Il blog di Daniele Minotti

ORIGINARIAMENTE PENSATO COME LUOGO DA DEDICARE AL DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE, ALLA FINE HA PRESO VIE ANCHE UN PO’ DIVERSE… COME ACCADE IN OGNI BLOG CHE SI RISPETTI.

La seduzione scomparsa

No, non si tratta di un post nostalgico sul mutamento dei costumi sessuali della nostra società.
E’ sempre sul proposto reato di adescamento di minori di cui in altri post.
Sto approfondendo e riferisco. Il Ministero dell’Interno ha messo online un pdf esplicativo e, a pag. 14, si legge: "Si introduce da un lato un autonomo reato per punire chi, allo scopo di sfruttare o abusare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene relazioni anche a mezzo internet".
E’ scomparso il fine di sedurre, allora. E meno male, perche’ un conto e’ sedurre, un conto e’ sfruttare o abusare.
Pero’ il ddl relativo non sembra cambiato.
Chi ci racconta storie?
Alla prossima puntata…

Adescamenti…

Allora, pare che il Governo abbia dato il via libera al pacchetto sicurezza cd. Amato-Mastella (in realta’, diversi ddl sono gia’ da tempo in Palramento). Il Corriere ci ripropone anche uno schema riassuntivo.
Non sono ancora riuscito ad approfondire tutto. Vedo, pero’, che si insiste sul reato di adescamento di minore. Che, in punto seduzione, e’ una sciocchezza di proporzioni mai viste e il Corriere continua a collocare soltanto in Internet. Non e’ cosi’, ne avevo gia’ parlato QUI.
In generale, osservo che uno stato che fa ricorso a queste massicce iniezioni di sanzioni (in particolare, penali) mostra evidente il fallimento della propria politica di sicurezza.  Quella vera, non quella fatta di mera repressione a posteriori.

Basta anche soltanto un po’ di cervello

"E’ questo, ve lo dico con il cervello e con il cuore, non riguarda il singolo ragazzo che lavora sul blog".
Ricardo Franco Levi (via ANSA)

Megamulte: sono giuste? E chi le paga? - UPDATED 2

StudioCelentano.it rilancia una notizia che, in parte, sapevo gia’ (per motivi professionali, nel senso che mi occupo di un caso).
Milioni di euro di sanzioni (amministrative) a diversi uploader. Ma non si tratta soltanto di upload, per dirla tutta (con le conseguenze del caso), bensi’ anche di mera detenzione. Operazione della Guardia di Finanza di Melegnano sul territorio milanese chiusa nella primavera scorsa, ma "verbalizzata" soltanto nelle ultime settimane.
Il fenomeno "megamulta", allora, non e’ soltanto americano. Io, nel mio piccolo, l’avevo previsto commentando un’altra notizia su Punto Informatico, ma con una sanzione assai inferiore.
Il problema (perche’ di problema si tratta) e’ l’art. 174-bis l.d.a. norma (del 2003), che, francamente, ritengo folle e ingiusta anche perche’ puo’ essere applicata a chi fa upload senza fini di lucro (come nel caso della recente notizia) e, peraltro, in egual misura rispetto a chi ci guadagna. Cosi’ si uccidono le persone e si premia chi lo fa per soldi.
Poi, vorrei proprio vedere chi e’ disposto a pagare milioni di euro… Basterebbe fare le leggi piu’ a misura d’uomo: una sanzione secca e ragionevole nell’importo. Anche le casse dello Stato ci guadagnerebbero.

Aggiornamento del 29 ottobre 2007, ore 15.50: Reuters, probabilmente la prima fonte della notizia, corregge al rialzo le entita’ delle multe. Cosa che rende ancora piu’ demenziale la legge.

Aggiornamento del 30 ottobre 2007, ore 14.55: Capito tutto sulle megamulte. Il discorso, in realta’, e molto semplice se si legge il comunicato GdF pubblicato sul sito FIMI (sic). L’art. 174-bis l.d.a (quello contestato) prevede sanzioni pecuniarie amministrative da 103 a 1.032 euro (se non e’ facile determinare il valore dell’opera). Se si moltiplicano questi minimo e massimo per il numero delle opere rinvenute, ecco che le cifre tornano. Beninteso che, in concreto, i verbali effettivamente notificati sono per importi diversi. L’art. 16 della l. 689/81, infatti, prevede un pagamento in misura ridotta pari alla minore cifra tra la terza parte del massimo e il doppio del minimo. Dunque, il totale delle somme irrogate con verbale (pagamento in misura ridotta nei 60 giorni) dovrebbe essere euro 25.042.596 (il doppio del minimo, piu’ favorevole), piu’ di 6 milioni a cranio, in media.
Cose demenziali, comunque… e i calcoli non sono tanto giusti. Per tacere dell’accertamento di responsabilita’.
Staremo a vedere.

Sedici anni: primo amore possibile

Ne ha parlato Luca Spinelli, su Punto Informatico.
Tra le varie novita’ proposte nel calderone del “pacchetto sicurezza” discusso l’altro giorno in Consiglio dei Ministri, c’e’ l’ennesima norma (penale) riguardante “anche” Internet. E’ nel ddl C-2169-bis (art. 12).
Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alcune considerazioni (in parte difformi da Spinelli), giusto per andare al punto:
- cosa vuol dire intrattenere, allo scopo di sedurre, una relazione tale da carpire la fiducia di una persona? È ovvio che se io voglio sedurre (e sedurre non è una parolaccia, eh…) cerco di fare in modo che si fidi di me;
- nel mondo reale, attualmente, avere rapporti sessuali con un minorenne (ma almeno quattordicenne, di regola) non è reato; in Internet potrebbe diventare reato avere una relazione con fini seduttivi; e potrebbe diventarlo anche nel mondo reale perché, a ben vedere, il ddl non limita la cosa alla Rete (ma dice “anche attraverso Internet”, ecc.);
- e come faccio a sapere, su Internet, se la persona che intendo sedurre ha più di sedici anni? E se l’interlocutore, per pavoneggiarsi, mi garantisse di essere piu’ grande? Bastano le regole in tema di errore sul “fatto-eta’” oppure si andra’ sempre piu’ verso l’inescusabilita’?
- due infrasedicenni vicendevolmente seduttori potrebbero rispondere entrambi del reato in oggetto perché non c’è scritto che il seduttore deve essere per forza maggiorenne;
- se uno vuole sedurre un infrasedicenne, anche senza consumare, la pena e’ assicurata, almeno nell’infamia del reato.
Risultato: fine dell’età del consenso sessuale a quattordici anni. Anzi: fine della mera seduzione sotto i sedici anni.
In margine, si osserva sempre un forte pregiudizio telematico nella parole del legislatore. Ha proprio ragione Rebus: “Ma porca cutrettola, è mai possibile che in ’st’accidenti di Internet italiana non si possa stare tranquilli un attimo? Un giorno”.
P.S.: Ah, Rosy Bindi dice il reato proposto riguarda la "condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente".
Storie. Se non si specifica, io considero l’imputabilita’ anche del minorenne, ancorche’ ultraquattrodicenne. E questa e’ l’ennesima dimostrazione che i nostri politici non sanno quello che propongono e votano.

Blog, link, commenti e interrogatori

Non e’ possibile essere chiamati per rispondere di un link o per un commento, trovarsi costretti a confessare di essere l’autore di uno scritto, insomma subire un interrogatorio senza avvocato e, poi, scoprire che si era gia’ indagati o indagabili (non c’e’ differenza).
No, e’ una gravissima e vigliacca violazione del diritto di difesa.
Chi vuole intendere…

Blog e imprenditoria

E Grillo non ha tutti i torti. Sebbene il testo dell’emendamento proposto da Levi non sia noto (se non sbaglio, esistono soltanto virgolettati del Sottosegretario) "organizzazione imprenditoriale del lavoro" (o una formula simile) potrebbe ricomprendere anche i siti che pubblicano una qualche forma di pubblicita’, tipo gli ads di Google.
La cosa che mi da’ parecchio fastidio, poi, e’ che Levi (comunque il Governo) non si degni di mettere chiaramente a disposizione i testi delle modifiche proposte.

Blog salvi?

Studiocelentano.it riferisce che Levi avrebbe presentato un emendamento al testo del ddl editoria teso a ed escludere i blog dalla proposta di nuova disciplina.
Per adesso sono disponibili soltanto alcune dichiarazioni del Sottosegretario e poco piu’, dunque… aspettiamo e molto cauti… Io, di solito, mi fido soltanto del testo della legge avallato da consolidata giurisprudenza…
Intanto, in pensiero libero, visto che il blog gia’ non erano investiti dalla cosa (secondo Levi della prima ora), che senso ha dirlo espressamente?
Altra cosa (pur con le cautele di cui sopra), che significa "il comma dice che sono esclusi dall’obbligo i soggetti che accedono o operano su internet per prodotti o siti ad uso personale"? Un blog, secondo voi, e’ prodotto o sito ad uso personale? Se lo fosse veramente non vedreste queste pagine.
Bah…

Divieto di link?

Punto Informatico ci ha dato la notizia nei giorni scorsi e molti blog l’hanno rilanciata. In piu’, c’e’ anche una petizione online per sbloccare TVLinks.
Il fatto è avvenuto nel Regno Unito, ma ci sono dei precedenti statunitensi.
Certo, bisognerebbe sapere di piu’. Per adesso, pero’, rinfreschiamoci la memoria con un caso tutto italiano che, a ben vedere, consiste in meri link: Coolstreaming/Calciolibero.
Divieto di link anche in Italia? Sembrerebbe di si’, sebbene alla base del dictum della Cassazione, penso ci sia un’errata valutazione dei fatti oltre ad una non perfetta compresione di Internet, HTML e compagnia. "Filosofie" a parte.

Caso Welby: la sentenza

Per gli interessati ai fatti di cronaca e alle loro conseguenze giuridico-giudiziarie, informo che Penale.it ha pubblicato la sentenza integrale sul caso Welby (GUP Tribunale di Roma).
Cosi’ ci si fa un’idea piu’ precisa, al di la’ della cronaca non sempre fedele o "centrata".