalso fino ad oggi, abusato e abusante si trovano a coincidere.
    Purtroppo il caso è diverso e la sentenza non dice questo -_-‘

  4. Gianni says:

    Mi chiedo se il deposito di questa sentenza e le recenti problematiche legate alla scarcerazione di pedofili (anche recidivi) apparse sui media abbiano in qualche modo un filo conduttore comune.

  5. . . says:

    > chi fa un filmetto pedofilo in casa e
    > se lo riguarda non commette reato

    Mi pare proprio di no: se è destinato alla circolazione c’è produzione (ter: più grave), altrimenti solo detenzione (quater: più lieve), che resta comunque reato.

    Nel caso giudicato, peraltro, è stata riconosciuta la produzione e quindi coerentemente esclusa la detenzione, perché non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto (ne bis in idem sostanziale; inoltre il quater ha una clausola di riserva).

    Il vero problema, comunque, è che le norme accomunano sotto un unico nome casi troppo diversi: il range 0-18 è davvero eccessivo e dà luogo, IMHO, a troppi fraintendimenti.

    Quest’uomo avrà mille colpe (tra cui quella di aver diffuso o cercato di diffondere certo materiale), ma davvero non riesco a pensarlo come un “pedofilo”.

    Anche perché, a questo punto, premesso un rapporto con soggetto ultraquattordicenne consenziente (lecito allo stato), la differenza tra l’essere o non essere “pedofili” consisterebbe nel documentare o meno l’avvenimento. Un po’ assurdo, non trovate?

  6. Daniele says:

    @. .
    > Anche perché, a questo punto, premesso un rapporto con soggetto ultraquattordicenne consenziente (lecito allo stato), la differenza tra l’essere o non essere “pedofili” consisterebbe nel documentare o meno l’avvenimento. Un po’ assurdo, non trovate?

    ** Ah, si’ si’… nel mio piccolissimo lo vado dicendo da anni (anche in questo blog). Il fatto e’ che varete notato che, subdolamente, si tenta di spostare l’eta’ del consenso sessuale a 18 anni.

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