Sed Lex > Un canone per il P2P

(da Punto Informatico del 19 ottobre 2007)

Roma – Dopo la presentazione del 2 agosto scorso, è finalmente giunto in Commissione (in sede referente) il ddl. S-1769 (Sen. Pecoraro Scanio) intitolato “Norme in materia di sostegno all’attività cinematografica e diritto d’autore” che si affianca ad altre proposte già commentate su Punto Informatico.

La Relazione è senz’altro suggestiva, così come l’art. 1 dedicato a finalità e oggetto. Gli intenti, al di là del titolo che enfatizza gli aiuti al cinema, sono sicuramente di ampio respiro ed ispirati alla diffusione della cultura. Nel particolare, la novità più significativa – se non “rivoluzionaria” – è rappresentata dal prelievo dell’8% dai canoni di connessione a banda larga cui corrisponde l’abbassamento, al 10% (forse, non a caso, l’aliquota dei libri), dell’IVA sui suddetti abbonamenti.

Si tratta, come molti ricorderanno, di una proposta avanzata già in passato da diverse parti, anche se oggi più complessa, che vorrebbe costituire una sorta di “equo compenso” come quello, già vigente, applicato a supporti e dispositivi.
Forse, proprio per questo, non incontrerà il gradimento degli utenti che non scaricano opere protette e che, ovviamente, non vogliono pagare per quello che non fanno (anche se non bisogna dimenticare l’abbattimento dell’IVA).

Malgrado ciò, vale la pena di sottolineare che, in modo molto più ampio rispetto alla disciplina della copia privata (di cui si parlerà oltre in relazione a specifiche novità), il prelievo in esame costituisce il presupposto per la completa eliminazione di conseguenze civili, amministrative e penali.

L’art. 7, comma 1, esclude, infatti, l’applicabilità degli artt. 171, 171-bis, 174, 174-bis e 174-ter l.d.a. e sancisce la liceità (a questo punto, anche civile) delle attività senza fini di lucro conseguenti gli acquisti (tra cui il download) a “qualsiasi titolo” e non soltanto a fronte del possesso legittimo dell’originale.

Conseguentemente, si prospetta pure l’abrogazione della famigerata norma riguardante la messa in condivisione (upload) senza scopo di lucro (art. 171, comma 1, le tt. a-bis l.d.a.).

Anche il diritto alla copia privata (art. 71-sexies l.d.a.) viene allargato sino ad abbracciare la duplicazione di opere protette da misure tecnologiche (DRM) e, comunque, anche in digitale, una modifica già invocata da molti.

Un’ultima proposta di riforma, peraltro rintracciabile in altri disegni di legge, riguarda l’innalzamento della soglia del penalmente punibile al dolo di lucro (come prima della l. 248/2000) per alcune condotte in tema di software (art. 171-bis, comma 1, l.d.a.). Tale allineamento, anche se doveroso (per altri reati come quelli previsti dall’art. 171-ter l.d.a. vale già questo limite), purtroppo non riguarda le sempre “dimenticate” banche dati (art. 171-bis, comma 2, l.d.a.).

Ora non resta che attendere la discussione in Commissione e, poi, il voto dell’Aula che sarà certamente influenzato dall’opinione, eventualmente differente, dei soggetti interessati. I produttori non mancheranno di rimarcare quella che, sulla carta, è una riduzione di quanto posto a loro apparente tutela, ma non potranno non farsi i conti sui grandi numeri (perché ad essi, mediante la costituzione di due fondi, andrà buona parte del prelievo), calcolando realisticamente i possibili introiti rispetto all’attuale politica quasi esclusivamente punitiva.

Gli utenti, d’altro canto, dovranno ponderare la convenienza e l’accettabilità di un prelievo che potrebbe colpire anche chi non scarica o non intende scaricare. Soprattutto, occorrerà valutare la compatibilità con le norme sovraordinate (in particolare, le Direttive UE) perché ad esse si fa esplicito e generico riferimento soltanto in relazione alle questioni legate a copia privata e misure tecnologiche.

avv. Daniele Minotti
minotti.net/

Posted in Diritto d'autore, Sed Lex.

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