Molestie telematiche

Su Altalex ho trovato questo articolo. Io – e mi scuso – non so chi sia il dott. Luca Amico, ma condivido praticamente ogni sua parola. I miei complimenti, comunque, per il rigore.
In particolare, scrive che, per Internet, l’art. 660 c.p. (molestie) non e’ sufficiente. Semplicemente perche’ la Rete non e’ luogo pubblico o aperto al pubblico, tanto meno “telefono”.
Nel mio piccolissimo, l’avevo scritto anch’io e, il mese scorso, ad E-Privacy 2006, l’ha sostenuto anche l’amica avv. Monica Gobbato. QUI, tra gli altri, gli interventi della collega milanese.
Mi risulta, pero’, che, a Firenze, Monica non abbia avuto un gran seguito sul punto. Ingiustamente, perche’ l’unico modo per concludere per l’applicabilita’ dell’art. 660 c.p., cosi’ come attualmente formulato, sarebbe affermare, come anticipato, che Internet e’ un luogo o un telefono.
Preciso che, in un libro stampato nel 2000, ho trovato scritto che siccome Internet funziona col doppino, allora e’ telefono.
Ai posteri…

Aggiornamento del 16 giugno 2006
Ho scoperto chi e’ dott. Luca Amico, un praticante del Foro di Savona. A maggior ragione, considerata l’eta’, i miei complimenti. QUI il suo profilo.

Posted in Reati informatici.

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