:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

IP dato personale?

Quinta si chiede (e non e’ il solo) se un indirizzo IP e’ dato personale. Ho la mia (nota) opinione, giuridica.
L’art. 4 d.lgs. 196/2003 (T.U. dati personali) cosi’ recita.

b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Del resto, senza voler sembrare antipaticamente tranchant, l’equazione IP=dato personale (pur nell’incrocio di altri dati) sta alla base della giurisprudenza sul caso Peppermint.

Gara di privacy?

Privacy International da’ i voti. L’Italia, quanto a privacy, e’ messa cosi’ cosi’. Sono certo che se avessero preso in considerazione anche la proroga del decreto Pisanu, saremmo messi peggio, molto…

Ora il p2p e’ legale??? - UPDATED

Quinta mi invoca insieme a Scorza in relazione a questo articolo di Repubblica (notizia, peraltro, proposta un po’ da tutti i media).
Non posso dire molto perche’ ogni buon giurista sa che non si commenta un provvedimento prima di leggerne la motivazione. I piu’ smaliziati, poi, si fidano poco della stampa generalista.
In attesa che un amico mi faccia avere decreto e richiesta del pm, noto, pero’, qualche inconguenza che mi fa temere che la notizia sia una “non notizia”.
Cominciamo a dire che “la” legge sul diritto d’autore non e’ la 248/2000. Quest’ultima e’ soltanto una legge di riforma (pur vasta) mentre sul file sharing hanno legiferato, anni dopo, Urbani e soci. “La” legge sul diritto d’autore e’ la 633/41.
Poi c’e’ questa frase (del pm) un po’ inquietante: “In assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc”. Purtroppo, la fattispecie penale ad hoc c’e’ ed e’ l’art. 171 lett. a-bis) l.d.a.
Non comprendo, inoltre, la rilevanza o meno di un server centrale. La legge non ne parla proprio.
E i siti come www.emuleitalia.come o www.feedburner.com? Che c’entrano? Con un sito si fa p2p?
Ho l’impressione che il provvedimento si sia occupato di qualcosa di molto diverso dal p2P come lo intendiamo noi (con classici client come Emule, Azureus, ecc.).
Aspettiamo di leggere il decreto per intero e la richiesta del pm, forse e’ meglio.

Ecco, mi accorgo che ne ha parlato anche PI, in termini piu’ verosimili e corretti. Giusto anche ricordare che il p2p, di per se’, non e’ illegale. Dipende da cose si scambia.

Aggiornamento del 26 gennaio 2008, ore 16.10: Vedo che Dario Salvelli, evidentemente piu’ informato di me, linka questo comunicato di eMuleItalia.net. E si conferma che la notizia riportata da agenzie e quotidiani e’ una patacca.

Si ritorna (questa volta veramente)

Bene, questa volta ci siamo. Michele Favara Pedarsi mi ha proprio aiutato e con competenza. Tengo a dirlo.
Abbiamo ancora qualche cosa da ottimizzare. I permalink del vecchio blog devono essere ancora ripristinati (al momento, siamo al classico /?p=n). Idem per i tag.
Poi, dobbiamo inserire ancora i commenti ai post di gennaio.
Altre piccole cose da sistemare, ma direi che ci siamo.
Se volete fare i beta tester… lasciate pure commenti.

The Comeback

Allora, non ho capito se sono già in grado di postare permanentemente, nel senso che questo post potrebbe sparire a seguito di ulteriori lavori.
Si deve recuperare tutto l’archivio, ma ringrazio Michele Favara Pedarsi (Michele Ficarra Può Darsi) che mi sta dando una mano enorme.
Nel frattempo, mi piace riaprire con la notizia (di ieri) che una persona a me parecchio cara e’ stata eletta consigliore di un Ordine Forense. Ne sono molto fiero.

Ciao Mondo!

Paese che vai, usanza che trovi. E la tradizione informatica vuole che il primo prodotto di una nuova interfaccia uomo-macchina-uomo sia il più possibile analogo al classico “Hello World”.

Nota: Il vecchio blog è all’URL http://www.bloggers.it/minotti/

Manutenzione

Il blog entra in manutenzione speriamo per poco. Intanto, si prega di non commentare i post perche’ i commenti potrebbero essere persi e mi spiacerebbe.

Arrivederci su altra piattaforma.

Ancora sulla riforma dell’art. 70 l.d.a.

La notte porta consiglio e, soprattutto, la discussione fa bene.
Ieri sera, su Radio Città futura, delle modifiche all’art. 70 l.d.a. hanno parlato, di fatto, soltanto Folena, Guido Scorza e il sottoscritto.
Mi sembra che, allo stato, a parte il V-boy Beppe Grillo siamo tutti abbastanza concordi che un passo avanti è stato fatto nel senso che, prima, non si poteva riprodurre un’immagine o una musica in versione integrale (sulla qualità, vedremo poi). Ora sì, pur coi limiti che si vedranno. E l’ha capito bene anche Marco Conidi che, ieri sera, non sembrava contentissimo della cosa.
Purtroppo, dopo questa bella notizia, occorre passare a quelle brutte. In estrema sintesi, tutto è molto fumoso o non ottimizzato. Vediamo perché, analizzando il mitico “comma 1-bis) (rinvio anche ad un mio precedente post):
- la regola si applica soltanto a Internet, quindi non, ad esempio, a dispense o dispensine ancorché distribuite gratuitamente;
- la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, dunque non in via onerosa (es.: una certa cifra per scaricare un certo contenuto, anche nell’eventuale forma dell’abbonamento);
- le opere contemplate sono soltanto immagini e musiche; sono, pertanto, escluse, giusto per fare il solito esempio, le opere letterarie che seguono il regime del pre- (e tuttora) vigente comma 1; va detto che Guido e Luca Spinelli stanno “wikieggiando” un progetto che contemplerebbe anche le immagini in movimento, dunque i film, i clip, ecc.;
- le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate; ho già detto la mia al post segnalato, dunque non è il caso di ripetersi; anche in questo caso, Guido e Luca elaborano e sembrano voler escludere una definizione immutevole nel tempo; il prof. Tommaso Russo dà, da parte sua, indicazioni tecniche sul criterio relativo proposto (e non assoluto; es.: 72 dpi o 128kbps) che si basa su una certa diminuzione di qualità rispetto all’originale; approccio che ha il vantaggio di poter resistere allo scorrere (veloce) del tempo tecnologico;
- l’uso consentito alle condizioni della riforma è soltanto quello didattico o scientifico; e qui, francamente, mi sembra basti un Devoto-Oli o l’internettiano De Mauro, magari con un po’ di buon senso a condimento dell’insalata linguistica;
- l’utilizzo delle opere non deve essere a scopo di lucro; il che salva iniziative come Wikipedia (che è un’associazione senza fini di lucro), ma renderebbe comunque fuorilegge il blog che si paga le spese di pubblicazione con gli ads di Google realizzando un “lucro indiretto”; con Valentino Spataro siamo d’accordo e, considerato questo limite, propone di tirare dentro il salvagente della nuova norma anche queste realtà tutt’altro che rare (e’ una tesi sostenuta anche nel progetto Wiki), ma che non hanno essenza commerciale; il problema, però, è che se è vero che un blogger che non sia una blogstar (sono realmente poche) può racimolare non più di 20-30 euro al mese di ads, con quel solo mese si paga un anno di hosting decente, piattaforma CMS compresa; che dire di quegli undici mesi che avanzano e che, per dirla tutta, andrebbero dichiarati fiscalmente? Se si vuole ripagare il tempo che perde, è come volere un corrispettivo per la propria attività. Sbaglio?
Il vero punto di disaccordo tra me e Guido è, però, che io penso che il futuro decreto ministeriale dovrà tracciare soltanto i limiti degli usi didattici e scientifici, mentre lui ritiene che la norma secondaria dovrà occuparsi anche delle questioni tecniche risoluzione e degrado. Ricito la norma nella parte che ci interessa: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. In effetti, la lettera è un po’ ambigua e Guido mi cita la discussione in Commissione (pur scarna, sul punto). Mi riprometto di leggere il tutto, sono sempre a corto di tempo.
Anyway, la differenza non sarebbe poca e gia’ ora si svela critica: se avesse ragione Guido, il comma 1-bis – che, in caso di violazione, potrebbe portare anche a conseguenze penali – presenterebbe un problema di riserva di legge; se la ragione fosse dalla mia parte, ci troveremmo di fronte a regole non troppo tassative e, comunque, a possibili disparità in sede di singolo giudizio (perché in questo caso, sarebbe il giudice a decidere sulla misura di risoluzione e degrado).

Pezzo unico

Manuela Arcuri per il Corriere:
«La prima volta che vado a letto con un uomo succede quasi sempre che non si fa niente. Si preoccupano, si agitano, credono di dover fare i fenomeni. Pensano "Oddio, lo sto facendo con l’Arcuri", e non si conclude. Ormai lo so, sono rassegnata. Per questo concedo sempre una seconda chance».
Letta cosi’ suona come il piu’ classico "ce l’ho solo io". E scusate l’OT…

E se Urbani…

A me questo articolo di PI e’ piaciuto parecchio perche’ propone un tema molto delicato e importante, anche per noi.
Condividere non e’ distribuire, in USA. E qui in Italia? Ecco cosa sanziona la nostra legge (art. 171, comma 1, lett. a-bis):
"mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa".
Chi sa come funziona un sistema di P2P sa se questa regola e’ applicabile ed entro quali limiti.